HOME

/

DIRITTO

/

IL CONDOMINIO 2024

/

LA PRESCRIZIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI

La prescrizione delle spese condominiali

Entro quanto tempo si prescrivono le spese condominiali? Il punto normativo e giurisprudenziale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel presente articolo daremo cenni circa le principali norme coinvolte e le più importanti sentenze emesse in materia di prescrizione delle quote condominiali.
Chiariamo che qui ci riferiremo ai rapporti tra condominio e singoli condòmini: i terzi creditori del condominio possono vantare crediti assistiti da diverse prescrizioni (cioè più lunghe o più brevi di quelle relative ai rapporti interni di condominio) e normative.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per approfondire ti potrebbe interessare il seguente ebook: L'Amministratore di condominio: requisiti e obblighi

Segui il Dossier gratuito Il condominio 2018 - Norme civilistiche e fiscali

Software ed ebook sul Condominio nel Focus dedicato agli amministratori di Condominio

1) Prescrizione spese condominiali: la normativa

La prescrizione è regolata in particolare dagli artt. 2934 e ss. c.c.
L'art. 2934 c.c. prevede che "ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge".
Le spese condominiali riguardano certamente diritti disponibili.
Il tempo necessario per il compimento della prescrizione non è lo stesso per tutti i diritti: accanto alla prescrizione detta ordinaria (dieci anni, ex art. 2946 c.c.), vi sono altre prescrizioni più brevi (v. artt. 2947 e ss., c.c.).
Tra queste, l'art. 2948, co.1, n. 4 prevede che "si prescrivono in cinque anni:... 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".
Si tratta della norma che viene richiamata da coloro che ritengono che la prescrizione delle spese condominiali si compia in cinque anni.

2) Prescrizione spese condominiali: la giurisprudenza

Diamo qui conto delle più note sentenze che si sono espresse sull'argomento.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 12596 del 2002, decidendo con riguardo alle spese relative a spese fisse per la pulizia ed ordinaria manutenzione, che definì pagamenti periodici, stabilì che si dovesse applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.. Alle contestazioni del ricorrente, secondo cui "il condominio non ha poteri impositivi e non è creditore di versamenti fissi e periodici, essendo l'amministratore solo un mandatario addetto alla riscossione di crediti che sono degli stessi condomini" (dunque affermando che per pagamenti periodici si dovessero intendere quelli dovuti da alcune categorie di cittadini ad enti privati od organismi statali o parastatali), la sentenza obiettava che a nulla rilevava "che l'amministratore si ponga come una sorta di delegato degli stessi condomini per la riscossione di tali quote, poiché il pagamento delle quote suddette costituisce comunque un vero e proprio debito del singolo condòmino nei confronti della collettività di tutti i condomini costituente il condominio che, sebbene privo di personalità giuridica, è comunque abilitato a tutelare i diritti comuni, anche contro la volontà di singoli condomini dissenzienti ma minoritari".
Più di recente la sentenza della Corte di Cassazione n. 4489/2014 ha confermato la prescrizione quinquennale: nel decidere sull'eccezione del ricorrente secondo cui non era provato che si trattasse di spese periodiche, ha replicato che "trattandosi di spese condominiali, per loro natura periodiche, trova applicazione il disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4 in ordine alla prescrizione quinquennale dei relativi crediti".
Nel 2015 il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18826, ha distinto tra spese ordinarie, dunque periodiche, e spese straordinarie, non periodiche, ma occasionali e perciò soggette alla ordinaria prescrizione di dieci anni.
In ogni caso le valutazioni circa l'avvenuta prescrizione vanno effettuate con attenzione al caso concreto e con prudenza.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

IL CONDOMINIO 2024 · 24/04/2024 Compenso amministratore di condominio: come è strutturato?

I condomini devono avere chiarezza sugli oneri economici che richiederà l'assolvimento dell'incarico da parte dell'amministratore di condominio

Compenso amministratore di condominio: come è strutturato?

I condomini devono avere chiarezza sugli oneri economici che richiederà l'assolvimento dell'incarico da parte dell'amministratore di condominio

Superbonus in condominio, non si procede senza l’assenso dei singoli proprietari

La delibera condominiale per i lavori Superbonus deve essere approvata con le maggioranze richieste pena la nullità e la perdita delle detrazioni

Il portone condominiale: spese, modifiche, gestione e profili penalistici

La porta del condominio: una questione di tutti. Le dinamiche comuni dietro l'ingresso principale

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.