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NOVITÀ BILANCIO XBRL 2021: LE PROCEDURE PER IL GIUDIZIO DI CONFORMITÀ DEL REVISORE

Novità Bilancio XBRL 2021: le procedure per il giudizio di conformità del revisore

L'informativa finanziaria nel linguaggio xbrl e l'attività di risk assessment del revisore per il rischio di non conformità significativa: SA Italia 700B e bilanci 2021

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Con la Determina del MEF del 11 febbraio 2022 è stato adottato il nuovo principio di revisione SA Italia n. 700B che facendo esplicito riferimento ai principi di revisione internazionali ISA, fa emergere una nuova responsabilità del revisore afferente il rischio significativo  di non conformità nella marcatura per i bilanci redatti secondo il formato elettronico unico di comunicazione European Single Electronic Format, Esef. 

Nella significatività devono essere contemplati sia aspetti quantitativi che qualitativi (partendo dal livello di significatività per il bilancio nel suo complesso determinato nella pianificazione della revisione contabile e formulando considerazioni di natura qualitativa attinenti agli aspetti specifici della marcatura).

Si ricorda che, il legislatore italiano con il c.d. Decreto “Mille Proroghe” ha fatto proprie le disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea, del 17 dicembre 2018, “Regolamento Delegato”[1]che prevede per i bilanci relativi agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’obbligo per le società emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato (titoli quotati) di redigere l’informativa (relazione) finanziaria nel linguaggio XBRL. 

Il riferito al Regolamento Delegato mira a garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci attraverso la marcatura XBRL volta ad agevolare ulteriormente l’accessibilità, l’analisi e la comparabilità dei bilanci consolidati in modo tale da rendere le informazioni in essi contenute “leggibili” attraverso un “dispositivo automatico” e di consentire l’utilizzo automatizzato di grandi quantità di informazioni[2].

Di conseguenza, il contenuto del principio in commento, richiamando espressamente i principi ISA Italia pertinenti[3] (che rimangono in toto applicabili) ha la finalità di illustrare le procedure di revisione specifiche, che il revisore deve svolgere per esprimere un giudizio sulla conformità del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato ed informativa finanziaria redatta nel formato XBRL.

Invero tratta:

  • della responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla conformità del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato alle disposizioni del Regolamento Delegato;
  • dell’attività da svolgere nel contesto dell’incarico di revisione legale conferito ai sensi del D.lgs. 39/10 a completamento del principio di revisione internazionale ISA Italia n. 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)”.

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1) L’obbligo a partire dai bilancio chiuso al 31 dicembre 2021

L’obbligo di stesura dell’informativa finanziaria nel linguaggio XBRL decorre dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.

L’adozione della normativa europea è scandita in due fasi temporali:

  • a partire dall’esercizio finanziario che ha inizio il 1° gennaio 2021, le società emittenti sono tenute a marcare solamente alcune informazioni basilari (ad esempio, denominazione dell’entità che redige il bilancio o altro mezzo di identificazione, sede e forma giuridica della stessa) e tutti i numeri in una valuta dichiarata presenti (i) nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, (ii) nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto, e (iii) nel rendiconto finanziario del bilancio consolidato (i cosiddetti prospetti primari);
  • a partire dall’esercizio finanziario che ha inizio il 1° gennaio 2022, gli emittenti devono marcare con il linguaggio XBRL, oltre a tutti i numeri in una valuta dichiarata presenti nei menzionati prospetti primari, tutte le informazioni – di natura testuale e/o numerica – rese nei bilanci consolidati IFRS [4]

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2) Gli obiettivi del revisore secondo il principio SA Italia 700B

Gli obiettivi del revisore si possono sintetizzare in:

  1. acquisizione della ragionevole sicurezza, sulla base di elementi probativi sufficienti e appropriati, che il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, da includere nella relazione finanziaria annuale, siano conformi alle disposizioni del Regolamento Delegato. In particolare, il revisore deve verificare che:
  • il bilancio d’esercizio e consolidato siano predisposti nel formato XHTML leggibile da utenti umani;
  • il bilancio consolidato nel formato XHTML sia stato marcato, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato;
  1. espressione di un giudizio sulla conformità del bilancio d’esercizio e consolidato alle disposizioni del Regolamento Delegato.

