HOME

/

DETRAZIONE IVA FATTURE ACQUISTO: TERMINI RIDOTTI

Detrazione Iva fatture acquisto: termini ridotti

Le fatture di competenza 2017 ricevute nel 2018 rientrano nelle liquidazioni IVA del 2018

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per le fatture emesse dal 1° gennaio 2017 sono in vigore i nuovi termini per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti, e per registrare le fatture d'acquisto.

Con la Circolare 1/E/2018 del 17.01.2018 l'Agenzia si è finalmente espressa in merito alle nuove regole, chiarendo soprattutto la questione delle fatture a cavallo d'anno, che ha preccupato gli operatori durante la liquidazione IVA di dicembre 2017, e decidendo la non sanzionabilità per i comportamenti adottati in difformità ai principi contenuti nella Circolare 1/E/2018, ai fini della liquidazione IVA di dicembre 2017.

In base ai chiarimenti espresssi dall'Agenzia delle Entrate per esercitare correttamente il diritto alla detrazione non basta verificare il momento di esigibilità dell'IVA, ma occorre anche essere in possesso della fattura. Da qui l'esigenza per i cessionari/committenti di essere provvisti di un sistema che registri il momento di ricezione della fattura, come ad esempio lo scambio di fatture tramite PEC o tramite una piattaforma informatica.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per saperne di più scarica la Circolare del Giorno 184/2017 "Detrazione IVA: i nuovi termini"

Per saperne di più sulle altre novità introdotte dalla Manovra Correttiva vai al Dossier "Manovra Correttiva 2017"

 

1) Detrazione IVA: termini ridotti per detrarre l'Iva sugli acquisti

La Manovra Correttiva ha modificato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti (art. 19 del DPR 633/72): non più entro la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

La modifica attuata riguarda il termine ultimo entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione, mentre non è stato modificato il momento in cui sorge tale diritto, che coincide con il momento in cui l'Iva diventa esigibile, ossia  quando l'operazione si considera effettuata ai fini Iva, e quindi:

  • per le cessioni di beni, al momento della consegna o spedizione, oppure anteriormente se a tale data è emessa fattura, pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all'importo fatturato o pagato;
  • per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo, o anteriormente se sia stata emessa la fattura o pagato un acconto, limitatamente all'importo fatturato o pagato.

In base alla nuova regola, quindi, supponendo di aver acquisto beni in agosto del 2017, e di aver ricevuto la relativa fattura a settembre 2017, il diritto a detrarre l'Iva scade con i termini di presentazione del modello IVA 2018, periodo d'imposta 2017 (anno in cui il diritto alla detrazione è sorto), quindi entro il 30.04.2018. Secondo la regola precedente, invece, il diritto alla detrazione sarebbe scaduto più tardi, con il Modello IVA 2020 relativo periodo d'imposta 2019 (secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).

2) Detrazione Iva: nuovo termine per registrare le fatture d'acquisto

La Manovra Correttiva, in conseguenza alla modifica prevista per i termini di esercizio del diritto alla detrazione Iva, ha modificato anche l'art. 25 del DPR 633/72, relativo ai termini di annotazione nel registro IVA delle fatture d'acquisto.

In base al nuovo testo normativo la registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

In precedenza, invece, il legislatore si limitava a stabilire come termine ultimo quello della dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione.

Supponendo, ad esempio, di aver acquistato beni nell'agosto 2017, e di aver ricevuto la relativa fattura a settembre 2017, l'annotazione nel registro Iva acquisti deve essere effettuata prima della liquidazione periodica in cui si intende detrarre l'Iva, e comunque entro il 30.04.2018, termine di presentazione del modello IVA 2018, periodo d'imposta 2017.

3) Detrazione IVA: I chiarimenti con la Circolare 1/E/2018

Le due modifiche illustrate sopra devono essere coordinate fra loro tenendo conto dei principi dettati dalla direttiva IVA (2006/112/CE), secondo cui per esercitare il diritto alla detrazione occorrono due presupposti:

  • che l'Iva sia esigibile (presupposto sostanziale);
  • che il cessionario/committente sia in possesso di una valida fattura (presupposto formale).

