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SOSTEGNI-BIS, NUOVO STOP ALLA RISCOSSIONE

Sostegni-bis, nuovo stop alla riscossione

Le cartelle di pagamento restano ancora sospese fino al 30 giugno 2021

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Con l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto Sostegni-bis, sono arrivate le proroghe della sospensione della riscossione che erano peraltro già state annunciate con un comunicato stampa del ministero dell’Economia e della finanza del 30 aprile scorso. A dire il vero, la proroga sarà operativa fino al 30 giugno e non fino al 31 maggio come da comunicato, il che peraltro è abbastanza logico considerato che quest’ultimo decreto è stato approvato solo il 20 maggio 2021.

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1) I pagamenti dei debiti erariali

Come già avvenuto con le precedenti proroghe, il decreto Sostegni-bis interviene sull’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, norma di riferimento per i termini di versamento delle cartelle già notificate prima dell’emergenza Covid 19.

La sospensione dell’obbligo di pagamento, già operativa dall’8 marzo 2020 (o dal 21 febbraio per i residenti nelle zone rosse di cui all’allegato 1 al d.p.c.m. 1° marzo 2020) fino al 30 aprile 2021, è ora estesa fino al 30 giugno 2021. Conseguentemente, in base a quanto previsto dallo stesso articolo 68 del d.l. 18/2020, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 luglio 2021 (con possibilità, come precisato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione in una delle faq pubblicate, di chiederne la dilazione). 

Sono interessate dall’intervento le scadenze di pagamento di:

-  cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

- avvisi di accertamento esecutivi (già affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione);

- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e della connessa IVA all'importazione;

- ingiunzioni degli enti territoriali;

- accertamenti esecutivi degli enti locali.

Fino al termine indicato, ovvero il 30 giugno, restano inibite anche le azioni esecutive e le notifiche delle cartelle di pagamento e sospesi i termini di prescrizione e decadenza.

2) Le dilazioni in essere

Si renderà necessario, probabilmente, intervenire anche sul testo del comma 2-ter dell’articolo 68 del d.l. 18/2020, che prevede la possibilità di continuare a pagare – una volta terminata la sospensione della riscossione - secondo i piani di rateizzo già concessi, a condizione che le rate non pagate siano meno di dieci. Si tratta di una norma introdotta in funzione di una sospensione di dieci mesi, che oggi deve essere aggiornata in considerazione del fatto che i mesi di stop alla riscossione a fine giugno saranno ben sedici (per cui, per non decadere dal rateizzo e doverne chiedere uno nuovo, si dovrebbero pagare almeno sette rate insieme).

3) Le altre proroghe del Sostegni-bis

Il decreto appena approvato dispone altre due proroghe da segnalare. Si tratta della proroga al 30 giugno del periodo di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni, previsto dall’articolo 152 del decreto legge n.34/2020 e della sospensione delle verifiche da parte delle pubbliche amministrazione e delle società a prevalente partecipazione pubblica della regolarità delle posizioni dei creditori per il pagamento di importi superiori a 5.000 euro (art. 48-bis d.p.r. 602/73).

Infine, il decreto Sostegni-bis prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché gli adempimenti svolti, da parte dell’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° maggio (primo giorno successivo al termine “ufficiale” delle sospensione della riscossione prima dell’approvazione del decreto) e la data di entrata in vigore dell’attuale disciplina; restano inoltre acquisiti, in relazione ai versamenti eventualmente eseguiti in questo stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del d.p.r. 602/73 e le sanzioni e somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del d.lgs. 46/99.

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