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ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE SULL'ABUSIVISMO EDILIZIO

Istituzione della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio

Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio al via. Ecco come funziona.

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 60 del 12 marzo 2022 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile in merito all'Istituzione della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio(BDNAE). La BDNAE e' alimentata dagli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, definiti all'art. 1, comma 27, della legge n. 205 del 2017, i quali condividono e/o trasmettono esclusivamente tramite apposito sistema informatico le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi, e alle segnalazioni relative agli immobili e alle opere realizzati abusivamente inviate dai comuni.

Ecco le principali caratteristiche

1) Banca Dati Abusivismo: finalità

La BDNAE e' sviluppata con le seguenti finalita': 

  1. censire i manufatti abusivi presenti sul territorio nazionale per tutelare la corretta gestione, la sicurezza e la riqualificazione del territorio; 
  2. rendere disponibili i dati per la consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio;
  3. integrare ed omogeneizzare le informazioni e i dati anche territoriali disponibili presso le amministrazioni competenti;
  4. agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive da parte dei comuni e la gestione del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Le informazioni confluite nella BDNAE sono rese disponibili alle amministrazioni statali, regionali e comunali, agli uffici giudiziari, agli enti e agli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio che concorrono all'alimentazione della medesima banca dati, nonche' all'ANCI.  L'accesso alla BDNAE avviene tramite Sistema pubblico per l'identita' digitale (SPID), per tutti i soggetti che debbano accedere ai servizi fruibili tramite l'interfaccia utente messa a disposizione dalla BDNAE.

2) Contenuto informativo e funzionamento della BDNAE

In fase di prima applicazione la BDNAE è alimentata con i dati relativi agli immobili e alle opere realizzate abusivamente oggetto delle segnalazioni di cui art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La condivisione delle informazioni e' avviata entro dodici mesi dall'entrata in vigore di apposite convenzioni.

Il direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (ex Direzione generale per la condizione abitativa) e il direttore generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici, congiuntamente adottano un provvedimento amministrativo per: 

  1. definire in modo strutturato l'insieme dei dati che dovra' comporre tale sistema informativo, in accordo con le finalita' descritte all'art. 2 del presente decreto ed al contenuto informativo minimo per le segnalazioni ai sensi dell'art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; 
  2. definire gli organi competenti per ciascun territorio, esplicitandone i relativi ambiti di competenza; 
  3. definire le modalita' di accreditamento ed i criteri di abilitazione relativi ai singoli utenti afferenti a ciascun organo competente;
  4. definire l'insieme di dati minimo e la relativa struttura che: deve comporre la trasmissione di una segnalazione relativa ad un illecito accertato e/o provvedimento emesso; deve comporre la trasmissione di un'operazione di censimento di ciascun manufatto abusivo da parte di ciascun organo competente;
  5. definire i criteri di validazione delle informazioni trasmesse dagli organi competenti; 
  6. definire i criteri e le modalita' di aggiornamento delle informazioni fornite da ciascun organo competente per ciascun elemento trasmesso;
  7. definire con quali modalita' dovra' essere dato riscontro a ciascun organo competente a seguito della ricezione e dell'avvenuta validazione di una trasmissione
  8. definire gli indicatori da produrre che costituiranno la base dati alimentata dagli organi competenti;
  9.  definire i criteri di visibilita' e l'insieme dei dati da esporre per la consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio; 
  10. stabilire le eventuali necessita' di integrazione con le banche dati nazionali.

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3) Trattamento e sicurezza dei dati della banca dati abuso edilizio

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili è il titolare del trattamento dei dati conservati nella BDNAE, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ne assicura la gestione tecnica e informatica.

I dati e documenti resi disponibili e accessibili, inseriti nella BDNAE dai soggetti di cui all'art. 4, restano nella titolarita', responsabilita' e gestione degli stessi, che ne assicurano la storicizzazione, l'aggiornamento e la qualita' e ne rendono possibile la fruizione in ottemperanza ai propri criteri di riservatezza e sicurezza. 

L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' nel rispetto del «Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016» e del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

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