HOME

/

DIRITTO

/

PRIVACY 2023

/

DIFENSORE CIVICO DIGITALE: QUALI OPPORTUNITÀ PER IL CITTADINO E LE IMPRESE

Difensore civico digitale: quali opportunità per il cittadino e le imprese

Il difensore civico digitale: quando il cittadino puo' rivolgersi al difensore civico per obbligare la PA ad attuare le previsioni del Codice digitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Difensore civico digitale è una nuova figura in grado, sulla carta, di favorire la soluzione dei problemi legati all’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale, a tutela dei diritti riconosciuti dall’ordinamento in capo al cittadino ed alle imprese.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Segui tutti gli aggiornamenti nel dossier dedicato alla Privacy

Tutta la normativa aggiornata sulla Privacy nel Commento breve al Regolamento europeo per la privacy

1) I compiti del difensore civico digitale

Il Decreto Legislativo relativo alle “Modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a norma dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124” compie una profonda rivisitazione del “vecchio” CAD andando a modificarne 56 articoli e ad abrogarne 27.
Tra le principali innovazioni si annovera quella riguardante la PA e le imprese che accompagnerà il passaggio da una PA autoreferenziale ad una PA che, per la prima volta, getta le basi perché sia essa stessa ad entrare nelle case dei cittadini e non viceversa.
L’articolo 15 del nuovo Codice, di modifica dell’art. 17 del CAD, stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Al difensore civico per il digitale chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l’ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari”.
 

2) Quando un cittadino o una impresa avrà bisogno del difensore civico digitale?

A titolo di esempio si citano alcuni casi ricorrendo i quali il cittadino potrà rivolgersi al difensore civico digitale.
Ai sensi dell’art. 3 del CAD, i cittadini e le imprese hanno diritto di richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche, nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni. Ebbene, nel casso in cui il cittadino intenda potersi relazionare con la PA facendo ricorso alla posta elettronica digitale e la amministrazione non fornisce tale servizio, potrà rivolgersi al Difensore civico per il digitale che si attiverà affinchè la funzione competente si adegui a detta richiesta, entro 30 giorni.
Ai sensi dell’articolo 4 del CAD, il cittadino e le imprese hanno il diritto di poter partecipare ad un procedimento amministrativo in modalità digitale e attraverso le stesse modalità deve poter accedere ai documenti e agli atti di quel procedimento.
Anche in questo caso, in presenza di una inadempienza della PA il ricorso al Difensore civico digitale ha il fine di costringere la PA ad adeguarsi alle prescrizioni di legge.
Articolo 5 del CAD, il cittadino e le imprese hanno il diritto di effettuare pagamenti nei confronti della PA ricorrendo a modalità digitali (ad es, attraverso PagoPA) e quindi evitare di doversi recare presso gli uffici della PA. Se la PA non mette a disposizione tale opportunità è possibile rivolgersi al Difensore civico digitale affinchè questi si attivi perché la PA rimuova le cause del disservizio.
Articolo 6 del CAD, il cittadinO e le imprese hanno il diritto di potere comunicare con la PA attraverso l’uso della posta elettronica certificata, se tale diritto non è esercitabile è ammesso rivolgersi al Difensore civico per il digitale affinchè si attivi nei confronti degli uffici che devono garantire detto diritto.
Articolo 37 del codice: è fatto carico alla PA di detenere i documenti digitali che per legge è tenuta a conservare e renderlo accessibile al cittadino ogni qual volta questi ne faccia richiesta, quindi, il cittadino non ha più l’obbligo di doverlo fare. Anche in questo caso una violazione da parte della PA consente al cittadino di chiedere al Difensore civico per il digitale di intervenire.
Rif.
http://www.forumpa.it/pa-digitale/le-principali-novita-da-tenere-docchio-un-quadro

Per rimanere sempre aggiornato segui il nostro Dossier gratuito sulla Privacy

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 24/04/2024 Pubblicità in violazione GDPR: azienda responsabile per l'errore del dipendente

Invio di materiale pubblicitario non richiesto: la Corte UE chiarisce responsabilità e diritto al risarcimento per violazione del Regolamento sulla privacy

Pubblicità in violazione GDPR: azienda responsabile per l'errore del dipendente

Invio di materiale pubblicitario non richiesto: la Corte UE chiarisce responsabilità e diritto al risarcimento per violazione del Regolamento sulla privacy

Trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo

Strategie e normative per il trasferimento sicuro dei dati personali oltre i confini dell'UE. Indicazioni operative

Riconoscimento facciale dipendenti: no del Garante Privacy

Multe fino a 70mila euro a 5 aziende dal Garante per la privacy per l'utilizzo dei dati biometrici per il controllo delle presenze dei dipendenti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.