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CREDITO DI IMPOSTA ZES: NUOVI CHIARIMENTI DALLE ENTRATE

Credito di imposta ZES: nuovi chiarimenti dalle Entrate

Cumulabilità del credito di imposta ZES: nuova risposta delle Entrate

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Con Risposta a interpello n. 332 del 21 giugno 2022le Entrate forniscono importanti chiarimenti in merito, tra l’altro, alla cumulabilità del credito di imposta ZES con il bonus investimenti in beni strumentali.

1) Credito di imposta nelle aree ZES: le domande alle Entrate

Nello specifico, la società istante, che intente avviare una iniziativa di investimento nel settore del magazzinaggio e del deposito di merci per conto di terzi nell'area ZES, chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 57, comma 1, lettera b), numero 4) del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha esteso - relativamente agli investimenti effettuati nelle ZES - il credito di imposta ex articolo 1, commi 98 e seguenti, della Legge 208/2015 all'acquisto di immobili strumentali.

Rivolge quindi tre specifici quesiti:

  1. La modifica prevista dal Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'articolo 57, comma 1, lettera b), numero 4), estende il credito d'imposta all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti: si chiede dunque se i benefici fiscali del credito di imposta nelle Aree ZES riguardino sia la costruzione ex novo di un immobile strumentale, sia gli interventi di adeguamento funzionale e/o di riqualificazione energetica degli immobili già esistenti (ristrutturazione in generale);
  2. relativamente all'acquisto di immobili strumentali all'interno delle aree ZES tra imprese tra le quali intercorre un rapporto di controllo e/o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile (Società Controllate e Società Collegate), si chiede se non vi siano limitazioni di spesa relative ai rapporti di partecipazione, per cui è agevolabile l'acquisto di un immobile da parte di un'impresa i cui soci detengano la maggioranza delle quote di partecipazione dell'impresa cedente;
  3. in caso di acquisto di beni strumentali nuovi in possesso delle caratteristiche tecnologiche previste dalla legge n. 232/2016 (Allegato A - Allegato B), si domanda se il relativo credito di imposta previsto dalla legge 178/2020 sia cumulabile con il credito di imposta investimenti mezzogiorno nell'ambito del quale rientra il credito di imposta aree ZES.

2) Beni oggetto del credito di imposta ZES e rapporti di partecipazione: chiarimenti dell'Agenzia

In merito al primo quesito (lett. a) le Entrate chiariscono che il credito di imposta ZES spetti per l'acquisto di terreni e per l'acquisizione, per la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali per gli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022. 

Viceversa, per gli investimenti effettuati sino al 30 aprile 2022, il medesimo credito di imposta spetta esclusivamente per l'acquisto di immobili. 

Questa differenziazione temporale è dovuta alla modifica della normativa per cui

  • ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge, nella versione in vigore dal 1° giugno 2021 disponeva che «Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti»
  • per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 37 del decreto-legge del 30/04/2022 n. 36, il citato comma 2, a partire dal 1° maggio 2022, prevede che «Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti».

In relazione al quesito due (lett. b) si richiama l’art. 5, comma 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 che, a sua volta, rimanda alle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14. Il citato articolo 14, rubricato "Aiuti a finalità regionale agli investimenti", stabilisce che «Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49 o punto 51, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente».

Pertanto – confermano le Entrate - in relazione alla fattispecie rappresentata in istanza, tenuto conto che le quote di partecipazione della società cedente e della società cessionaria sono detenute dai medesimi soci, si ritiene che l'investimento descritto in istanza non sia ammissibile al credito di imposta ZES.


3) Cumulabilità del credito di imposta ZES e credito di imposta investimenti beni strumentali nuovi

Infine, in merito al terzo quesito (lett. c), che riguarda la possibilità di cumulare sulle medesime spese il credito di imposta ZES e il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Legge n. 178 del 2020.

Sul piano normativo, legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 102 prevede che «Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.» 

Inoltre, sul tema della cumulabilità del credito di imposta in beni strumentali nuovi, si osserva che, come disposto dall'ultimo periodo del comma 1059 della legge di bilancio 2021, il credito d'imposta «è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive..., non porti al superamento del costo sostenuto».

In sostanza, come si evince anche dal tenore letterale della disposizione, l'agevolazione in esame risulta cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto.

In conclusione, tenuto conto che la disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno - applicabile anche agli investimenti nelle ZES - prevede la cumulabilità, a determinate condizioni, di tale beneficio con altri aiuti di Stato, non escludendo espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale (come il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi), si ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.

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