HOME

/

DIRITTO

/

IL CONDOMINIO 2024

/

CONTROVERSIE CONDOMINIALI AL GIUDICE DI PACE: ECCO LE NOVITÀ IN ARRIVO

Controversie condominiali al giudice di pace: ecco le novità in arrivo

Nella bozza di decreto sulla magistratura onoraria tutte le cause condominiali vanno al giudice di pace senza limite di importo: in allegato il testo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Approvato in via preliminare il 5 maggio 2017 dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che dovrebbe attuare la legge delega n. 57/2016; nel riordino delle competenze in materia giurisdizionale civile, l'intera competenza in materia condominiale dovrebbe passare al giudice di pace.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Segui tutte le novità sul Condominio nel Dossier gratuito

1) Al giudice di pace la competenza in materia di condominio

La legge n. 57 del 2016, di "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", nel ridisegnare la nuova figura del giudice onorario, delega il Governo, tra le altre cose, ad ampliare la competenza del giudice di pace di diritto civile per materia e per valore (v. art.1, co.1, lett.p).

La stessa legge, indica, per quanto riguarda la materia del condominio, quali principi e criteri direttivi, l'attribuzione al giudice di pace della competenza per "a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici" (v. art.2, co.15, lett.a).

2) La competenza del Giudice di pace sul condominio nella bozza di decreto del CdM

La bozza di decreto prevede dunque la modifica dell'art. 7 del codice di procedura civile, indicante la competenza del giudice di pace, con la sostituzione del co.3, n.2.
Così, mentre, attualmente, la competenza del giudice di pace, in materia di condominio è prevista "per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case", in futuro dovrebbe invece essere prevista "per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell’articolo 71-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile".

L'art. 71-quater, introdotto dalla legge di riforma del condominio (L. 220/2012), nell'indicare "le controversie in materia condominio" soggette al tentativo di medizione civile obbligatorio (di cui all'art.5, co.1, D.Lgs. 28/2010) spiega che bisogna fare riferimento alle questioni "derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice."

All'interno del codice civile, quel  capo II (del titolo VII, del libro III) e gli artt. da 61 a 72 delle disposizioni attuative del codice civile sono le norme che sostanzialmente contengono l'intera disciplina in materia di condominio (salvo norme previste in specifiche leggi).
Così verrebbe modificata anche la norma di cui all'art. 64 disp. att. c.c., con la sostituzione del  giudice pace al tribunale e del tribunale alla corte d'appello per il reclamo in caso di revoca dell'amministratore.

Dunque, per tutta la materia condominiale è obbligatorio il tentativo di mediazione civile e per tutta tutta la materia condominiale la competenza dovrebbe essere attribuita al giudice di pace: i due ambiti si sovrappongono perfettamente.
Le disposizioni di cui parliamo avrebbero applicazione dal 2021; precisamente, "ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di esipropriazione forzata introdotti a decorrere dal 30 ottobre 2021" (v. art. 33, co.3); ai quei procedimenti si applicheranno le norme sul processo telematico vigenti per il tribunale in quel momento (v. art. 33, co.6).

Allegati

Schema decreto approvato il 5 maggio 2017 magistratura
Legge 28 aprile 2016 n. 57
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Lino - 27/05/2017

Da due anni abito in condominio (9 appartamenti) dove siamo tutti in affitto con contratto libero 4+4. La proprietaria che è anche amministratrice, nelle spese condominiali a fine anno ci fa pagare anche Assicurazione. Premetto che leggendo bene il contratto ci sono le varie spese a carico dell' inquilino ma la voce di spesa Assicurazione non esiste per niente. Ho chiesto alla proprietaria per altro anche amministratrice, del perchè dobbiamo pagare anche l' assicurazione e se siamo assicurati in caso di incidente all' interno del condominio. La risposta è stata che noi non siamo assicurati in caso di incidente, ma bensì solo in caso sismico. Le ho anche fatto presente che la nostra zona non è per niente zona sismica. Mi è stato risposta che lei ha fatto tutto come previsto, e non ne vuole sapere. Dato che non ho mai abitato in condominio,spero che qualcuno con più esperienza mi dia delucidazioni in merito. Grazie

Michele - 20/06/2017

L'assicurazione, non è un servizio volto al mantenimento del bene condominiale, bensì alla tutela del bene, quindi senza delibera di assemblea è impignabile la spesa. Recuperi dall'amministratrice copia del fascicolo informativo e del contratto assicurtativo; sapendo quando è il termine, potrà richiedere all'ammnistratrice di convocare l'assemblea prima del termine del contratto affinché si deliberi in merito. Avrà così ancjhe la possibilità di produrre eventuali preventivi di polizze, magari più favorevoli.

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

IL CONDOMINIO 2024 · 26/03/2024 Comunicazione dati bonus edilizi 2023: scadenza prorogata al 4 aprile

Le Entrate pubblicano il provvedimento di proroga per gli amministratori di condominio. Accolte le richieste del CNDCEC per la comunicazione dati bonus edilizia 2023

Comunicazione dati bonus edilizi 2023: scadenza prorogata al 4 aprile

Le Entrate pubblicano il provvedimento di proroga per gli amministratori di condominio. Accolte le richieste del CNDCEC per la comunicazione dati bonus edilizia 2023

La comunicazione dei dati dei morosi al terzo creditore del condominio

Condomino moroso e condomino obbligato in regola con i pagamenti. Come deve agire l'amministratore di condominio alla richiesta della comunicazione dei dati dei morosi

Condominio: usucapire una porzione o tutta una parte comune

Tentativo fallito di usucapione e usucapione “inconsapevole” di una porzione del cortile comune: due ipotesi singolari

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.