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I REQUISITI DEL GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

I requisiti del gestore della crisi da sovraindebitamento

Vediamo quali sono i requisiti che devono avere i gestori della crisi da sovraindebitamento per la gestione del procedimento e della liquidazione

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Si ricorda che è a carico del responsabile della tenuta del registro degli organismi preposti alla gestione della crisi da sovra indebitamento, il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di qualificazione professionale e l'esistenza dei requisiti di onorabilità dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B (vedi il nostro speciale su come si articola il Registro e le modalità di iscrizione)

1) I requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità dei gestori della crisi da sovraindebitamento

In tutti i casi di iscrizione di organismi di composizione delle crisi da sovra indebitamento, il responsabile del registro deve verificare l'esistenza dei requisiti di qualificazione professionale dei gestori delle crisi di sovra indebitamento iscritti negli elenchi delle Sezioni A e B, che sono:
  • il possesso della laurea magistrale (quinquennale), o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche . Questo requisito esclude i ragionieri commercialisti che però, ai sensi dell'art. 28 della Legge Fallimentare possono essere nominati curatori fallimentari e gestire, pertanto, una procedura più complessa;
  • il possesso di una specifica formazione acquisita mediante la partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario (post laurea magistrale) istituito da una Università a norma dell'art. 16 del DPR n° 162 del 1982, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e del sovra indebitamento, anche del consumatore, con insegnamenti in diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. Tali corsi possono essere istituiti anche dalle Camere di Commercio, dagli Ordini Professionali sopra citati e dai Segretariati sociali in convenzione con Università pubbliche o private;
  • lo svolgimento , presso uno o più organismi per la composizione delle crisi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi della Legge Fallimentare (Regio Decreto n° 267 del 1942), professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari o nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo di composizione o del liquidatore ai sensi del comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012, di un periodo di tirocinio , anche in concomitanza col corso di cui alla lettera precedente, di durata non inferiore a sei mesi che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi omologati dal Giudice di composizione delle crisi da sovra indebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordati preventivi e di proposte di concordati fallimentari omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
  • dell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore sulle materie della crisi dell'impresa e del sovra indebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli Ordini Professionali sopra citati o presso un'Università pubblica o privata (comma 5° dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014).

Per i professionisti appartenenti agli Ordini degli avvocati, dei commercialisti (solo i dottori) o dei notai non si applica l'obbligo di tirocinio semestrale di cui sopra, la durata dei corsi di perfezionamento è ridotta a quaranta ore e gli ordinamenti professionali possono individuare dei casi specifici (quindi, riteniamo, non troppo estesi) di esenzione sia dalla frequenza di questi corsi, sia da quelli di aggiornamento biennale. Agli elenchi dei gestori delle crisi di cui alla Sezione A del registro degli organismi (quella in cui sono iscritti gli organismi istituiti dalle Camere di Commercio, dagli Ordini Professionali citati e dai Segretariati sociali) possono essere iscritti anche soggetti diversi dai professionisti, purché muniti dei requisiti di cui all'elenco precedente, quindi laureati in materie giuridiche od economiche non abilitati alle professio ni di avvocato, commercialista o notaio (commi 6° e 7° dell'art. 4 del D.M. 202/2014).

Il risultato della previsione di questi requisiti di qualificazione è che per svolgere le funzioni di curatore fallimentare (per i fallimenti) o di commissario giudiziale (per i concordati) servono requisiti inferiori , esclusa l'abilitazione alla professione di avvocato o di commercialista, rispetto a quelli che servono per esercitare l'attività di gestore delle crisi da sovra indebitamento . E questo è davvero paradossale, dato che le procedure paraconcorsuali disciplinate dalla Legge 3/2012 sono meno complesse delle procedure concorsuali e si applicano , almeno tendenzialmente, a crisi debitorie di minore portata , sia come valore della massa debitoria, sia come complessità giuridica dei sottostanti rapporti contrattuali o di altro tipo di obbligazioni.

