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CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE INCENTIVO DA RICHIEDERE ENTRO IL 31 OTTOBRE

Contratto di rioccupazione incentivo da richiedere entro il 31 ottobre

Le istruzioni sull’esonero contributivo totale di sei mesi per le assunzioni con il contratto di rioccupazione del Decreto Sostegni BIS. Domande entro il 31 ottobre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si avvicina il termine di scadenza di un incentivo per l'assunzione di lavoratori disoccupati,  introdotto dall’art. 41 del Decreto Legge n.73 del 25/05/2021, cd “Decreto Sostegni Bis” convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021. Le assunzioni infatti devono essere effettuate entro il 31 ottobre  2021 stessa data  entro la quale va richiesto l'incentivo.

 L’Inps con la Circolare n. 115 del 2 agosto 2021 ha fornito le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero  Inoltre ha  annunciato  nel messaggio  n. 3050 del 9.9.2021  che dal 15 settembre all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, è stato  reso disponibile il modulo di istanza on-line “RIOC” e ha fornito le indicazioni operative  per le richieste. Qui i dettagli "Contratto rioccupazione:  istruzioni per le domande".

 Vediamo nei paragrafi seguenti le caratteristiche principali dell'agevolazione.

1) Contratto di rioccupazione 2021: tempi e importi dell'agevolazione contributiva

Il contratto di rioccupazione è un  contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipula  deve  effettuarsi in forma scritta ai fini della prova dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 

Prevede per il datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero contributivo dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Pertanto, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è   pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Leggi anche "Contratto di rioccupazione: confronto con altri incentivi"

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2) Quali datori di lavoro possono utilizzare il contratto di rioccupazione

La norma offre la possibilità di stipula a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli che non sono imprenditori, come, ad esempio, gli studi professionali, le associazioni o le fondazioni.

Restano escluse:

  •  le Pubbliche Amministrazioni che sono quelle indicate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 oltre che da leggi speciali. 
  • i datori di lavoro domestici, 
  •  i datori di lavoro agricoli e 
  • le imprese bancarie e del settore assicurativo 8a seguito dell’esclusione delle imprese finanziarie operata dalla decisione della Commissione Europea relativa agli aiuti di Stato).

3) Contratto di rioccupazione e progetto individuale: come procedere

Per tale tipo di assunzione l’istituto prevede, con il consenso del lavoratore, la stesura di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo nell’arco di sei mesi. Il contratto è elemento ESSENZIALE per la tipologia contrattuale.

 L’Inps non fornisce le modalità del contenuto del progetto, pertanto le aziende in base al loro fabbisogno formativo, potrebbero avvalersi degli schemi predisposti dai contratti collettivi per i piani formativi degli apprendisti.

4) Requisiti e condizioni per l'utilizzo del contratto di rioccupazione

Affinché possa beneficiare dell’esonero contributivo previsto dall’art. 41 del Decreto Sostegni Bis, il datore di lavoro, alla data di assunzione, è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs n. 150/2015;
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
  • rispetto delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e dei contratti collettivi sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

RECESSO O CONTINUAZIONE COME RAPPORTO A TEMPO INDERMINATO

Durante il periodo di inserimento è consentito recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, mentre al termine del progetto è ammesso il recesso ad nutum al pari di quanto avviene per il contratto di apprendistato .

Se invece al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Inoltre, per la fruizione dell’esonero contributivo previsto nel caso di assunzioni con il contratto di rioccupazione, i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento di cui all’articolo 41, comma 3, del Decreto Sostegni Bis ovvero al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, si avrà una decadenza dal beneficio dell’esonero, con conseguente restituzione di quanto fruito.

Inoltre, con specifico riferimento alle ipotesi di revoca del beneficio, si sottolinea che come espressamente previsto dal già citato articolo 41, comma 7, del decreto Sostegni bis, “ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo”.

Dalla citata disposizione deriva che:

  •  se il lavoratore, per il quale è stata già parzialmente fruita l’agevolazione, viene nuovamente assunto dal medesimo o da altro datore di lavoro con contratto di rioccupazione, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura di esonero per i mesi residui spettanti;
  •  ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, il precedente periodo di fruizione, anche se revocato, deve essere comunque computato per il calcolo del periodo residuo spettante; 
  • l’esonero di cui al decreto Sostegni bis può trovare applicazione per le sole assunzioni a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione effettuate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
  • Nel caso in cui sia il lavoratore agevolato a rassegnare le dimissioni, il beneficio contributivo verrà comunque riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

5) Contratto di rioccupazione cumulabile con altri benefici

Infine, in materia di cumulo con altri benefici contributivi, viene confermata la regola della fruizione in successione, secondo la quale terminato l’esonero dei 6 mesi del contratto di rioccupazione, sarà possibile fruire di un ulteriore beneficio contributivo, ma al netto del periodo semestrale già fruito per il contratto di rioccupazione.

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