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ZES: AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DI IMPRESE GIÀ OPERANTI NEL TERRITORIO SPECIALE

ZES: agevolazioni fiscali in favore di imprese già operanti nel territorio speciale

Nelle zone economiche speciali agevolazioni fiscali anche per imprese già presenti e attive se iniziano una nuova attività

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Le Entrate si pronunciano (con risposta a interpello n. 771 del 10 novembre 2021) in merito a un quesito, avanzato da una società SRL che svolge attività di produzione e vendita in un’area compresa nella zona economica speciale (ZES) dove ha un fabbricato di sua proprietà.

L’istante intende acquistare un nuovo capannone industriale, limitrofo a quello già in uso e ricompreso comunque nell’area ZES, dove avviare, previa ristrutturazione e adattamento dell’immobile, una nuova attività.

La società istante si interroga se la realizzazione di un nuovo investimento ed il connesso avvio di una nuova attività nella ZES consentano di beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 1, commi 173-174 della legge n. 178 del 2020, a partire dall’esercizio nel corso del quale sarà intrapresa tale nuova attività. 

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Sullo stesso tema ti segnaliamo l'eBook di Gianfranco Visconti: Le agevolazioni per le imprese con sede nelle zone economiche speciali (ZES, ZLS e ZFDI)

1) Il quadro normativo

L’Agenzia delle entrate in primis richiama la normativa di riferimento:

  • l’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno" (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) che, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, ha previsto la possibilità di istituire le cd. ZES, all’interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall’articolo 5 del medesimo D.l. n. 91 del 2017;
  • l’articolo 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) che ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per le aziende che investono nell’ambito delle richiamate ZES;
  • il comma 173 dell’articolo 1 citato, dispone che "per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (...) l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi";
  • il successivo comma 174, stabilisce poi che ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le imprese beneficiarie devono: a) mantenere la loro attività nelle ZES per almeno dieci anni; b) conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. 

Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione di cui si è già usufruito. 

Infine, le imprese beneficiarie ai fini della fruizione, non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento (comma 175) e, inoltre, l’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis (comma 176).


2) La risposta (positiva) delle Entrate

Tanto premesso, le Entrate chiariscono che il citato comma 173 fa espresso riferimento alle imprese che intraprendono una "nuova iniziativa economica" e, tra le condizioni cui il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato, proprio il successivo comma 174 indica la conservazione "dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni”.

Alla luce del dato letterale e della ratio della norma, la società scrivente è dell’avviso che l’agevolazione possa spettare, oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle ZES, anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina. 

Tale interpretazione della norma – chiariscono le Entrate – risulta sicuramente in armonia con l’art. 4, comma 1 del richiamato D.l. n. 91/2017, che, nell’istituire le ZES, prevede espressamente come il loro fine vada ritrovato nella “… creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree”.

In conclusione, le agevolazioni fiscali per le Zes spettano sia alle nuove imprese che si insediano nelle ZES, sia alle imprese già operanti nei territori interessati, purché le stesse si impegnino ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata (attività che vada dunque a creare nuovi posti di lavoro, nel rispetto dei requisiti chiesti dalla richiamata normativa).

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