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IL CUSTODE GIUDIZIARIO: RUOLO, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

Il custode giudiziario: ruolo, funzioni e responsabilità

‌Il custode giudiziario è il delegato dal giudice per garantire la conservazione dello stato dell’immobile pignorato

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Secondo l’art. 559 c.p.c. : con il pignoramento viene nominato custode dei beni pignorati il debitore.
Vi sono poi dei casi in cui viene nominato custode un soggetto diverso dal proprietario dell’immobile pignorato, ovvero quando la richiesta viene avanzata dal creditore pignorante o da un creditore intervenuto, o quando l’immobile non è occupato dal debitore.
Il custode giudiziario con la propria nomina assume la qualifica di delegato del giudice ed è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 65 e 67 c.p.c).
La funzione principale che il custode giudiziario è chiamato a svolgere è garantire la conservazione dello stato dell’immobile pignorato avendo cura che esso non pregiudichi danni a persone e/o cose. Nel caso in cui il custode giudiziario noti che lo stato dell’immobile pignorato sia ad esempio pericolante e possa arrecare danno alla costruzione immediatamente vicina è tenuto ad avvisare gli enti preposti (polizia, vigili del fuoco..) e ad informare il giudice dell’esigenza di effettuare lavori di messa in sicurezza (le spese di tali lavori saranno a carico del creditore proponente).
Il custode giudiziario,inoltre, deve favorire la collocabilità dei beni sul mercato, pertanto è chiamato ad adoperarsi affinchè i potenziali acquirenti del bene pignorato possano accedere per esaminare i beni in vendita e possano quindi presentare un’offerta di acquisto. A tal proposito il custode giudiziario, previa autorizzazione del giudice, provvede alla gestione e all’amministrazione del bene pignorato ed esercita le azioni necessarie nel caso in cui non abbia la disponibilità dell’immobile.

1) Ruoli del custode giudiziario

Di seguito i principali compiti del custode giudiziario:

  • Accedere senza indugio, con l’ausilio della forza pubblica e di un fabbro – per l’eventuale sostituzione delle serrature – al bene pignorato, verificandone lo stato di conservazione e di occupazione;
  • Comunicare mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata i creditori e al debitore la data prevista per l’accesso al bene pignorato;
  • Qualora l’immobile sia occupato da soggetto diverso dal debitore, accertare la presenza di un titolo di occupazione e della sua opponibilità al pignorante;
  • Curare l’amministrazione dei beni pignorati, anche segnalando eventuali necessità di urgente manutenzione, provvedere con la disdetta di eventuali contratti di locazione o di godimento dei beni, se esistenti;
  • Segnalare eventuali comportamenti del debitore tali da rendere difficoltosa o pregiudicare la visita del bene.
    Le norme dirette a verificare profili di responsabilità del custode giudiziario sono di carattere civile e penale.
    Secondo quanto previsto dall’art. 2043 del c.c. Il custode giudiziario “ in caso di inosservanza degli obblighi giuridici connessi all’espletamento del proprio incarico sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato alle parti” e inoltre il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal Giudice ad una sanzione che da euro 250 ad euro 500 (così come previsto dall’art. 67 c.p.c.).
    Il custode può incorrere anche in responsabilità di carattere penale in caso di compimento di atti illeciti: in particolare nel caso in cui vi è la mancata esecuzione di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), in caso di inosservanza dei provvedimenti delle autorità (art. 650 c.p.) e per omissione di lavori su edificio che minacci la rovina (art. 677 c.p.).
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