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PROCEDURA DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E RISOLUZIONI CONSENSUALI

Procedura delle dimissioni volontarie e risoluzioni consensuali

Dal 12.03.2016 è entrata in vigore la nuova disciplina sulle dimissioni e risoluzioni consensuali che devono essere comunicate solo con modalità telematica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, l’art. 26 del D.lgs. n. 151/2015 ha introdotto una nuova procedura per la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e per le risoluzione consensuale.

Dal 12 marzo 2016  è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante le dimissioni e le risoluzioni consensuali che devono  essere comunicate dal lavoratore esclusivamente con modalità telematica, utilizzando appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro sul proprio sito web e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Le dimissioni comunicate con qualsiasi altra modalità saranno considerate inefficaci.

Pertanto, nel caso in cui il lavoratore si dimetta con una semplice comunicazione cartacea, il datore di lavoro dovrà richiedergli di utilizzare la nuova procedura.
Il contratto di lavoro potrà considerarsi risolto solo se le dimissioni saranno state presentate dal lavoratore per via telematica, attraverso l’apposito modulo predisposto dal Ministero.  

Altra novità introdotta dal D.lgs. 151/2015 è la possibilità in capo al lavoratore di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo. 

Da ciò ne deriva che il datore di lavoro che ha ricevuto  la comunicazione di dimissioni di un lavoratore, debba attendere il decorso dei suddetti 7 giorni prima di procedere ad una nuova assunzione  in sostituzione, al fine di evitare di trovarsi con due lavoratori in forza per la stessa mansione.

Alleghiamo breve sintesi esplicativa della procedura.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Scarica anche il testo della circolare del Ministero del lavoro n.12 del 4.3.2016 che ricapitola le norme che regolano il nuovo istituto e le finalità.

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1) Una sintesi della procedura delle dimissioni telematiche

I lavoratori che intendono rassegnare le dimissioni e le risoluzioni consensuali devono comunicarlo esclusivamente attraverso una procedura telematica, disponibile sul sito del Ministero del Lavoro, pena l'inefficacia delle stesse.

Per poter accedere al sito del Ministero ( www.lavoro.gov.it ), il lavoratore deve essere in possesso del PIN INPS dispositivo o, in alternativa, richiedere l'assistenza ad un soggetto abilitato, quale:

  • Patronato;
  • Organizzazione Sindacale;
  • Ente bilaterale;
  • Commissione di certificazione.

Se il lavoratore è sprovvisto del PIN INPS dovrà richiederlo o recandosi direttamente all'Istituto previdenziale o registrandosi attraverso il sito. Il PIN INPS è composto da 16 caratteri, di cui i primi 8 sono inviati via SMS/email/PEC, mentre i secondi 8 con posta ordinaria all'indirizzo di residenza del richiedente.

Ottenuto il PIN , il lavoratore potrà accedere al sito del Ministero del Lavoro. Il sistema informatico richiederà le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro dal quale il lavoratore intende recedere attraverso la comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione/rettifica più recente inviata dal datore di lavoro al Centro Impiego. Dopo aver recuperato tali dati, le prime 3 sezioni del modulo saranno compilate in automatico dal sistema stesso, con la sola eccezione dell'indirizzo e-mail del datore di lavoro che dovrà essere inserito dal lavoratore.

Pertanto:

  • per i rapporti di lavoro iniziati dopo il 2008, il lavoratore inserendo il solo codice fiscale del datore di lavoro avrà visione di tutti i rapporti di lavoro in essere per scegliere quello dal quale intende recedere;
  • per i rapporti di lavoro iniziati prima del 2008, il lavoratore dovrà invece compilare le sezioni 2 e 3 in quanto il sistema informatico non è in grado di risalire ai dati del rapporto di lavoro.

La sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal lavoratore nel campo “Data di decorrenza delle dimissioni/risoluzione consensuale”.

Rimane fermo per il lavoratore l'obbligo di rispettare il termine di preavviso contrattuale, salvo il caso di dimissioni per giusta causa. In caso di mancato preavviso verrà operata una trattenuta equivalente al periodo di lavoro non prestato.
Infine la sezione 5 sarà aggiornata automaticamente, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico del Ministero del Lavoro, il quale telematicamente, invierà il modulo alla casella di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Il legislatore attribuisce al lavoratore un diritto potestativo di revocare le dimissioni o risoluzione consensuale entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, revoca che dovrà avvenire sempre con modalità telematica.

La su detta procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali non si applica:

  • se rese nelle sedi c.d. protette: Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissioni di Certificazione; 
  • ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; 
  • al recesso durante il periodo di prova;
  • ai rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter);
  • ai lavoratori del settore marittimo;
  • alle lavoratrice nel periodo di gravidanza, soggette alla convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
  • alle lavoratrici/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino, soggette alla convalida presso la  Direzione Territoriale del Lavoro;
  • alle lavoratrici  dalla data di pubblicazione del matrimonio all’anno successivo alla sua celebrazione, soggette a convalida presso la Direzione Territoriale  del Lavoro.

L’impianto della nuova norma è improntato a garantire la massima sicurezza ed è prevista una sanzione amministrativa da € 5.000 ad € 30.000 per il datore di lavoro che alteri il modulo di dimissioni in questione, salvo che il fatto costituisca reato.

Invitiamo alla massima attenzione perché solo attraverso la procedura descritta si risolve il rapporto per dimissioni o risoluzione consensuale, diversamente il rapporto rimane in essere.

Nel caso in cui il lavoratore abbandoni il posto di lavoro con una semplice comunicazione formale (cartacea, email) il datore di lavoro dovrà provare a persuaderlo dell’opportunità di seguire la procedura telematica  oppure trovare la soluzione per cessare in maniera legalmente efficace il rapporto di lavoro qualora il lavoratore dimissionario rifiutasse di attivare la procedura telematica.    

In questo caso il datore di lavoro dovrà avviare un procedimento disciplinare, con contestazione scritta, dando i termini al lavoratore per giustificarsi e, all’esito della procedura, sanzionare la condotta con il licenziamento con i relativi costi (contributo d’ingresso alla NASPI e rischi (impugnazione licenziamento).

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Commenti

salvatore - 21/03/2016

Resto sempre piu' convinto che il nostro e' un paese strano , in cui la semplificazione non e' nel nostro dna. Siamo bravi solo a complicare le cose. Siamo eccellenti nel procurarci solo privilegi che tuteliamo con tutte le nostre forze:Bravi.........

Maurilia - 19/03/2016

Io da titolerei di un attività commerciale dico che è comunque vergognoso complicare sempre le cose e soprattutto per me non è possibile che dove l unico problema in Italia è l assenza di dovere nei confronti del lavoro è solo di diritti due sono i motivi per cui è giusto che un lavoratore possa essere licenziato, perché se di dimette è corretto e nelle sue possibilità fare , la prima è là scorrettezza sia deontologica che civile ma soprattutto se non svolge la funzione per cui è stato assunto e quindi non si paga . Credo che tutelare un dipendente oggi sia solo nel pensiero che possa stare antipatico. Io credo invece che esista un sistema paritario perché nella mia vita ho sempre visto che chi sa fare il proprio lavoro non ha paura di rimanere senza

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