Quando entrambe le condizioni sono verificate il soggetto passivo può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell'Iva. E tale diritto potrà essere esercitato, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui entrambi i presupposti si sono verificati e con riferimento al medesimo anno.

Pertanto per esempio:

  • una fattura relativa ad un acquisto consegnato a dicembre 2017, ricevuta nel 2017, potrà essere registrata entro dicembre 2017 e confluire così nella liquidazione IVA di dicembre 2017, o al più tardi potrà essere registrata entro il 30.04.2018 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017. In questo secondo caso il relativo credito cocorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017;
  • una fattura relativa ad un acquisto consegnato a dicembre 2017, ricevuta il 20.01.2018 potrà essere registrata nella liquidazione periodica del mese di gennaio 2018 (da effettuarsi entro il 16.02.2018), oppure potrà essere annotata in contabilità al più tardi entro il 30.04.2019 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti per evidenziare che l'imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019, concorre alla determinazione del saldo IVA 2018.

Tali chiarimenti sono stati forniti con la Circolare 1/E del 17/01/2018 dopo i termini previsti per la liquidazione periodica IVA relativa a dicembre 2017. L'Agenzia pertanto prevede che eventuali comportamenti difformi a tali chiarimenti, effettuati nella liquidazione periodica IVA di dicembre 2017 non saranno sanzionati, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente.

Nella Circolare l'Agenzia conferma la possibilità per il contribuente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione di farlo attraverso la dichiarazione integrativa a favore, fatto salvo l'obbligo di regolarizzare la fattura d'acquisto.

4) Detrazione IVA: importante individuare con certezza la data di ricezione

In base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 1/E/2018, è chiaro che diventa fondamentale per i cessionari e i comittenti (che hanno ordinato la merce o il servizio) individuare con esattezza il momento in cui ricevono la fattura. Come è già stato chiarito nel paragrafo precedente, infatti, oltre all'esigibilità è fondamentale il possesso di una valida fattura per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.

Detto ciò i cessionari e i committenti dovranno verificare in questo periodo di avere dei sistemi di gestione in grado di tracciare il momento di ricezione della fattura. Un esempio di sistema che garantisce la tracciabilità è l'utilizzo della fattura elettronica tramite il sistema di interscambio Sdi dell'Agenzia delle Entrate (utlizzato al momento nei rapporti con la pubblica amministrazione), ma anche lo scambio di fatture tramite PEC, oppure l'utilizzo di una piattaforma informatica in cui le fatture vengono caricate e messe a disposizione. Nel caso di consegna a mano o via posta ordinaria potrebbe esserci qualche difficoltà ad individuare un sistema che garantisca la tracciabilità, tuttavia già ora molte aziende utilizzano un ufficio di protocollo per numerare e datare in ordine progressivo i documenti ricevuti.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Davide - 02/05/2018

Buongiorno , sono rimasto incastrato con numerose fatture che non vengono inviate ma che rimangono scaricabili nell'account (adobe google ebay etc) visto che non riesco a detrarle ormai (penso) posso almeno registrarle per giustificare esborsi?

roberta - 07/02/2018

ad interpretazione di quello che ho letto il problema della detrabilità si pone a fine anno o meglio se non faccio in tempo a registrare la fattura di dicembre 2017 ricevuta a dicembre 2017.QUESTA FATTURA LA DEVO REGISTRARE IN UN SEZIONALE A PARTE E PORTARLA IN DETRAZIONE CON LA LIQUIDAZIONE IVA ANNUALE 2017.Ma se ricevo una fattura di dicembre a gennaio la registro a gennaio e la detraggo a gennaio .Per qualto riguarda le fatture di gennaio 2018 ricevute con email ordinaria a febbraio 2018 , io le registro sempre nella liquidazione di gennaio perchè sfido chiunque che tutti e dico tutti ricevono le fatture entro il 31/01/2018 le fatture di gennaio!!! E' pratcamente impossibile .

