L’articolo 2492 del Codice civile al comma 1 dispone che “compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale”.
Una liquidazione può dirsi tecnicamente conclusa solo quando tutti i crediti sono stati riscossi, tutti i beni sono stati monetizzati, tutti i debiti sono stati pagati, senza residui di alcun tipo.
Però nella realtà dei fatti, possono esistere numerosi e molto comuni casi in cui non è concretamente possibile estinguere del tutto i debiti o riscuotere del tutto i crediti.
Le situazioni che si possono creare sono sostanzialmente tre:
1. che la società abbia estinto tutte le passività ma presenti ancore delle attività iscritte;
2. che la società abbia riscosso tutti crediti ma non sia riuscita ad estinguere tutti debiti;
3. che la società presenti nel Bilancio finale di Liquidazione contestualmente debiti e crediti.
Se è indubbio che nelle prime due situazioni, in determinate condizioni, sarà comunque possibile procedere con il deposito del Bilancio finale di Liquidazione, a cura del Liquidatore, con conseguente chiusura della procedura, bisognerà essere più prudenti nell’ultimo caso.
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1) Passività residue nel Bilancio finale di Liquidazione
Anche in presenza di soli debiti, ancora iscritti in bilancio, sarà comunque possibile considerare conclusa la procedura di liquidazione, per esempio nel caso in cui la relativa posizione passiva sia:
- verso i liquidatori, per compensi o spese di chiusura della procedura;
- verso l’erario per imposte, in quanto possibilmente ancora non scadute;
- verso terzi per posizioni tecnicamente non rimborsabili: è il caso in cui l’attivo sia stato del tutto liquidato e non sia bastato a estinguere tutte le passività.
Se un Bilancio di Liquidazione presenta solo poste al passivo, senza nulla all’attivo da ripartire, è considerato accettabile: tutto l’attivo è stato coerentemente utilizzato per saldare le poste passive e quelle residue non sono estinguibili non essendovi altro all’attivo da alienare.
2) Attività residue nel Bilancio finale di Liquidazione
Anche in presenza di soli crediti residui in bilancio, sarà comunque possibile considerare conclusa la Liquidazione: il caso tipico sono i crediti verso l’erario non ancora esigibili al momento del termine della procedura.
Un discorso a parte riguarda i beni: è difficile che questi risultino impossibili da alienare, spesso è una scelta di economicità, in quanto l’eventuale alienazione risulterebbe a valori di mercato che possono essere molto bassi, per cui al posto di venderli la società preferisce assegnarli ai soci.
Se un Bilancio finale di liquidazione presenta solo poste all’attivo, sotto forma di disponibilità liquide o di crediti o di beni, questo sarà accettabile: l’attivo, in ogni sua forma, sarà ripartito equamente tra i soci.
3) Il problema della contestuale presenza di debiti e crediti
Se, come si è detto, il caso in cui il Bilancio finale di Liquidazione presenti solo debiti o solo crediti rappresenti una situazione di relativa normalità, senza particolari problemi per il termine della procedura, da un punto di vista pratico, invece, la contemporanea presenza di crediti e debiti nel Bilancio finale di Liquidazione pone la problematica se questo venga accettato dalle Camere di commercio (si ricorda che il deposito è un passo necessario per poter estinguere la società).
Più per prassi che per dottrina, le Camere di commercio sono restie ad accettare un Bilancio finale di Liquidazione con contemporanea presenza di crediti e debiti, anche solo di tipo tributario.
In questo caso la Liquidazione non potrà essere conclusa, se non si adottano delle contromisure; le Camere di commercio accettano due soluzioni di ordine pratico per superare il problema:
1. la costituzione di un fondo speciale, in sede di riparto, a cui destinare una parte dell’attivo per saldare in un momento successivo il debito residuo, con conseguente assegnazione a uno dei soci del fondo e accollo del debito da parte di questo: questa soluzione è di solito utilizzata in caso di debiti tributari.
2. la cessione pro soluto di tutti o di una parte dei crediti residui iscritti in bilancio ai creditori sociali che accettano e rilasciano quietanza liberatoria: in questo caso i debiti risultano di fatto estinti e la procedura potrà dirsi conclusa.
In entrambi i casi l’eventuale attivo residuo potrà essere ripartito tra i soci.
Una eccezione è costituita dal caso della contemporanea presenza di poste all’attivo (crediti o beni) e di debiti nei confronti solo dei soci e\o del Liquidatore al passivo: in questo caso sarà comunque possibile concludere la procedura e procedere con il riparto delle disponibilità liquide, dei crediti e\o dei beni.