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IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL NUOVO CCNL COMMERCIO

Il contratto a tempo determinato nel nuovo CCNL Commercio

Riepilogo delle novità sul contratto a termine nei settori Commercio e Servizi: limiti, aree turistiche contratto di sostegno sperimentale

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Il 30 marzo 2015 è stata sottoscritta tra CONFCOMMERCIO e FILCAMS CIGL, FISASCAT-CISL e UILTUCS l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL terziario, distribuzione e servizi
Nel contratto sono stati definiti due differenti macro settori merceologici, Commercio e Servizi, all’interno dei quali si collocano tutte le aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
All’interno del settore “Commercio” vengono definite le seguenti aree di attività:
  •  dettaglio/ ingrosso tradizionale;
  •  distribuzione moderna e organizzata;
  •  importazione, commercializzazione e assistenza veicoli;
  •  ausiliari del commercio e commercio con l’estero.
Nell’ambito invece del settore “Servizi” vengono individuate le seguenti aree di attività:
  • ICT;
  • servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone;
  • ausiliari dei servizi.
L’art. 63 dell’accordo 30 marzo 2015 apporta, tenendo conto della L. 78/2014, c.d. Jobs Act, importanti novità in materia di contratto a tempo determinato.
In particolare, stabilisce che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione. 

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tratto da "La circolare settimanale  del lavoro",  approfondimenti, normativa, prassi, scadenze del consulente del lavoro, a cura di R. Staiano . LEGGI DI PIU': Abbonamento   in promozione ancora per pochi giorni!

1) Jobs act e contratti a tempo determinato nel terziario

L’art. 63 dell’accordo 30 marzo 2015 apporta, tenendo conto della L. 78/2014, c.d. Jobs Act, importanti novità in materia di contratto a tempo determinato.
In particolare, stabilisce che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione.
Inoltre viene definito il numero massimo di contratti a termine per le aziende di minori dimensioni come segue:
  • nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per un massimo quattro lavoratori;
  • nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori ;
  • nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.
L'azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive.
Le assunzioni annue di lavoratori a tempo determinato  non potranno comunque superare il 28% dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva.

2) Contratti a tempo determinato commercio nelle località turistiche

L’art. 66bis dell’accordo 30 marzo 2015 introduce una specificità  per i contratti a tempo determinato nelle località turistiche. Infatti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il nuovo CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, è stato concordato che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire tali  picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative.
L'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato sarà definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti sociali firmatarie dell'accordo.

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3) Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione

L'accordo prevede inoltre in via sperimentale il contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione. L'intento è quello di favorire l'inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati, che sono:
  1. soggetti che non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
  2. soggetti che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo;
  3. soggetti che abbiano esaurito l'accesso a misure di sostegno al reddito.
Questo particolare contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione avrà una durata di 12 mesi ed è escluso dai limiti di percentuali previste per i contratti a tempo determinato.
Viene prevista una formazione di 16 ore, comprensiva delle nozioni di prevenzione antinfortunistica.
Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione.
In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di l livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi.
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