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L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI

L'iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni

Audizione del Garante della Privacy da parte della Commissione del Senato sul registro pubblico delle opposizioni sul contenuto dei disegni di legge

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Il Garante della Privacy è stato sentito dalla Commissione permanente dei lavori pubblici e comunicazioni del Senato sul contenuto dei disegni di legge che sono in sede di esame.

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1) Telemarketing: la situazione attuale delle telefonate ai fini commerciali

Con la approvazione del D.P.R. 7 settembre 2010, n.178, si è passati da un sistema basato sul “silenzio-diniego” (non puoi contattarmi a meno che io non ti dia il permesso esplicito) ad un sistema basato sul “silenzio-assenso” (sei libero di contattarmi a meno che io non te lo vieti esplicitamente).
Il principio di riferimento è stato quello dell’opt out: le aziende interessate sono legittimate a contattare chiunque non abbia preventivamente presentato la propria opposizione, attraverso l’iscrizione ad un apposito registro.
Di conseguenza,
– le società di telemarketing non possono contattare le persone che si sono iscritte nel Registro;
– se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quell’azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l’abbonato non si è iscritto al Registro;
– se viceversa un’azienda ha già ottenuto in precedenza il permesso di un utente ad essere contattato, questa azienda potrà continuare a chiamarlo anche se l’utente si è iscritto nel frattempo al Registro. Quest’ultima ipotesi si verifica tutte le volte che, a seguito della firma di un contratto, diamo il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing.

In ogni caso, il consenso dato preventivamente può esser ritirato in qualunque momento e deve essere documentato al Garante Privacy per iscritto;
le nuove regole riguardano solo i contatti telefonici; resta invariata la disciplina dei contatti via e-mail, fax, telex, sms o altri mezzi di comunicazione a distanza (comprese le chiamate automatiche senza operatore), che necessitano sempre di preventivo consenso scritto;
i numeri presenti in pubblichi registri diversi dall’elenco abbonati (es. albi professionali) potranno essere contattati senza preventivo consenso solo se l’oggetto della telefonata riguarda direttamente l’attività svolta dall’utente;
– la violazione delle norme sul telemarketing comporta una sanzione da 30.000 a 180.000 euro (per i casi più gravi, fino a 300.000 euro).
L’iscrizione al registro delle Opposizioni è rivolta gli abbonati degli elenchi telefonici pubblici, è gratuita, conservata a tempo indeterminato ma revocabile in qualunque momento.

2) La Relazione annuale dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali

La Relazione annuale dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sull’attività svolta nel 2015, ha segnalato come vi sia una «incontenibile aggressività degli operatori» del telemarketing, quello «selvaggio» in particolare, «che arriva a compromettere seriamente la tranquillità individuale», sottolineando che «nel solo primo semestre di quest’anno sono già arrivate circa tremila segnalazioni di telefonate promozionali ritenute illecite, un numero spropositato che, al di là di ogni azione di contrasto, continua a crescere».
Sempre nella relazione si sollecitano «nuovi e più efficaci interventi normativi», tra i quali la possibilità di includere nel registro pubblico delle opposizioni tutte le utenze, fisse e mobili, e non solo quelle presenti negli elenchi, sottolineando come il settore dei call center sia «comunque produttivo e vada preservato» anche se oggi «è compromesso dal fenomeno del telemarketing selvaggio».

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3) Il testo del disegno di legge in discussione e l'audizione del Garante

Il testo del disegno di legge in dsicussione presso le Commissioni del Senato si compone dei seguenti tre articoli.
L’articolo 1 prevede che possono opporsi all’uso del proprio numero di telefono per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati e, che nel registro pubblico delle opposizioni, siano inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, previa richiesta degli interessati.
L’articolo 2 prevede che all’attuazione della presente legge si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’audizione del Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali

Detta audizione svoltasi il 16 novembre 2016 ha rimarcato come “Il cosiddetto "telemarketing selvaggio", fenomeno distorsivo delle comunicazioni commerciali è, da tempo, all'attenzione dell'Autorità e oggetto di un'attività di deciso contrasto.”
Ciò in quanto, “Le telefonate promozionali indesiderate costituiscono infatti una violazione rilevante della privacy dei cittadini rivelandosi, in alcuni casi, particolarmente aggressive ed invasive in ragione della loro frequenza con conseguente disturbo della tranquillità familiare, anche in presenza di situazioni "difficili" come persone malate, anziani, bambini.”
Gli interessi in campo sono molteplici e tutti degni di attenzione e di essere, pertanto, contemperati e vanno “Dai profili di competitività delle imprese e di condizioni paritarie nei mercati di riferimento, alla tutela dei lavoratori di un settore delicato come quello dei call center, ai diritti dei cittadini in merito alla protezione dei loro dati.”
Il Presidente ha fornito alcuni dati a sostegno delle proprie asserzioni, “Soltanto negli ultimi 5 anni abbiamo ricevuto oltre 25 mila segnalazioni riuscendo comunque ad avviare, per circa 13 mila di queste, una specifica attività istruttoria. Nello stesso periodo abbiamo effettuato circa 6 mila contestazioni per un valore complessivo di 7.800.000 euro, circa il 10% del totale delle contestazioni effettuate dal Garante in questo arco di tempo. Basta questo semplice dato per avere la certezza che il Registro non ha di fatto soddisfatto le aspettative.”
Pur a fronte di una serie di osservazioni sui testi dei disegni di legge, si afferma che “L'iniziativa di legge oggetto di discussione è da valutarsi positivamente perché individua un rinnovato quadro di garanzie rispetto a quello esistente che, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per la protezione dei dati personali (dal maggio 2018), sarà decisamente rafforzato con particolare riferimento all'impianto sanzionatorio, con ulteriori inasprimenti in caso di violazioni e di recidiva e con sanzioni fino al 4% del fatturato annuo”.

Rif.

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00986231.pdf
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5661956
http://www.federconsumatoribologna.it/wp/la-nuova-normativa-sul-telemarketing-e-il-registro-delle-opposizioni.html

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