Inoltre, dal momento che il comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012 permette, come vedremo oltre in questo paragrafo, al Presidente del Tribunale o al Giudice da lui delegato di nominare al posto di un organismo di composizione un professionista (avvocato, dottore o ragioniere commercialista o notaio) od una società di professionisti che abbiano i requisiti per essere nominati curatore fallimentare ai sensi dell'art. 28 della Legge Fallimentare, c'è il rischio che gli organismi rimangano senza o con pochi avvocati o dottori commercialisti da nominare come gestori delle crisi da sovra indebitamento e che i requisiti di qualificazione professionale previsti dal comma 5° dell'art. 4 del D.M. 202/2014 siano conseguiti soltanto dagli aspiranti gestori delle crisi che non hanno l'abilitazione ad esercitare una delle professioni citate (cioè dai semplici laureati in materie giuridiche od economiche) e che sono, pertanto e di solito, meno esperti di quelli che tale abilitazione possiedono, con possibili ricadute negative sulla qualità del servizio di gestione delle procedure di cui alla Legge 3/2012 offerto dagli organismi ai debitori loro clienti.

Riteniamo, pertanto, che sarebbe opportuno abolire del tutto i requisiti di cui alle lettere b ), c ) e d ) del comma 5° dell'art. 4 e sostituirli con l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato o dottore commercialista (ma non si capisce perché escludere i ragionieri commercialisti) o notaio, a meno che non si cambi anche l'art. 28 delle Legge Fallimentare aggiungendo i requisiti citati col pericolo però, in tal caso, di avere pochi curatori fallimentari o commissari giudiziali rispetto alle esigenze della giustizia e dell'economia italiane.

Proprio al fine di evitare i rischi sopra descritti almeno nei primi anni di applicazione di queste norme dell'art. 4 del D.M. 202/2014, l'art. 19 di esso prevede una disciplina transitoria , valida per i primi tre anni di applicazione di esso (cioè fino al 28 Gennaio 2018), per la quale i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti (tutti, anche i ragionieri ed i periti commerciali, dato che la norma non contiene una riserva per i soli dottori) e dei notai sono esentati dal corso di perfezionamento e dall'aggiornamento biennale purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari o per svolgere i compiti dell'organismo di composizione o del liquidatore a norma del comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012.

Queste nomine possono essere avvenute sia prima che dopo l'entrata in vigore del Decreto. Il problema è che, crediamo per una svista (che sarebbe opportuno correggere), l'art. 19 non dice nulla sul tirocinio obbligatorio che, pertanto, deve essere comunque svolto, pur essendo inutile per professionisti già esperti. Per tale motivo possiamo concludere che questa norma non risolve i problemi che abbiamo esaminato in precedenza.

Sempre in tutti i casi di iscrizione, oltre ai requisiti di qualificazione professionale il responsabile della tenuta del registro degli organismi deve verificare l'esistenza dei requisiti di onorabilità dei gestori delle crisi di sovra indebitamento iscritti negli elenchi delle Sezioni A e B del registro, che sono i seguenti (comma 8° dell'art. 4):

  • non essere in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, cioè essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
  • non essere stati sottoposti a misure di prevenzione dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi del Decreto Legislativo n° 159 del 2011;
  • non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per i reati bancari, finanziari, assicurativi, fallimentari e per quelli previsti dall'art. 16 della Legge 3/2012 (trattati nell'ultimo paragrafo); alla reclusione non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'economia pubblica o per un delitto in materia tributaria; alla reclusione non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo; se professionista, non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 202/2014, salvo quelli che citeremo tra poco, è presentata tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Il possesso della polizza assicurativa è dimostrato mediante copia della stessa e quello dello svolgimento del tirocinio obbligatorio dei gestori delle crisi è provato da una attestazione di compiuto tirocinio emessa dall'organismo o dal professionista presso il quale è stato svolto (comma 9° dell'art. 4 del D.M. 202/2014).

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