HOME

/

FISCO

/

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

/

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO DIVENTA OBBLIGATORIO

Il processo tributario telematico diventa obbligatorio

Processo tributario telematico: dal 1° Luglio 2019 la procedura non sarà più una facoltà ma un obbligo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal 1.7.2019 il processo tributario telematico diventa obbligatorio. Soltanto per le cause minori il contribuente che vorrà difendersi personalmente avrà la facoltà (e non l’obbligo) di avvalersi di tale procedura, la cui disciplina sostanziale è rappresentata dal d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Attualmente, gli atti e i provvedimenti del processo tributario (compreso il procedimento di reclamo e mediazione) “possono essere formati con documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale” (art. 2, comma 1, del d.m. 23.12.2013, n. 163). In altri termini, la locuzione “processo tributario telematico” va intesa come la possibilità di utilizzare, in alternativa alla documentazione cartacea, strumenti informatici per effettuare le operazioni di notifica, deposito e comunicazione degli atti processuali dematerializzati per cui è possibile effettuare:

  •  la notifica del ricorso e dell’appello;
  •  la costituzione in giudizio;
  •  il deposito di atti e documenti successivi alla costituzione in giudizio;
  •  la consultazione del fascicolo processuale;
  •  l’estrazione di copia degli atti.

La procedura ha come cardini:

  •  l’utilizzazione della posta elettronica certificata per ogni atto del processo,
  •  la firma digitale
  •  e la registrazione al PTT a mezzo del portale della Giustizia Tributaria.

1) Processo tributario telematico: possibili eccezioni

Fino al 30.6.2019 le parti, cioè il contribuente e l’ente impositivo, possono decidere se avvalersi delle modalità cartacee tradizionali (cioè stesura del ricorso su supporto cartaceo, notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale o con consegna diretta e deposito presso la segreteria della commissione tributaria, ecc.) oppure usufruire dei servizi del Sistema Informatico della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) utilizzando la procedura telematica.

Dal 1.7.2019 invece, scatterà l’obbligo e anche la sostituzione del difensore comporterà l’onere (e non più la facoltà) di utilizzare la procedura telematica.

Tuttavia, in casi molto particolari, la rigidità dell’obbligo prevede un’eccezione se il presupposto ha carattere di straordinarietà. Soltanto in presenza di casi eccezionali, non la parte interessata che ha la facoltà di richiederlo ma il presidente della commissione tributaria (o il presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio giudicante se la questione sorge in udienza), può autorizzare, con provvedimento motivato, che il deposito di atti avvenga con modalità diverse da quelle telematiche.

2) processo telematico: la difesa personale del contribuente

Non è cambiato l’art. 12, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546: se la controversia è di valore fino a 3.000 euro, il contribuente può non avvalersi dell’assistenza tecnica. Il valore della lite è costituito dall’importo del tributo (e, quindi, senza considerare gli interessi e le sanzioni irrogate con l’atto impugnato); se la controversia ha per oggetto esclusivamente l’irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Questa regola non è stata modificata: anche dopo il 30.6.2019 è sempre ammessa la difesa personale beneficiando della non obbligatorietà di utilizzare il rito digitale.

Ti potrebbero interessare i seguenti eBook e libri di carta:

Nel Focus "Difendersi dal Fisco" e-book, libri, formulari per aiutarti a gestire il contenzioso.

3) processo tributario: il perfezionamento delle comunicazioni

Secondo il testo in vigore fino al giorno 23.10.2018, se nel ricorso mancava l’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero se la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata era dovuta a cause imputabili al destinatario, le comunicazioni andavano eseguite esclusivamente mediante il deposito presso la segreteria della comunicazione tributaria.
Il quarto periodo del comma 1 precisa che “la comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte”.

La nuova stesura del comma 2 dell’art. 16-bis precisa il caso di impossibilità di consegna del messaggio. Più in particolare, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della commissione tributaria nei casi di:

  •  mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi;
  •  mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Verificandosi ciò, le notificazioni sono fatte secondo quanto è previsto dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, nel rispetto di quanto è previsto dall’art. 17 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, oppure possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante la spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 · 12/04/2024 Autotutela strumento deflattivo per contribuente e Fisco: come funziona

Autotutela - strumento stragiudiziale deflattivo e di tutela dell’ufficio e del contribuente per evitare il contenzioso

Autotutela strumento deflattivo per contribuente e Fisco: come funziona

Autotutela - strumento stragiudiziale deflattivo e di tutela dell’ufficio e del contribuente per evitare il contenzioso

Nuovo Processo Telematico: implementate le funzionalità sul sito della Giustizia

Implementate le funzionalità del sito della Giustizia per gli istituti entrati in vigore dal 2024 nel Nuovo Processo Telematico

I mezzi di prova ammessi e quelli esclusi dopo la riforma della giustizia tributaria

La prova nel processo tributario dopo la legge n. 130/2022. Prova documentale, relazione e consulenze tecniche d'ufficio. Quali sono i mezzi di prova ammessi ed esclusi

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.