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IL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI

Il divieto di patti successori

Patti successori diretti e indiretti nulli, forme di patti successori leciti: le regole da seguire nel fare testamento per non sbagliare

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Nella redazione di un testamento occorre fare attenzione a non porre in essere un patto successorio.

L’art. 548 c.c. così dispone: “Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su di una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".

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L'articolo è tratto dall'e-book Come scrivere un testamento (eBook 2019

1) Tre possibilità per i patti successori

Si rinvengono così tre diverse tipologie di patti successori:

  1. istitutivo in quanto il testatore pone in essere un contratto successorio;
  2. dispositivo in quanto un soggetto dispone dei diritti che egli prevede di acquistare in seguito alla morte di un altro soggetto;
  3. rinunciativo in quanto un soggetto rinuncia ai diritti che gli spettano, o che gli possono spettare, in ragione della morte di un altro soggetto.

2) Esempi di patti successori diretti e indiretti nulli

Un esempio di patto successorio istitutivo: “Io Tizio, con la presente scrittura privata, nomino quale mio erede universale Caio che, con la sottoscrizione di questa scrittura privata, accetta [seguono firme di Tizio e Caio]”.

Un esempio di patto successorio dispositivo: “Io Tizio, con il presente atto, mi obbligo a vendere a Caio quanto erediterò dalla morte di mia madre Mevia [segue firma di Tizio]”.

Un esempio di patto successorio rinunciativo: “Io Tizio con il presente atto dichiaro di rinunciare, come in effetti rinuncio, ai miei diritti di erede che avrò al momento della morte di mia madre Mevia [segue firma di Tizio]”.

Il legislatore ha voluto evitare i patti successori, sanzionandoli con la nullità. 

E questo:

  • per lasciare al testatore la massima libertà fino all’ultimo momento utile;
  • per evitare che soggetti inesperti o deboli siano portati a dilapidare beni futuri (e spesso incerti);
  • per indurre o incentivare o comunque sperare il desiderio della morte di un’altra persona.

Questi appena spiegati sono patti successori diretti e sono quindi nulli.

A medesime conclusioni tuttavia deve pervenirsi anche con riferimento ai cd. patti successori indiretti: i patti che costituiscono un’attribuzione indiretta a causa di morte.

Esempio: Tizio stipula con Caio un contratto con cui quest’ultimo si obbliga a trasferire, dopo la morte di Tizio, il proprio immobile ad una persona che Tizio nominerà nel proprio testamento.

Gli effetti del contratto in questo caso sono prodotti solo a causa della morte, e dopo la morte, di Tizio. Come attribuzione indiretta mortis causa essa pertanto è nulla.

3) Patti successori leciti

Esistono tuttavia delle forme di patti successori che sono lecite e consentite dalla legge.

Si pensi alle assicurazioni sulla vita.

L’art. 1920 c.c. (“Assicurazione a favore di un terzo”) così dispone: “(i) È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo. (ii) La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. (iii) Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”.

Questa è considerata come attribuzione mortis causa giacché gli effetti vengono prodotti dopo la morte dello stipulante.

E tuttavia non solo è lecita, ma è anche espressamente qualificata come iure proprio del beneficiario: tale somma di denaro che l’assicurazione erogherà al beneficiario non rientra nel relictum ereditario dello stipulante.

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