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LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI RELATIVI ALLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE

La trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie

Il parere del Garante Privacy sulla trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie e delle spese veterinarie

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L’art. 3, c. 3, d.lgs. n. 175/2016 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, (STS) metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Con il Provvedimento, assunto al Registro, al n. 331 del 28 luglio 2016, il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito al Ministero di economia e Finanza (MEF) un parere sullo schema di decreto della Ragioneria dello Stato, che disciplina, appunto, la trasmissione di nuove tipologie di spese sanitarie e veterinarie, sostenute dai cittadini a decorrere dal 01 gennaio 2016.

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1) Modalità tecniche e operative della trasmissione dei dati

Lo schema di decreto in esame stabilisce le modalità tecniche e operative relative alla trasmissione telematica dei dati riguardanti le suddette spese sanitarie e veterinarie.

Inoltre, regolamenta le modalità per:

a)  la trasmissione dei dati relative alle spese sanitarie inviate dalle parafarmacie, dagli psicologi, dagli infermieri, dalle ostetriche, dai tecnici sanitari di radiologia medica, dagli ottici;
b)  il trattamento dei medesimi da parte del Sistema della tessera sanitaria (STS)
c)  la messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate;
d) la conservazione dei dati delle spese sanitarie e la possibilità di consultazione da parte di chiunque dei dati relativi alle proprie spese sanitarie.

2) Parere del garante

Considerato che lo schema di decreto in esame ha recepito le osservazioni del Garante per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) l’introduzione di misure idonee ad assicurare il rispetto della volontà dell’interessato, in merito alla trasmissione dei dati al Sistema TS, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riguardo alle spese sostenute presso i soggetti autorizzati nell’anno 2016;
b) la corretta definizione della tipologia di informazioni personali oggetto di trasmissione al fine di assicurare il rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza, esattezza e indispensabilità nel trattamento dei dati personali (anche di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, cioè i dati sensibili);
c) l’eliminazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle informazioni sulle spese sanitarie trasmesse al Sistema TS dal cd spesometro;
d) la individuazione del tempo di conservazione dei dati relativi alle spese sanitarie, trasmessi al Sistema TS.

Per cui, sulla scorta di quanto sopra il Garante ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del MEF, attuativo dell’art. 3, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016

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Allegato

Provvedimento Garante 331 del 28 luglio 2016
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