HOME

/

FISCO

/

PACE FISCALE 2023

/

ROTTAMAZIONE TER 2019: GUIDA VELOCE ALLE NOVITÀ

Rottamazione ter 2019: Guida veloce alle novità

Rottamazione Cartelle esattoriali 2019: riepilogo delle norme tra novità e chiarimenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La rottamazione-ter, cioè la terza edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali, è stata introdotta dal c.d. decreto Fiscale, in particolare dall’art.3 del D.L.119/2018, convertito in legge successivamente dalla L. 136/2018.

In generale, rispetto alle precedenti rottamazioni, possiamo ritenere quella in esame maggiormente vantaggiosa in quanto:

  • è prevista l’esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora,
  • è prevista la possibilità di rateizzare il pagamento con due versamenti semestrali per un massimo 18 rate consecutive di pari importo, così da diluire l’importo dovuto in 5 anni
  • il tasso di interesse è stato ridotto al 2% l’anno (rispetto al 4,5%) previsto finora
  • è prevista la possibilità di compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

In questo approfondimento facciamo il punto della rottamazione-ter alla luce di tutti gli interventi legislativi

1) Rottamazione-ter: cosa è rottamabile e cosa non è rottamabile

Per espressa previsione, possono rientrare nella procedura della rottamazione anche istanze aventi ad oggetto l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore. In questi casi si potrà procedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore. Mentre per espressa previsione normativa sono esclusi dalla rottamazione-ter i carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea. Per tali carichi è prevista un’apposita disciplina.

Sono esclusi dalla definizione della rottamazione-ter anche:

  • Recuperi di aiuti di stato considerati illegittimi dall’Unione Europea,
  • Crediti derivanti da condanne pronunciate dalla corte dei conti,
  • Multe, ammende, sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna,
  • Sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Attenzione al fatto che per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione si applica solo sugli interessi

2) Rottamazione-ter: gli importi da pagare

Per determinare le somme da versare, si tiene conto solo degli importi versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Ovviamente, rimangono comunque definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo relativamente a debiti definibili.

Il versamento di tali importi potrà essere versato in due modalità, cioè:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019
  • nel numero massimo di 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. 
SCADENZE RATE
2019 2020-2023

31 Luglio

(prima o unica rata)

28 Febbraio 28 Febbraio
31 Maggio 31 Maggio
30 Novembre 31 Luglio 31 Luglio
30 Novembre 30 Novembre

Il tasso di interesse che si applicherà è pari al 2% annuo.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una delle rate in caso di pagamento dilazionato, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

3) Obblighi dell’Agente della riscossione e del contribuente

L’Agente della riscossione ha già provveduto alla pubblicazione dei modelli, tuttavia tra i suoi compiti risiede ancora:

  • quello di fornire i dati necessari per individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e nell’ apposita area del sito internet
  • comunicare ai debitori entro il 30.06.2019 l’importo complessivo di quanto dovuto, e nel caso abbiano optato per il pagamento dilazionato deve essere indicato importo, giorno, mese e scadenza di ciascuna rata.

Il contribuente, dal canto suo, dovrà:

  1. presentare all’agente della riscossione domanda di adesione alla rottamazione entro il 30.04.2019. Tale termine è anche l’ultimo per integrare una domanda precedentemente presentata;
  2. indicare nella domanda di cui sopra, le modalità di versamento e nel caso, il numero di rate prescelte;
  3. indicare nella domanda di adesione, l’intenzione di rinunciare ad eventuali giudizi pendenti sui carichi che intende definire.

4) Rottamazione-ter: effetti della presentazione della dichiarazione di adesione

Gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione sono:

  • Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza
  • Sospensione obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione,
  • Inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda,
  • Divieto di avviare nuove procedure esecutive
  • Divieto di proseguire le procedure esecutive già avviate in precedenza a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo
  • Il debitore non è considerato inadempiente:
    • per la procedura dei rimborsi d’imposta previsti all’articolo 28-ter del DpR 602/73 
    • ai fini della verifica della morosità da ruolo per importi superiori a 5.000 euro all’atto dei pagamenti che riguardano le PA ai sensi dell’articolo 48-bis del DpR 602/73

5) La rottamazione-ter e le vecchie rottamazioni

L’articolo 3 del collegato fiscale alla manovra 2019, originariamente disciplinava le ipotesi di ammissione per i contribuenti che hanno aderito alle rottamazioni precedenti, prevedendo:

  • Riammissione per coloro che sono decaduti dalla prima rottamazione,
  • Riammissione previo versamento delle rate scadute fino a ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 per coloro che hanno aderito alla rottamazione bis.

Il D.L. semplificazioni, tuttavia, è intervenuto a favore dei soggetti che non hanno provveduto a versare integralmente le rate dovute per la precedente definizione entro il 7 dicembre 2018, estendendo la definizione agevolata anche nei loro confronti. Tali soggetti possono ora rientrare nella rottamazione-ter purché versino le somme dovute:

  • in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019,
  • ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (anziché in diciotto), ciascuna di pari importo
SCADENZE RATE
2019 2020 2021

31 Luglio

(prima o unica rata)

28 Febbraio 28 Febbraio
31 Maggio 31 Maggio
30 Novembre 31 Luglio 31 Luglio
30 Novembre 30 Novembre
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Marcello - 07/05/2019

Con la presente si vuole portare alla V/ attenzione quanto segue: Vi è una nutrita schiera di contribuenti (tra cui il sottoscritto) . che si possono definire gli “esodati” della definizione agevolata , in quanto pur essendo soccombenti in sentenze passate in giudicato , ben prima del termine del 31.12.2017 , non possono aderire alla sanatoria in quanto gli uffici preposti non hanno ancora emesso ruoli/cartelle. Si ritiene che una sentenza passata in giudicato entro il termine fissato per la sanatoria (31.12.2017) si possa equiparare ad un ruolo/cartella , in quanto trattasi di debito certo ed esigibile a cui seguirà inevitabilmente l’emissione di una cartella di pagamento. Ritenendo tale situazione una “lacuna” discriminante per tali soggetti si chiede cortesemente di sollevare tale problematica nelle opportune sedi e valutare la possibilità di inserire una norma che permetta/consenta ai soggetti che si trovano nella posizione/situazione sopra descritta di poter aderire alla sanatoria. Cordiali saluti

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 17/04/2024 Il nuovo ravvedimento operoso

Cambiano le regole del c.d. “ravvedimento operoso”: vediamo come

Il nuovo ravvedimento operoso

Cambiano le regole del c.d. “ravvedimento operoso”: vediamo come

Il ravvedimento operoso si apre al cumulo giuridico

Il ravvedimento operoso si apre al cumulo giuridico: le novità della Riforma Fiscale con il Dlgs sulle sanzioni

Le nuove regole di pagamento rateale della cartella

Rateizzazione cartelle di pagamento: tutte le nuove regole in arrivo con la Riforma Fiscale

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.