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ACE SOCIETÀ DI PERSONE: COME INDICARLA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018

ACE società di persone: come indicarla nella dichiarazione dei redditi 2018

Come deve essere indicata l’ACE (aiuto alla crescita economica) nella dichiarazione dei redditi società di persone nel 2018

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La legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016) ha modificato le modalità di determinazione dell’agevolazione ACE riconosciuta alle imprese individuali, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, equiparandole a quelle previste per le società di capitali e per gli enti commerciali.

In questo approfondimento, dopo aver ripreso le modalità di funzionamento dell'Ace fino al 2016 (anno di imposta di riferimento 2015) , illustriamo le novità introdotte e  a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017 anno di imposta 2016.

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1) La disciplina Ace fino al 31 dicembre 2015

La deducibilità dell'ACE  fino alla dichiarazione dei redditi 2016 relativa al periodo di imposta 2015,  veniva applicata in modo diverso per le società di capitali e per le società di persone e gli imprenditori autonomi. In particolare:

  • per le società di capitali: l'entità agevolabile era calcolata in modo incrementale premiando gli incrementi del capitale proprio
  • per le società di persone in contabilità ordinaria e le imprese individuali: come entità agevolabile si utilizzava il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, incluso l’utile e al netto dei prelevamenti in conto utili.

2) La disciplina Ace dal 1 gennaio 2016

La Legge di Stabilità 2017 ha modificato le regole di determinazione dell'Ace per i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone) che a partire dal periodo d’imposta 2016 determinano il calcolo del patrimonio come i soggetti IRES, infatti «rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010». 

Il riferimento non è piu' quindi il patrimonio visto in maniera statica, ma in modo incrementale, anche se questo metodo per i soggetti IRPEF risulta piu' complicato rispetto ai soggetti IRES, in quanto possono esservi anni in cui, per la tenuta della contabilità semplificata, il patrimonio non viene contabilizzato.

In particolare, per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria che dal 2016 applicheranno il nuovo criterio è riconosciuta ai fini dell’ACE “di partenza” la differenza tra

  • il patrimonio netto al 31.12.2015
  • il patrimonio netto al 31.12.2010.

Ovviamente, se i soggetti interessati sono stati in regime di contabilità semplificata in anni successivi al 2010, la differenza andrà calcolata tra il patrimonio netto dell'ultimo esercizio del quinquennio in contabilità ordinaria (tra il 2011 e il 2015) e il patrimonio netto dell’esercizio in cui è avvenuto il passaggio al regime di contabilità ordinaria, cosi come risultante dal prospetto ex  Dpr 689/1974.  Pertanto, non è necessario che le imprese individuali e le società di persone ricostruiscano in modo analitico tutte le movimentazioni del patrimonio netto dal 1° gennaio 2011, in quanto la base Ace dal 2016 va computata sommando alla differenza tra il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2010 gli incrementi eventualmente registrati nel 2016 e 2017 determinati con le regole previste per le società di capitali.

A differenza delle società di capitali tuttavia, i soggetti IRPEF terranno conto negli incrementi del patrimonio dell'utile di esercizio secondo il principio di maturazione (per le società di capitali rileva invece l'anno della delibera di approvazione del bilancio).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al DM del 3/8/2017   e alla Circ. 26 del 26/10/2017

3) Ace nella dichiarazione dei redditi delle società di persone 2018

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che fruiscono della deduzione c.d. “ACE” dal reddito d’impresa secondo le disposizioni previste dall’art. 1 del DL 201/2011,come modificato dalla Legge di stabilità 2017 (art. 1, comma 550, L 232/2016).
L’importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, mediante l’applicazione dell’aliquota del 1,6% alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. Dal 2018 l'aliquota si ridurrà al 1,5%.

In particolare, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.
Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio. Se il periodo di imposta è di durata diversa dall’anno solare, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa dichiarato è attribuita a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ovvero è utilizzata, in alternativa, dalla stessa società, in compensazione dell’IRAP sotto forma di credito d’imposta. Il credito va ripartito in cinque quote annuali di pari importo fino a concorrenza dell’IRAP del periodo.


L’agevolazione ACE si applica alle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all’art. 168-ter del TUIR, ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 (punto 7.8). In tal caso, per ogni stabile organizzazione in regime di branch exemption è compilato un distinto modulo del presente quadro e nella colonna 14 del rigo RS45 va indicato il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”), in cui è localizzata la stabile organizzazione.

