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QUOTA 100 E PENSIONI D’ORO:LUCI E OMBRE DELLE PROPOSTE DI RICALCOLO CONTRIBUTIVO

Quota 100 e Pensioni d’oro:luci e ombre delle proposte di ricalcolo contributivo

Novità Pensioni: proroga cd.opzione donna, reintroduzione del cd. sistema delle quote con la cd. Quota 100, nuova pensione di anzianità contributiva

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Milioni di italiani seguono con il fiato sospeso il cantiere delle pensioni che già da questa estate è in pieno fermento per consentire di ‘superare’ la riforma Monti-Fornero inaugurata con l’art. 24 della L. 214/2011.

Il contratto di governo siglato dalle due forze che compongono la maggioranza dell’esecutivo aveva individuato tre principali strade per consentire maggiore flessibilità al quadro degli accessi a pensione a oggi disponibili. Da un lato la proroga della cd. opzione donna, dall’altro la reintroduzione del cd. sistema delle quote con la cd. Quota 100 e, in un secondo momento, con una nuova pensione di anzianità contributiva (con il requisito secco di 41 anni di contributi).

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1) Le novità in arrivo per le pensioni

Accanto a tale triplice innovazione, nei primi giorni di agosto è stato incardinato un disegno di legge inerente il ricalcolo delle cd. pensioni d’oro, modificato a metà settembre con una lieve limatura della platea delle pensioni interessate, che sarebbero state identificate da quelle superiori ad almeno 80.000 euro lordi annui a quelle maggiori di 90.000 euro lordi annui, a patto che fossero calcolati almeno in parte attraverso il metodo di calcolo retributivo.

Le pensioni che saranno immuni da tale ricalcolo saranno quelle erogate in forza della L. 222/1984 (p. inabilità e assegno ordinario di invalidità) nonché i trattamenti per i superstiti.

La bozza della norma si propone di rivedere anche le pensioni erogate prima del 2019.

Quanto emerge da un’analisi del meccanismo di ricalcolo è che questo utilizza (in mancanza dei dati contributivi di moltissimi fondi come Ex Inpdap, Inpdai, F. Elettrici di molte delle pensioni attualmente erogate) un dato completamente esterno al calcolo delle pensioni attualmente erogate, vale a dire il coefficiente di trasformazione del montante contributivo.

La norma individua l’età di pensionamento effettivo del soggetto e la confronta a quella prevista dall’attuale ordinamento pensionistico (o a delle date intermedie allegate alla tabella per i pensionamenti già avvenuti), confrontando i due coefficienti di trasformazione relativi alle due età anagrafiche; rispetto a questi due valori teorici il ddl calcola un ‘vantaggio di anticipo’ e lo traduce in termine percentuale decurtando verticalmente la quota retributiva della pensione (se il dipendente si è pensionato a un’età corrispondente a un coefficiente di 4,9%, pur in presenza di 40 anni di contributi richiesti all’epoca del pensionamento, se l’età di pensionamento di vecchiaia prevista sarebbe stata 67 anni con un coefficiente connesso del 5,7%, il taglio sarà del 13% sulla pensione).

I profili di rischio di questo disegno consistono:

  • in primo luogo nel fatto che il ricalcolo sia completamente sganciato dalla contribuzione effettivamente versata,
  • in secondo luogo  nella circostanza che molti pensionamenti (non inseriti nell’elenco di quelli ‘salvaguardati’) siano stati raggiunti proprio in virtù di norme speciali a tutela di particolari categorie: lavoratori esposti all’amianto, precoci, addetti a mansioni usuranti, invalidi all’80% e ciechi.

Accanto questa proposta, ha preso piede un’ulteriore ipotesi di prevedere il ricalcolo degli assegni pensionistici introducendo il metodo di calcolo misto per tutti i contribuenti, inclusi coloro che al 1995 avevano 18 o più anni di contributi, modificando così la L. 335/1995 (che aveva introdotto una clausola di garanzia per l’applicazione estesa del contributivo in virtù di una anzianità contributiva di 18 anni al 31.12 dell’anno della sua entrata in vigore).

Anche in questo caso, rispetto alla equity reputation del metodo contributivo, una più approfondita analisi rivela che questo premia gli assicurati con forti tenori salariali costanti, innalzando i loro trattamenti pensionistici ulteriormente (dinamica già osservata con la Legge Fornero che, dopo aver introdotto per tutti il metodo contributivo dal 2012, necessitò di un intervento correttivo con il c. 707 dell’art. 1 L. 190/2014 per scongiurare la maggiore spesa pubblica proprio collegata ai notevoli vantaggi del metodo contributivo per i contribuenti più abbienti).

Rispetto a questo ventaglio di ipotesi riformiste, rimane sullo sfondo la Quota 100, che – al di là del requisito anagrafico di 62 o 64 anni, dell’esclusione della contribuzione figurativa o di una tolleranza massima di 2 anni di contributi non effettivi - potrebbe comportare un ricalcolo dell’assegno non dissimile da quello della cd. opzione donna.

E se per ovviare a tale perdita, sarà possibile per i datori di lavoro del settore privato partecipare alla spesa pubblica con dotazioni di contributi come incentivo all’esodo, rimane da pensare se questa nuova architettura pensionistica non finisca per ricreare un meccanismo compartecipato come quello dell’Ape aziendale.

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