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IVAFE 2018: QUANDO VA PAGATA L'IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ ESTERE?

IVAFE 2018: quando va pagata l'imposta sulle attività estere?

imposta sul valore delle attività detenute all'estero al 2018: ecco quando deve essere versata.

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Scade il 2 luglio 2018 il termine per il versamento dell'IVAFE: l'imposta sul valore delle attività detenute all'estero. Com'è noto, infatti, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore: l’IVAFE, cioè l'imposta sul valore aggiunto delle attività detenute all'estero.

1) IVAFE 2018: investimenti esclusi dalla tassazione

Dal 2014 ai fini Ivafe è necessario calcolare l’imposta non più su tutte le attività finanziarie detenute all’estero ma solo sui prodotti finanziari veri e propri. E l’imposta, in questo caso, è dovuta a prescindere dall’importo dell’investimento, tranne, ovviamente, nel caso di conti correnti e depositi bancari per i quali è applicabile la soglia dei 5.000 euro.

Grazie alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge del 30 ottobre 2014 n. 161, Legge europea 2013- bis, a partire dall’anno d’imposta 2014 è stata uniformata la base imponibile degli investimenti finanziari ai fini del pagamento delle imposte. Si applicano, quindi, le stesse disposizioni e vengono tassati gli stessi prodotti e investimenti finanziari per i quali sono previste imposte in Italia.

La tassazione non riguarda più tutte le attività finanziarie detenute all’estero, come previsto nell’anno d’imposta 2013, ma esclusivamente prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio. Invece sono esclusi tutti i beni eventualmente depositati nelle cassette di sicurezza, ad esempio metalli preziosi, valute, polizze di assicurazione.

Imposta non dovuta, inoltre su partecipazioni in società non quotate e contratti derivati. Il cambio di rotta è conseguenza dell’avvio della procedura di infrazione da parte della Ue, che ha rilevato il diverso trattamento, ai fini fiscali, delle attività di investimento “in casa” o all’estero. Come previsto per le imposte sulle attività finanziarie in Italia, poi, a partire dal 2014 l’aliquota dell’Ivafe è fissata allo 0,2%.

Ai fini dell’obbligo di versamento dell’imposta sulle attività finanziarie all’estero fa testo esclusivamente il requisito della “residenza estera” dell’investimento o dell’attività in questione, mentre non si deve far riferimento al soggetto emittente.

Quindi in caso di attività finanziarie estere, che siano però oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente, o siano in custodia, amministrazione o gestione con soggetti intermediari residenti, l’Ivafe non è dovuta perché si rientra in questo caso nell’applicazione dell’imposta sugli investimenti in Italia. In pratica non c’è differenza di importo, in quanto anche in questo caso è dovuta la stessa percentuale sul controvalore delle attività in questione, ma il versamento viene effettuato direttamente dall’intermediario.

2) IVAFE 2018: come valorizzare titoli e investimenti

La base imponibile dell’Ivafe è costituita dal valore di mercato delle singole attività, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, facendo anche riferimento alla documentazione dell’intermediario.
 

Nel caso di azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati

si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di possesso.  Se a fine anno non c’è stata negoziazione si deve assumere il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevate al momento della cessione.

Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati 

occorre determinare la base imponibile come segue:

  • nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente;
  • qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale;
  •  nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

3) IVAFE 2018: Conti correnti e libretti di deposito

Un discorso a parte meritano i conti correnti e i libretti di deposito, per i quali l’applicazione dell’Ivafe segue le stesse regole che si applicano in Italia sugli stessi prodotti.
In questi casi, quindi:

  • l’Ivafe è dovuta nella misura fissa di 34,20 euro;
  •  l’Ivafe non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non supera i 5.000 euro.

Questo calcolo deve essere fatto con riferimento alle somme riferibili pro quota al singolo contribuente, dei conti o libretti detenuti all’estero presso il medesimo intermediario. Il limite non deve essere rapportato al periodo di detenzione ma va considerato come riferimento assoluto.

Non concorre a formare il valore medio di giacenza il conto con una giacenza media annuale di valore negativo, per il quale l’imposta non è dovuta.


 

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Commenti

Claudio Gorreri - 28/10/2018

Dalla dichiarazione RPF 2018 relativa ai redditi 2017 risulta un credito IRPEF ed un debito IVAFE. Non ho pagato nessun acconto poiché non dovuto, adesso mi chiedo se devo pagare l'IVAFE e se posso compensare l'importo dovuto con il credito IRPEF ed entro quando devo pagare per non incorrere in interessi di mora. Grazie di una cortese risposta

Arcade Fiordispini - 12/01/2017

Buon giorno, Il mio quesito è questo. Ho iniziato quest'anno (2016) a fare trading online con una società di Trading estera autorizzata da Banca D'Italia. Ho ricevuto dalla società lo Statement Account relativo al 2016, in pratica la mia situazione profitti e perdite relativa al 2106. Nel 2016 praticamente invece di guadagnare ho perso, ma credo che l'IVAFE , se non sbaglio, vada compilato ugualmente perché se negli anni futuri, come spero, avrò dei guadagni potrò compensare le rendite con la perdita attuale, Vorrei da Voi conferma di quanto ho scritto, la situazione è in dollari, come faccio a trasformarli in euro? (quale cambio devo applicare?). I miei futuri guadagni saranno tassati con un aliquota del 2X1000?.Grazie in anticipo e scusatemi per eventuali inesattezze.

Massimo Colombo - 28/12/2016

Buongiorno. Ho un quesito da porre. Riguarda l'imposta IVAFE da pagare per conti forex detenuti all'estero. E più precisamente .. non so come calcolare la base imponibile a cui applicare aliquota del 2xmille. So che l'imposta deve essere pagata in base al periodo di detenzione. Per semplicità si supponga che la detenzione sia 365 giorni. Faccio un esempio. Con il mio broker apro su EURUSD una posizione da 10.000€.Margine trattenuto solo 50€.( cioè margine 0,5% e leva 200). La domanda è questa: A COSA APPLICO IL 2xMILLE? A) a 10.000€ B) a 50€ ( io effettivamente sto investendo 50€. È come se il CFD su cui investo avesse un fattore moltiplicativo di 200 sui profitti o perdite) C) all'ammontare dei soldi giacenti sul conto forex indipendentemente dalle operazioni aperte. Siete in grado di aiutarmi??? Anticipatamente Grazie

Patricia June Singer - 15/07/2016

Le vorrei chiedere un chiarimento. Sono titolare di un fondo pensione complementare negli USA, a cui la societa' USA per quale ho lavorato ha versato contributi a tassazione differita, ossia non si pagano le tasse fino a quando non se ne beneficia in eta' pensionistica, quando quindi verranno portati in dichiarazione dei redditi. Vorrei sapere se occorre dichiarare tale previdenza complementare estera nel quadro RW e in quale modalita' ossia solo per monitoraggio fiscale o anche pagamento IVAFE. In caso di dichiarazione, occorre eventualmente avvalersi della colonna 18 (redditi di attività finanziarie percepiti in un successivo periodo)? Grazie, Patricia

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