L’ACE determinata nel modulo del presente quadro RS riferito a ciascuna branch esente va utilizzata nel modulo del quadro RF o RG corrispondente alla medesima branch..

Ai fini della determinazione della deduzione, nel rigo RS45 va indicato:

  • in colonna 1, l’importo degli incrementi del capitale proprio;
  • in colonna 2, l’importo dei decrementi del capitale proprio;
  • in colonna 3, l’ammontare relativo agli acquisti di partecipazioni in società controllate e quello relativo agli acquisti di aziende o di rami di aziende ;
  • in colonna 4 la differenza tra l’importo di colonna 1 e quello di colonna 2 diminuita dell’importo di colonna 3; qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, la presente colonna non va compilata;
  • in colonna 5, l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio. L’importo del patrimonio netto include l’utile o la perdita dell’esercizio. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, la colonna 6 non va compilata in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
  • in colonna 6, il minore tra gli importi di colonna 4 e di colonna 5;
  • in colonna 7 il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari al 1,6% dell’importo di colonna 6;
  • in colonna 8 il codice fiscale del soggetto che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito d’impresa dichiarato e in colonna 9 il relativo importo. In caso di trasformazione, in colonna 9 va indicato l’importo del rendimento nozionale che la società o ente non ha utilizzato in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato ai fini IRES, trasferito, a seguito dell’operazione straordinaria, alla società risultante dalla trasformazione. Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più soggetti, deve compilare più moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del presente quadro;
  • in colonna 10 l’importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d’imposta. La presente colonna può essere compilata solo nei moduli per i quali è valorizzata la colonna 14.
  • in colonna 11 l’importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra l’importo indicato in colonna 7, quello indicato nella colonna 9 di tutti i moduli compilati (per i quali non è compilata la colonna 14), quello indicato in colonna 10 e quello indicato nel rigo RV53, colonna 2, di tutti i moduli compilati.
    In caso di opzione per la branch exemption (art. 168-ter del TUIR), l’ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni non può essere superiore al rendimento nozionale relativo all’impresa nel complesso. In tal caso, l’importo del rendimento nozionale che eccede quello relativo all’impresa nel complesso è imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organizzazione, che è conseguentemente ridotto;
  • in colonna 12 l’importo del rendimento nozionale indicato in colonna 11, non utilizzato in diminuzione dal reddito d’impresa, che è fruito come credito d’imposta in diminuzione dell’IRAP;
  • in colonna 13 l’importo del rendimento nozionale residuo da attribuire ai soci, pari alla quota dell’importo di colonna 11, non utilizzata in diminuzione dal reddito d’impresa e non trasformata in credito IRAP.

I righi RS46 e seguenti devono essere compilati da chi, soggetto IRES o IRPEF, rientra nelle norme di carattere antielusive e ha presentato istanza di interpello per  dimostrare che le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell’agevolazione.

Le istruzioni ricordano che "Il contribuente può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), della legge 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni  dell’agevolazione. Il contribuente che intende fruire dell’agevolazione ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve esporre nel rigo RS46 gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate."

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Commenti

Francesca - 16/02/2018

Buongiorno, vorrei sapere nel caso di costituzione nel 2018 di una snc, se il versamento per il capitale effettuato dai soci beneficia dell'ace? naturalmente non avrò la componente statica data dalla differenza tra il patrimonio netto 2015 e 2010, giusto?

Luigia Lumia - 03/04/2018

L’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 1 del decreto legge n. 201/2011 estende l’applicazione dell’agevolazione anche alle imprese di nuove costituzione, stabilendo che “per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito”. Sul punto, il comma 10 dell’art. 5 del decreto attuativo precisa che “per le imprese e le stabili organizzazioni di imprese non residenti costituite successivamente al 31 dicembre 2010 si assume come incremento anche il patrimonio di costituzione o il fondo di dotazione per l’ammontare derivante da conferimenti in denaro”. Rileva, quindi, l’intero patrimonio ma solo se costituito da apporti in denaro; si deve quindi escludere, anche per le imprese di nuova costituzione, ogni forma di conferimento in natura.

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