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SOSTEGNI TER: MASCHERINE GRATUITE E ALTRE NOVITÀ PER LE FAMIGLIE

Sostegni ter: mascherine gratuite e altre novità per le famiglie

Indennizzo per vaccini, mascherine gratuite per l'autosorveglianza a scuola,proroga dottorati, proroga mutui Sisma centro Italia: alcune novità del Decreto Sostegni ter

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Il decreto Sostegni ter  è stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale (DL 4 DEL 27.1.2022) e prevede tra le altre cose anche alcune misure  per famiglie, scuola e università che intendono dare sostegno nell'ancora pesante situazione di pandemia da COVID 19.  Leggi per una panoramica completa Decreto sostegni ter il testo pubblicato in Gazzetta.

Si prevede ad esempio:

  •  di fornire gratuitamente alle scuole  le mascherine di tipo FFP2 obbligatorio per  alunni e docenti quando obbligati al regime di autosorveglianza per contatto con positivi
  • una proroga di tre mesi   dei corsi di studio di dottorandi , con o senza borsa di studio e dei  relativi congedi in caso di dipendenti pubblici
  • stanziamenti a favore degli indennizzi per eventuali danni conseguenti alla vaccinazione anti Covid
  • di prorogare la sospensione dei mutui  per le zone interessate dai sismi 2016-2017 fino alla fine del 2022

Nei paragrafi che seguono vediamo  piu dettagliatamente  gli articoli del nuovo decreto Sostegni ter.

Vedi anche Sostegni ter le misure a vantaggio delle imprese

1) Mascherine FFP2 gratuite per la scuola

Al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza,  di cui all’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, sulla base di un’attestazione dell’istituzione scolastica interessata che ne comprovi l’effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d’intesa forniranno  tempestivamente  e gratuitamente le  mascherine alle medesime istituzioni scolastiche  Per l’attuazione della misura , il fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022 di cui all’art. 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,viene  è incrementato di 45,22 milioni di euro nel 2022. 

Il Ministero dell’istruzione provvederà all'emanazione di un decreto attuativo relativo anche  al riparto del fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. 

2) Proroga termini corsi di dottorato

 In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,

  • i dottorandi che hanno beneficiato della proroga ai sensi dell’articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  e che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e 
  •  i dottorandi non percettori di borsa di studio 

possono presentare un’ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza oneri a carico della finanza pubblica. 

Resta ferma la possibilità per le università di finanziare le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle  convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.  

L' agevolazione è applicabile anche ai congedi dei pubblici dipendenti per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per lo stesso periodo.

3) Proroga mutui nei comuni delle zone terremotate 2016-2017

Ancora, i commi 3 e 4 dell'articolo 21 (dell'attuale  bozza di decreto)  dispongono la proroga fino al 231 dicembre 2022 della sospensione dei mutui relativi alla proprietà immobiliari nei comuni interessati dai sismi del 2016 e 2017 nelle regioni del Centro italia , proroghe previste 

  • dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,  e 
  • dall'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Su altri  temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro

4) Indennizzi per menomazioni da Vaccino COVID

All'art. 19 sono presenti infine disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2. In particolare, si aggiunte all’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 relativo agli indennizzi a seguito di vaccinazioni   che "lindennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana.” 

A questo fine vengono destinati 50 milioni di euro per l’anno 2022 e in 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.

 Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verranno stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi

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