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DONARE O NON DONARE? BENEFICI E RISCHI DELLA DONAZIONE

Donare o non donare? Benefici e rischi della donazione

La donazione è lo strumento giuridico con cui una persona trasferisce un bene ad un’altra senza chiedere nulla in cambio: benefici e rischi

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La donazione è lo strumento giuridico con cui una persona trasferisce un bene ad un’altra senza chiedere nulla in cambio: le esenzioni di imposta la rendono un’operazione appetibile, ma la praticabilità deve essere attentamente soppesata alle numerose limitazioni.

Le agevolazioni previste per l’imposta di donazione, entro certi limiti (franchigie fino a un milione e mezzo di euro per i disabili, un milione per i parenti più prossimi, centomila per i fratelli e le sorelle, oltre le quali scattano aliquote del 4, 6, o 8%), fa competere l’operazione economico-giuridica della donazione con ulteriori forme di passaggio di “averi” tra generazioni (vendita, patto di famiglia, contratto in favore di terzo e via dicendo).

Ma l’apparente convenienza fiscale deve essere soppesata con il correlativo rischio: nella donazione manza un corrispettivo, quindi l’ordinamento la considera un’operazione “provvisoria”, pienamente ridiscutibile e vanificabile, a fronte dell’attuale o futura successione del donante.

Per l’effetto è sconsigliato impiegare lo strumento giuridico della donazione al di fuori del peculiare recinto di operatività disegnato dall’ordinamento.

1) Vendita vs. donazione

Forma, causa ed effetti sono molto diversi.

In estrema sintesi:

  • nella compravendita il pagamento del prezzo rende il trasferimento definitivo e inoppugnabile (tranne in poche ipotesi e del tutto peculiari)
  • nella donazione, la cui sostanza risiede nello spirito di liberalità del donante, sono praticabili, anche dopo anni dalla stipulata dell’atto, alcune azioni giudiziarie che potrebbero travolgere l’atto stesso.

2) Revoca della donazione e donazioni irrevocabili

La donazione può essere revocata dal donante e dai suoi eredi:

  • per ingratitudine: comprende varie ipotesi, tutte accomunate dalla circostanza che il donatario si è reso colpevole di qualche nefandezza verso lo stesso donante:
    • di calunnia,
    • di ingiuria grave,
    • di un grave danno al suo patrimonio,
    • gli ha rifiutato gli alimenti,
    • lo ha ucciso
    • ha tentato di uccidere il donante oppure un suo ascendente o discendente.

La domanda deve essere proposta contro il donatario e i suoi eredi entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.

  • per sopravvenienza di figli:
    • la nascita di ulteriori figli del donante,
    • la presenza di figli concepiti prima della donazione, di cui il donante non era a conoscenza, e riconosciuti nei 2 anni successivi.

L’azione preordinata alla revocazione della donazione per sopravvenienza di figli deve proporsi entro 5 anni dal giorno:

  • della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discente,
  • della notizia dell’esistenza del figlio o discendente,
  • dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.

Inoltre, il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o discendente.

Donazioni irrevocabili

Non possono essere revocate, né per sopravvenienza di figli, né per ingratitudine, le donazioni:

  • remuneratorie
  • fatte con riguardo a un determinato matrimonio.

3) Azione di riduzione per lesione di legittima

L’ordinamento giuridico prevede che in seguito alla morte di una persona, al coniuge e ai figli del defunto e, in mancanza di figli, ai genitori, qualora ancora in vita, sia riservata una quota “legittima” del suo patrimonio. Tali soggetti, denominati legittimari o eredi necessari, vantano quindi il diritto ad una certa parte dell’eredità.