3) Il momento della pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi

La pianificazione dell’attività di revisione per il raggiungimento degli obiettivi del presente principio deve considerare:

1i fattori[5] che, secondo il proprio giudizio professionale, sono significativi nell’indirizzare il lavoro del team di revisione e nel determinare la natura e l’entità delle risorse da impiegare nonché la tempistica del relativo impiego; 

2la natura, la tempistica e l’estensione delle attività di risk assessment [6]da svolgere ai fini della identificazione e valutazione dei rischi di non conformità nella corrispondenza delle informazioni e di non conformità significative nella marcatura;

3 la natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di revisione conseguenti da svolgere ai fini della formazione del giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato.

4) L’attività del risk assessment a presidio del rischio significativo

Nell’ambito delle attività di risk assessment  svolte ai fini dell’identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio, il revisore deve:

a) sviluppare la conoscenza della normativa in materia di norme tecniche di regolamentazione del formato elettronico unico di comunicazione per gli aspetti applicabili; 

b) acquisire una comprensione del processo messo in atto da parte dell’emittente per predisporre il bilancio d’esercizio e consolidato nel formato XHTML, per rispettare le regole e specifiche tecniche “technical validity”, richieste dal Regolamento Delegato e per marcare le informazioni contenute nel bilancio consolidato, inclusa la comprensione degli aspetti del controllo interno rilevanti a tali fini. 

In sintesi, sulla base della comprensione del contesto normativo di riferimento e del processo messo in atto dall’emittente il revisore deve identificare e valutare: 

  1. i rischi di non conformità nella corrispondenza delle informazioni;
  2. i rischi non conformità significative nella marcatura

5) Il giudizio del revisore: alcuni esempi

Il giudizio del revisore si può concludere come:

Esempio 1: Giudizio sul bilancio consolidato e giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato senza modifica

Esempio 2: Giudizio sul bilancio consolidato con rilievo per un errore significativo nel valore di una voce di bilancio e conseguente giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato con modifica

Esempio 3: Giudizio sul bilancio consolidato senza modifica e giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato con rilievi per errore nella marcatura di una voce di bilancio. Tale errore è ritenuto significativo ma non pervasivo per il bilancio redatto secondo le disposizioni del Regolamento Delegato.

Esempio 4: Giudizio sul bilancio d’esercizio e giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato senza modifica


NOTE


[1] Cfr. La Direttiva 2004/109/CE c.d. “Transparency Directive” disciplina l'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato della UE. La Transparency Directive è stata modificata dalla Direttiva 2013/50/UE, che ha stabilito l’obbligo di adozione di un formato elettronico armonizzato per la predisposizione delle relazioni finanziarie annuali degli emittenti, al fine di agevolare la comunicazione delle informazioni finanziarie nonché l’accessibilità, l’analisi e la comparabilità dei bilanci.

[2] Come si legge nei Considerando del Regolamento Delegato, “L’utilizzo del linguaggio di markup XBRL comporta l’applicazione di una tassonomia per convertire il testo leggibile da utenti umani in informazioni leggibili da un dispositivo automatico” (cfr. Regolamento Delegato, Considerando 6).

[3] Cfr.   (ISA Italia) n. 320 “Significatività nella pianificazione e nello   svolgimento  della revisione contabile”; Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 300 “Pianificazione della revisione contabile del bilancio”; Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 620 “Utilizzo del lavoro dell’esperto del revisore”; Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 402 “Considerazioni sulla revisione contabile di un’impresa che  esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi”; Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 610 “Utilizzo del lavoro dei revisori interni”.

[4] Al riguardo il Regolamento Delegato fa inoltre salva la possibilità per gli emittenti di marcare le informazioni presentate nel bilancio consolidato IFRS diverse da quelle elencate nell’Allegato II (cfr. art. 4) e tutte le altre parti delle relazioni finanziarie annuali (cfr. art. 5), ivi incluso il bilancio individuale o separato, “se utilizzano il linguaggio di markup XBRL e una tassonomia specifica per tali parti fornita dallo Stato membro in cui sono registrati”.

[5] Cfr. Si vedano “ Linee guida” del principio SA 700B

[6] Per attività di risk assessment si intendono le attività volte all’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera, secondo quanto previsto dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315 “L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera”.

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