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PLUSVALENZA DA CESSIONE D'AZIENDA: ASPETTI CONTABILI E FISCALI

Plusvalenza da cessione d'azienda: aspetti contabili e fiscali

Breve analisi degli aspetti fiscali e contabili dell'eventuale plusvalenza realizzata dal trasferimento d'azienda

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La cessione dell’azienda determina in capo al cedente il conseguimento di un provento straordinario qualificato come plusvalenza, ex art. 86 DPR 917/86 (TUIR).

I beni ceduti sono caratterizzati da un costo storico, diminuito delle poste rettificative.
I beni nella contabilità dell’acquirente vengono iscritti al costo di acquisto e non al valore contabile.

Il valore della plusvalenza è dato dalla differenza tra il prezzo di cessione stabilito e il valore contabile dei beni ceduti, se il costo di acquisizione è superiore al valore dei beni, la differenza deve essere iscritta dall’acquirente nell’avviamento.

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Ti potrebbe interessare un approfondimento in word (con fac-simili allegati) sulle fasi del trasferimento di azienda, dal contratto preliminare all’atto definitivo, cosa prevede il codice civile e la normativa fiscale "Trasferimento Azienda con riserva di proprietà".

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1) Tassazione della plusvalenza da cessione d'azienda

Per quanto concerne la tassazione dell’eventuale plusvalenza emergente occorre distinguere diversi regimi di tassazione (differito o ordinario) a seconda che il cedente sia un imprenditore individuale o una società ed in base al periodo di possesso dell’azienda ceduta.

Con il regime differito, su opzione del cedente, la plusvalenza viene frazionata in quote costanti nell’esercizio in cui è realizzata e al massimo nei quattro successivi; se l’azienda o il ramo ceduto sono stati detenuti per almeno tre anni prima della cessione.

La plusvalenza non è imponibile ai fini IRAP.

Le cessioni d’azienda sono operazioni escluse da IVA, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett.b) DPR 633/72 e sono invece soggette a imposta di registro del 3%.

Qualora l’azienda (o il ramo d’azienda) ceduta sia composta da beni soggetti ad aliquote diverse, si applicheranno le aliquote riguardanti i diversi beni. L’art. 23 del DPR 131/86 stabilisce che quando un atto ha per oggetto più beni o diritti si applica sull’intero valore, ai fini dell’imposta di registro, l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni o diritti in oggetto, a meno che nell’atto non vengano espressamente previsti differenti corrispettivi per i singoli beni o diritti.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 18/E/2013, ha affermato che l’atto cessione d’azienda, in assenza di immobili, sconta l’imposta di registro con l’aliquota del 3%. Non pare quindi che l’Amministrazione ritenga applicabile quanto previsto dall’art. 23 del DPR 131/86.

2) Trattamento contabile della plusvalenza

Il Cedente

  • deve effettuare le rettifiche di periodo per determinare il valore contabile dell’azienda alla data di cessione;
  • deve determinare, congiuntamente con il Cessionario, il prezzo di cessione e valutare i beni ceduti, determinando l’eventuale plusvalenza e l’eventuale avviamento;
  • redigere il bilancio di cessione;
  • chiudere al valore contabile attività e passività cedute;
  • valutare come assoggettare a tassazione la plusvalenza derivante da trasferimento d’azienda, qualora sussistano i presupposti per il metodo differito e nel qual caso effettuare una variazione fiscale in aumento in sede di dichiarazione dei redditi e stanziare le relative imposte anticipate.

Il Cessionario

  • Deve prendere in carico gli elementi acquistati ai valori evidenziati nell’atto di cessione e rilevare l’eventuale avviamento. Si ricorda che l’avviamento è civilisticamente ammortizzabile in cinque esercizi, mentre fiscalmente è deducibile solo un diciottesimo del costo dell’avviamento.
  • Pertanto sarà necessario effettuare una variazione fiscale in aumento in sede di dichiarazione dei redditi e stanziare le relative imposte anticipate.

Della stessa autrice leggi anche gli articoli "Definizione e oggetto del contratto di trasferimento d'azienda" e "Il trasferimento d'azienda e la successione nei rapporti".

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Commenti

GIUSEPPE PANARELLO - 04/05/2017

Ho un cliente che ha ceduto la propria azienda nel 2016 con riserva di proprietà. Mi chiedo la plusvalenza derivante deve essere dichiarata lo stesso oppure il tutto viene rinviato a quando il cessionario ha pagato tutte la rate e pertanto acquista definitivamente la propietà oppure gli effetti fiscali della plusvalenzadecorrono da subito indipendentemente dal tipo di cessione?

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