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CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: IN ATTESA DEL DECRETO ATTUATIVO

Contratto a tutele crescenti: in attesa del decreto attuativo

Mentre il decreto attuativo sul contratto di lavoro a tutele crescenti attende l'approvazione in Commissione vediamo l'ultima versione approvata dal Governo e alcune prime osservazioni

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1. Decreto legislativo: materia, procedura e termine di attuazione
Lo schema del primo decreto legislativo, attuativo della L. 183/2014, composto di 12 articoli, è adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183/2014, che ha delegato il Governo alla “previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento”.
Per quanto riguarda le modalità di esercizio della delega, il comma 10 prevede che il decreto legislativo venga adottato nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge n.400 del 19881.
Il comma 11 dell’art. 1 della L. 183/2014 dispone che lo schema di decreto legislativo deve essere corredato di relazione tecnica (che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura). Lo schema di decreto, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza dei pareri. Il parere parlamentare doveva essere espresso entro il 12 febbraio 2015.
Inoltre, dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. Si prevede, inoltre, che qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
2. Campo di applicazione legislativo
Il decreto prevede che il nuovo regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo trovi applicazione per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri (non, quindi, per i dirigenti) assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
In linea generale, andrebbe chiarito se il provvedimento delinei una nuova tipologia contrattuale a tempo indeterminato (come sembrerebbe desumersi dalla legge delega e dal titolo del provvedimento) ovvero preveda (come sembrerebbe desumersi dal contenuto del provvedimento e dal fatto che non trovi applicazione per i lavoratori di qualifica dirigenziale) una nuova disciplina, relativamente alle nuove assunzioni effettuate con il vigente contratto a tempo indeterminato, delle sole conseguenze del licenziamento illegittimo.
In tale seconda ipotesi, resterebbero ferme tutte le disposizioni che (escludendo unicamente i profili relativi alle conseguenze del licenziamento illegittimo) disciplinano tale tipologia contrattuale (es. periodo di prova). In particolare, si rileva l’opportunità di chiarire se la nuova disciplina tiene comunque fermi i regimi speciali di libera recedibilità (recesso ad nutum) attualmente previsti per prestatori di lavoro domestico6, sportivi professionisti e, in particolare, lavoratori assunti in prova8 e lavoratori che hanno raggiunto l’età pensionabile .
Con riferimento all’ambito di applicazione soggettivo del provvedimento, si rileva l’opportunità di chiarire se esso trova applicazione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (in primo luogo per quanto concerne i licenziamenti disciplinari illegittimi), eventualmente prevedendo – nel caso si volesse limitarne l’applicazione al settore privato e, in ogni caso, al fine di evitare incertezze interpretative - una apposita clausola di esclusione.(...) 

L'articolo continua dopo la pubblicità

Tratto da La circolare del lavoro n. 7 del 13.2.2015  a cura dell'avv. R. Staiano
 

Allegato

Schema di decreto contratto a tutele crescenti_13-1-2015
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