ELISA - 06/02/2018

Buongiorno, tra i tanti dubbi in merito alla data di registrazione delle fatture di acquisto, nel caso di un acquisto INTRA la cui fattura è datata 30/01/18 ma pervenuta in data 02/02/18, come mi dovrei comportare? Registrazione a febbraio ed Intrastat a febbraio? Grazie

raffaella - 05/02/2018

quindi nel mese di gennaio 2018 avremo tutti un'iva a debito esorbitante da pagare in quanto quasi tutte le fatture vengono emesse a fine mese e quindi nessuna arriverà al 31/01 ma tutte perlomeno al 01/02. E se poi voglio fare un bilancino di verifica infrannuale sarà sempre sbagliato perchè avrò i ricavi corretti ma i costi aggiornati al mese precedente... qualcosa di peggio non si poteva inventare? e se invece io registro comunque le fatture nel mese di competenza a che sanzioni vado incontro?

MARCO - 26/01/2018

Considerata la grande confusione faccio una domanda, riferita al 2018. Registrazione fattura di acquisto, datata 31.01.2018 ma ricevuta il 01.02.2018, il soggetto è in iva mensile, il diritto alla detrazione dell'iva sorge quindi a febbraio?

dawnraptor - 31/01/2018

Allo stato delle cose, in base alla circolare 1/E 2018, direi che è così: fattura ricevuta a febbraio si detrae nella liquidazione di febbraio.

Ty - 22/01/2018

Vista la grande confusione e la mia ignoranza, in pratica una fattura datata dicembre 2017 relativa ad una consegna di dicembre (per non entrare nel difficile): - se la ricevo entro il 31/12/2017, va nella liquidazione di dicembre e nella dichiarazione IVA relativa al 2017 (e questo - scusatemi se non colgo il problema - mi sembrava abbastanza ovvio); - se la ricevo dal 01/01/18 al 16/01/18, finisce in una sezione a parte del registro Iva del 2018 in modo da inserirla nella dichiarazione IVA relativa al 2017 che presenterò entro il 30/04/18 (e non mi finisce nella liquidazione di gennaio - e qui mi chiedo i vecchi 15 giorni una volta concessi per la registrazione delle fatture erano così detestabili? non faccio più in tempo a registrarla a dicembre e farla rientrare nella liquidazione ? - adesso si passa da tutto a niente?) - se la ricevo dopo il 20/01/18 posso inserirla nella liquidazione di gennaio ma entro il 16/02/18 (e quindi rientrerà nella dichiarazione IVA relativa al 2018 da presentarsi nel 2019, giusto?) - oppure posso anche inserirla nella sezione dedicata del registro Iva per portarla in detrazione con la dichiarazione IVA relativa al 2017 al 30/04/18? Sarei grata se qualcuno mi chiarisse la questione...

dawnraptor - 24/01/2018

il problema purtroppo non è nemmeno solo relativo alla detrazione dell0iva. Pensiamo a tutte le ditte in semplificata che fanno l'opzione per la determinazione del reddito in basa alla registrazione delle fatture. Prima avevano la possibilità di registrare al 31.12.2017 tutte le fatture datate 2017, o posporne la registrazione al 2018 in base alla convenienza reddituale. Con questa bella nuova trovata, le fatture dell'anno N ricevute nell'anno N+1 NON potranno essere registrate al 31.12 dell'anno N. E siccome a fine anno, col Natale di mezzo, ci sono molte più movimentazioni di merce ma le fatture spesso tardano... ecco che si creano degli scompensi nuovi in una gestione "per cassa" già studiata e gestita sin dall'inizio alla "mentula canis" e che continua a peggiorare, come l'accordo di Lando Carlissian di Guerre Stellari.

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.