La cessione dell’azienda determina in capo al cedente il conseguimento di un provento straordinario qualificato come plusvalenza, ex art. 86 DPR 917/86 (TUIR).
I beni ceduti sono caratterizzati da un costo storico, diminuito delle poste rettificative.
I beni nella contabilità dell’acquirente vengono iscritti al costo di acquisto e non al valore contabile.
Il valore della plusvalenza è dato dalla differenza tra il prezzo di cessione stabilito e il valore contabile dei beni ceduti, se il costo di acquisizione è superiore al valore dei beni, la differenza deve essere iscritta dall’acquirente nell’avviamento.
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1) Tassazione della plusvalenza da cessione d'azienda
Per quanto concerne la tassazione dell’eventuale plusvalenza emergente occorre distinguere diversi regimi di tassazione (differito o ordinario) a seconda che il cedente sia un imprenditore individuale o una società ed in base al periodo di possesso dell’azienda ceduta.
Con il regime differito, su opzione del cedente, la plusvalenza viene frazionata in quote costanti nell’esercizio in cui è realizzata e al massimo nei quattro successivi; se l’azienda o il ramo ceduto sono stati detenuti per almeno tre anni prima della cessione.
La plusvalenza non è imponibile ai fini IRAP.
Le cessioni d’azienda sono operazioni escluse da IVA, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett.b) DPR 633/72 e sono invece soggette a imposta di registro del 3%.
Qualora l’azienda (o il ramo d’azienda) ceduta sia composta da beni soggetti ad aliquote diverse, si applicheranno le aliquote riguardanti i diversi beni. L’art. 23 del DPR 131/86 stabilisce che quando un atto ha per oggetto più beni o diritti si applica sull’intero valore, ai fini dell’imposta di registro, l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni o diritti in oggetto, a meno che nell’atto non vengano espressamente previsti differenti corrispettivi per i singoli beni o diritti.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 18/E/2013, ha affermato che l’atto cessione d’azienda, in assenza di immobili, sconta l’imposta di registro con l’aliquota del 3%. Non pare quindi che l’Amministrazione ritenga applicabile quanto previsto dall’art. 23 del DPR 131/86.
2) Trattamento contabile della plusvalenza
Il Cedente
- deve effettuare le rettifiche di periodo per determinare il valore contabile dell’azienda alla data di cessione;
- deve determinare, congiuntamente con il Cessionario, il prezzo di cessione e valutare i beni ceduti, determinando l’eventuale plusvalenza e l’eventuale avviamento;
- redigere il bilancio di cessione;
- chiudere al valore contabile attività e passività cedute;
- valutare come assoggettare a tassazione la plusvalenza derivante da trasferimento d’azienda, qualora sussistano i presupposti per il metodo differito e nel qual caso effettuare una variazione fiscale in aumento in sede di dichiarazione dei redditi e stanziare le relative imposte anticipate.
Il Cessionario
- Deve prendere in carico gli elementi acquistati ai valori evidenziati nell’atto di cessione e rilevare l’eventuale avviamento. Si ricorda che l’avviamento è civilisticamente ammortizzabile in cinque esercizi, mentre fiscalmente è deducibile solo un diciottesimo del costo dell’avviamento.
- Pertanto sarà necessario effettuare una variazione fiscale in aumento in sede di dichiarazione dei redditi e stanziare le relative imposte anticipate.
Della stessa autrice leggi anche gli articoli "Definizione e oggetto del contratto di trasferimento d'azienda" e "Il trasferimento d'azienda e la successione nei rapporti".