Nell’ambito della riscossione delle imposte e dei tributi, il preavviso di fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 602/1973, che afferisce a una pretesa creditoria di natura tributaria rivendicata dalla pubblica amministrazione, risulta essere impugnabile davanti al giudice tributario in quanto è un atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale si manifesta l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che il menzionato preavviso non appaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili raffigurato nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 9516/2018.
Tra le nostre novità in tema di lavoro ti potrebbero interessare :
Paghe e contributi 2022 di A. Gerbaldi libro di carta Maggioli editore 424 pagine
ISEE 2021 (eBook) di A. Donati: tutte le regole e oltre 140 risposte a quesiti
IRPEF 2022: applicazioni pratiche ed esempi (eBook)
Pensioni 2022 (e-Book) di L. Pelliccia
Lavoro autonomo occasionale (obbligo di comunicazione preventiva) ebook 2022 di P. Ballanti
La busta paga: guida operativa 2021 - E- BOOK di M.C. Prudente
I Rimborsi spese, aspetti fiscali e previdenziali 2021 - Pacchetto eBook + foglio excel
Collaborazioni coordinate e continuative - ebook di P. Ballanti
Il contenzioso contributivo con INPS - Libro di carta 2021 Maggioli editore
Su altri temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro
1) Comunicazione preventiva ed elenco atti impugnabili
Il concessionario della riscossione ha presentato ricorso per Cassazione avverso una sentenza attraverso la quale la C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l'originario ricorso del contribuente nei confronti di un preavviso di fermo amministrativo.
La C.T.R. ha ritenuto che il preavviso di fermo fosse atto autonomamente impugnabile e che le cartelle di pagamento, notificate a mani di un addetto alle pulizie, necessitassero invece dell'invio di una raccomandata informativa al destinatario.
La ricorrente Equitalia ha dedotto la nullità della sentenza di secondo grado per omesso esame del motivo di appello afferente l'impugnabilità della comunicazione preventiva di fermo in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c..
A parere del Collegio di legittimità , però, il motivo non risulta essere fondato in quanto la C.T.R., richiamando la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto il preavviso di fermo atto autonomamente impugnabile, essendo evidente l'interesse del contribuente a evitare l'adozione di misure restrittive nei suoi confronti.
Costituisce ius receptum della Corte Suprema la circostanza che il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del D.P.R. 602/1973, che afferisce a una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria, risulta essere impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto rappresenta un atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
Infatti tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, sia in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la Legge n. 448/2001 (Cass. SS.UU. sent. n. 10672/2009 e Cass. sent. n. 26196/2011).