HOME

/

LAVORO

/

LAVORO AUTONOMO

/

CODICE DEONTOLOGICO COMMERCIALISTI: IN VIGORE DA OGGI 1/03/2016

Codice deontologico commercialisti: in vigore da oggi 1/03/2016

Oggi 01/03/2016 entra in vigore il nuovo codice deontologico della Professione approvato il 17/12/2015. Analisi delle novità introdotte.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da oggi entra in vigore il Nuovo Codice Deontologico della professione del 2016, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili in data 17/12/2015.

Il testo è stato sottoposto a consultazione pubblica negli ultimi mesi del 2015 e questo ha instaurato un confronto tra gli iscritti e gli Ordini che ha portato alla modifica di alcune norme, a dimostrazione dell’apertura che l’ordine ha avuto verso i suoi iscritti negli ultimi anni. Il testo precedente era del 2008, e la revisione dei contenuti è stata seguita dalla Commissione Nazionale Deontologia, coordinata del Consigliere Nazionale Giorgio Luchetta.

Prima di indicare le novità si ricorda che in tempi rapidi il codice deontologico sarà affiancato ad un Codice delle Sanzioni che darà indicazioni ai Consigli di Disciplina dell’Ordine professionale, sul comportamento da tenere in casi di infrazioni infatti attualmente a seconda dell’Ordine a cui sono iscritti i commercialisti e gli esperti contabili sono previste sanzioni diverse a parità di violazione del codice deontologico.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Scarica il testo completo.

1) Le novità del codice deontologico della Professione 2016

Le principali novità sono:

  • Art. 3 (ambito di applicazione) è espressamente previsto che le norme del codice deontologico si applichino oltre che agli iscritti dell’Albo (sia nella sezione A-Commercialisti che nella sezione B-Esperti contabili) anche alle società professionali, agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti e ai tirocinanti per quanto compatibili.
  • Art. 14 (Responsabilità professionale) è stato espressamente previsto che il professionista renda noto al cliente gli estremi ed i massimali della polizza assicurativa per i rischi professionali.
  • Art. 15 (collaborazione tra colleghi) sono espressamente previsti i comportamenti da tenere in situazioni particolari. Al comma 7 si indica che l’indicazione del nome di un collega o di un altro professionista al cliente non è considerata una prestazione professionale e pertanto non dà diritto a corrispettivi.
  • Art. 20 (Rapporti con i clienti- principi generali): è espressamente prevista la possibilità per il professionista di concordare con il  proprio cliente un indennizzo nel caso in cui il cliente receda,  sulla base dell’importanza e/o del compenso inizialmente concordato nel caso in cui l’incarico fosse stato portato a termine.
  • Art 23 (Rinuncia all’incarico): è espressamente prevista la condotta che il professionista deve tenere nel caso in cui rinunci all’incarico e non riesca a comunicarlo tempestivamente al cliente in quanto questo è irreperibile. In tale fattispecie il professionista è obbligato a comunicare la rinuncia mediante lettera raccomandata a. r o a mezzo p.e.c. 
  • Art 25 (Compenso professionale): è espressamente previsto che il compenso deve essere concordato per iscritto simultaneamente all’atto del conferimento dell’incarico professionale. Il preventivo può essere di massima e comprendere spese, oneri e contributi, fermo restando la possibilità che il compenso sia in parte costituito da una componente variabile.
  • Art 28 (Incarichi istituzionali): sono espressamente previsti gli obblighi informativi per rafforzare la trasparenza della loro attribuzione ed è vietato l’utilizzo di tali incarichi per fini pubblicitari o per sollecitarne l’affidamento.
  • Art 29 (Rapporti con gli ordini e consigli di disciplina locali e il consiglio nazionale): è espressamente previsto il dovere di collaborazione tra il professionista e gli organi dell’Ordine, tramite anche tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.
  • Art 42 (Esercizio abusivo dell’attività professionale): è espressamente previsto il contrasto all’esercizio abusivo della professione, infatti il professionista che viene a conoscenza di esercizio abusivo della professione ha l’obbligo di informare tempestivamente il Consiglio dell’Ordine territorialmente competente.
  • Art 44 (Informazione e pubblicità informativa): è espressamente previsto in merito all’utilizzo del titolo accademico di professore che può essere usato solo laddove il professionista sia professore universitario nel settore scientifico disciplinare oggetto della professione, e in tal caso deve precisare qualifica e settore scientifico di insegnamento. Un’altra novità presente nello stesso articolo è il divieto di riferimenti commerciali o pubblicitari nel sito internet del professionista o dello studio associato.
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 24/04/2024 Irpef autonomi: il Governo fa slittare l'annunciato Dlgs

Nessuna traccia nel CdM n 78 dell'annunciato Dlgs con le novità su irpef autonomi e dipendenti oltre che sul reddito di impresa: si attendono ufficiali

Irpef autonomi: il Governo fa slittare l'annunciato Dlgs

Nessuna traccia nel CdM n 78 dell'annunciato Dlgs con le novità su irpef autonomi e dipendenti oltre che sul reddito di impresa: si attendono ufficiali

Pedagogisti ed educatori: in Gazzetta la legge su Albi e Ordine professionale

In vigore dal 23.4. la legge che istituisce gli albi per le professioni in ambito educativo: pedagogista ed educatore. Vediamo requisiti, iter e regime transitorio

La nuova regolamentazione delle professioni pedagogiche ed educative

Pubblicata la legge n. 55/2024 con le nuove norme per pedagogisti ed educatori: requisiti, albi professionali e istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.