HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

LAVORO DOMESTICO E PARENTELA

Lavoro domestico e parentela

Nel caso di vincoli di parentela è possibile il rapporto di lavoro domestico? L'onere della prova e i criteri secondo la giurisprudenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si è molto discusso se le prestazioni d'opera rese tra persone conviventi legate da vincolo di parentela, di affinità o semplicemente di ospitalità potessero essere oggettivamente qualificabili come prestazioni di lavoro domestico, a titolo gratuito oppure a titolo oneroso.
L'Inps, nella seduta del 23 giugno 1972, ha deliberato che le    denunce di rapporto di lavoro tra parenti ed affini non possono essere respinte, aprioristicamente, in via presuntiva, ma debbono essere valutate, caso per caso, in base alla situazione di fatto, al grado di parentela ed alla convivenza.

La citata delibera  non ha introdotto una inversione dell'onere della prova - il che sarebbe stato in contrasto con lo spirito e la lettera dell’art. 1 del D.P.R. 1403/1971 - ma ha inteso stabilire che    secondo l'interpretazione costante della magistratura,  la presunzione di gratuità che si accompagna alle prestazioni di lavoro domestico rese tra congiunti conviventi può essere vinta solo dalla prova rigorosa che le prestazioni lavorative da una parte e la corresponsione di vitto, alloggio e denaro dall'altra costituiscano l'oggetto di obbligazioni corrispettive alle quali le parti si siano vincolate in forza di un rapporto  di lavoro subordinato.
La giurisprudenza è arrivata a tale conclusione  partendo  dal presupposto che è certamente corretto che la prestazione di attività inerenti alla vita domestica c tra persone conviventi unite da stretti vincoli di parentela o affinità  si possa considerare di per se di natura "non onerosa". 

Da questo deriva  la conseguenza che colui che invoca  invece un rapporto di lavoro di tipo subordinato deve darne la relativa prova (a meno che di un siffatto rapporto già non emergano elementi concreti "per tabulas" (atti scritti n.d.r.) significativi.

È anche vero che la  presunzione di gratuità può operare anche  in un rapporto tra persone conviventi legate da vincolo di "affettuosa ospitalità", ma è evidente che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., chi assume l'esistenza di un vincolo del genere suddetto ha sempre l'onere di dimostrare con prove idonee (parlare di prova rigorosa non ha senso, in quanto la prova è in ogni caso relativa al fatto da provare; in altre parole, un fatto si prova o non si prova e non può esistere una prova semplice ed una rigorosa, così da far pensare che la prima potrebbe anche non costituire prova) il suo assunto: così per un rapporto di parentela può essere sufficiente un certificato anagrafico, mentre la prova di un rapporto generato da un vincolo affettivo - vincolo che può essere costituito da una convivenza "more uxorio", spesso notoria e quindi facilmente dimostrabile, o da una convivenza da affetto di altro tipo - la prova può essere più complessa e difficoltosa, dovendo poggiare su basi oggettive, non essendo sufficienti mere asserzioni della parte che se ne vuole giovare.
Sul punto è pienamente da condividere il principio enunciato dalla sentenza della Cass. civ., n. 10862 del 1996, secondo il quale l'elemento che giustifica la gratuità di prestazioni lavorative obiettivamente riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato, e quindi ad un contratto naturalmente oneroso, deve essere accertato con indagine particolarmente rigorosa (termine questo riferito alla indagine e non alla prova) (..).
Se così non fosse, ogni datore di lavoro, in un rapporto di lavoro domestico caratterizzato dalla convivenza, e ciò dalla fornitura anche del vitto e dell'alloggio nonché, per le infermità di breve durata, dalla cura e dall'assistenza medica, potrebbe sottrarsi alle pretese del lavoratore semplicemente affermando essersi trattato di rapporto tra persone conviventi legati da vincolo di "affettuosa ospitalità", rimettendo al lavoratore ogni onere probatorio.