In pratica il defunto, prima della morte, risulta essersi spogliato in tutto o in parte dei suoi beni, tramite:

  • vendita: dal patrimonio del defunto sono usciti beni a fronte di denaro, e questo persiste al momento della successione oppure è stato reinvestito. Il problema sorge solo ove la vendita simulava una donazione, in quanto il prezzo non era stato pagato: in tal caso l’erede danneggiato da tale operazione dovrà dimostrare la simulazione.
  • donazione: gli eredi necessari possono esercitare l’azione di riduzione per riacquistare la proprietà dei beni donati dal defunto, anche quando nel frattempo sono stati rivenduti a qualcun altro, con la conseguenza che il donatario (chi riceve la donazione) rischia di dover restituire il bene che, in effetti, non ha pagato.

Rinuncia all’azione di riduzione

Solo a seguito della morte del donante gli eredi possono rinunciare all’azione di riduzione, ma non finché sia in vita. La dichiarazione di rinuncia all’azione di riduzione, firmata mentre il donante risulti in vita, è nulla.

4) Risoluzione della donazione

Per ovviare alle questioni che può ingenerare la donazione, tra gli escamotage c’è quello della risoluzione, che consiste nell’operazione contraria: ritrasferire l’immobile al donante che, in seguito, potrebbe alienarlo ovvero ipotecarlo. Per quanto concerne le relative imposte è necessario distinguere due tipologie di risoluzione dell’atto di donazione:

  • senza corrispettivo, si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di 200 euro ciascuna, anziché in misura proporzionale, come avveniva anni indietro (Agenzia Entrate, risoluzione n. 20/E del 14.02.2014),
  • col pagamento di un corrispettivo, si applica l’imposta di registro proporzionale (art. 28, c. II, d.P.R. 26.04.1986, n. 131).

5) Terzi acquirenti di un bene donato

Terzi acquirenti

La legge prevede il limite di 20 anni dalla donazione, trascorso il quale, in via definitiva:

  • restano salvi i diritti dei terzi acquirenti dei beni oggetto di donazione,
  • restano ferme le ipoteche iscritte sui medesimi (art. 2 d.l. 14.03.2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla l. 14.05.2005, n. 80).

Più in dettaglio, decorsi 20 anni, gli eredi legittimi possono rivolgersi solamente a chi aveva ricevuto la donazione, obbligato quindi a corrispondere un risarcimento in denaro (ovviamente deve stabilirlo una sentenza). In altre parole, i terzi che comperano l’immobile o iscrivono l’ipoteca possono godere della definitività dell’acquisto del bene, a monte oggetto di donazione, solamente quando sono trascorsi 20 anni dall’atto di liberalità.

Proroga dell’intervallo di 20 anni

L’intervallo di 20 anni, sopra descritto, può essere prorogato attraverso un atto di opposizione alla donazione da parte del coniuge o dei parenti in linea retta del donante, che in tal modo si riservano di agire contro tutti i successivi acquirenti dei beni donati, anche trascorsi i 20 anni. L’atto di opposizione deve essere:

  • notificato al donante
  • trascritto nei registri immobiliari
  • rinnovato ogni 20 anni.

Gli aventi diritto possono rinunciare all’opposizione, tuttavia la rinuncia impedisce di estendere il termine oltre i 20 anni, ma non consente di ridurlo al di sotto di tale durata minima.

Incommerciabilità di fatto dell’immobile donato

Fino ai 10 anni successivi alla morte del donante l’immobile oggetto dell’operazione, di fatto, risulta difficilmente commerciabile. Come sopra evidenziato, la legge prevede che anche i successivi acquirenti subiscono le conseguenze dell’eventuale riduzione della donazione. Più in particolare, le difficoltà insorgono ove il donatario intenda:

  • rivendere l’immobile ricevuto in donazione,
  • chiedere un mutuo garantito da ipoteca.

Si evidenzia infatti, che in seguito all’esercizio dell’azione di riduzione, gli immobili sono restituiti liberi da ipoteche, il che determina qualsiasi banca a non rischiare.
E come? Di fatto non verranno concessi mutui.

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