In generale l'onere della prova opera su di un piano  paritario:

  1. al lavoratore incombe l'onere di provare la natura subordinata del rapporto,
  2. al datore di lavoro quello di provare la natura parentale o "affettiva" delle prestazioni;

1) I criteri per definire il tipo di rapporto secondo la giurisprudenza

In particolare, sull’argomento, dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, possono ricavarsi i seguenti criteri:

  •  non è configurabile un rapporto di lavoro domestico tra coniugi o persone conviventi "more uxorio" al di fuori dei casi di assistenza ad invalidi;
  •  le prestazioni domestiche in favore di parenti od affini di 1  grado, indipendentemente dalla convivenza, sono da considerare prestate per motivi affettivi e quindi prive di tutela previdenziale, salve eccezionali situazioni da verificare con estrema prudenza (ad esempio: potrebbe essere assicurabile una lavoratrice domestica che, a seguito della nascita di un nipote, cessi dal lavoro presso estranei per accudire il nipote stesso, percependo la retribuzione da parte del figlio);
  •  le prestazioni in favore di parenti od affini di 2  e 3 grado conviventi debbono ritenersi prestate a titolo gratuito salvo accertamento della esistenza di tutti i requisiti caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato.

Infine, l’art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 ritiene che sono assicurabili nel settore domestico, con esonero dall'onere di fornire la prova del rapporto di lavoro, pur in presenza di vincoli familiari, le persone che svolgono le seguenti mansioni:

  1.  assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell'indennità di accompagnamento prevista , dei mutilati ed invalidi civili e dei ciechi civili ;
  2.  prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
  3.  prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare".

2) Lavoro domestico e convivenza more uxorio

Interessante è capire se il convivente more uxorio  possa  svolgere mansioni di lavoro domestico basato sulla subordinazione.
 Secondo la Cassazione  n. 10927 del 1994 , un'attività lavorativa che si svolga nell'ambito della convivenza more uxorio non è di norma riconducibile ad un rapporto di subordinazione onerosa, mentre è semmai possibile inquadrare il rapporto stesso nell'ipotesi della comunione tacita familiare come delineata dall'art. 230 bis c.c.; principio che può estendersi anche alla vera e propria impresa familiare atteso che la famiglia di fatto costituisce una formazione sociale atipica a rilevanza costituzionale (art. 2 Cost.).
Di recente, la giurisprudenza di legittimità  ha più recentemente affermato che il carattere residuale dell'impresa familiare, mira proprio a coprire tutte quelle situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, che non rientrino nell'archetipo del rapporto di lavoro subordinato .

Sicchè, ove un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa ed un corrispettivo sia stato erogato dal titolare, occorrerà distinguere la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all'impresa familiare, senza che possa più avere ingresso alcuna causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare. Principio questo che può essere esteso anche alla famiglia di fatto .

Ma al di fuori di questa ipotesi,  la prestazione lavorativa resa nell'ambito di una convivenza more uxorio rimane tuttora riconducibile ai vincoli di fatto di solidarietà ed affettività (...)

Di conseguenza, secondo la giurisprudenza maggioritaria di legittimità , è possibile ritenere applicabile il  principio, secondo cui le prestazioni di lavoro tra conviventi more uxorio possono:

  •  sia rientrare fra le prestazioni "gratuite",
  •  sia costituire esecuzione di un vero contratto di lavoro subordinato, con diritto alla retribuzione;

accertarne la sussistenza è compito del Giudice di merito, il quale è libero di formare il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori ritenuti rilevanti e la sua valutazione, se adeguatamente motivata ed immune da errori logico - giuridici, non è censurabile in sede di legittimità.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO · 19/04/2024 Congedo parentale 2024: le istruzioni sull'indennità all'80%

Pubblicata la circolare operativa INPS sulla novità della legge di bilancio sul secondo mese di congedo all'80 % della retribuzione nel 2024, per madre o padre.

Congedo parentale 2024: le istruzioni sull'indennità all'80%

Pubblicata la circolare operativa INPS sulla novità della legge di bilancio sul secondo mese di congedo all'80 % della retribuzione nel 2024, per madre o padre.

Restauratori beni culturali: modalità Esame di stato 2024  in Gazzetta

Pubblicate le modalità per le prove di idoneità con valore di esame di abilitazione per la qualifica di restauratore di beni culturali. Prove diversificate

CIGS  imprese strategiche: nuove indicazioni per Alitalia

CIGS 2023 in processi di transizione e riconversione nelle aree di sviluppo strategico. Le indicazioni per l'applicazione lavoratori dipendenti di Alitalia e Alitalia Cityliner

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.