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L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO NON BASTA PER IL REATO

L'accertamento induttivo non basta per il reato

La Cassazione 37335/2014 ribadisce che per la rilevanza penale gli elementi induttivi devono trovare riscontri fattuali

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In tema di reati tributari non possono applicarsi le presunzioni legali o i criteri validi in sede tributaria, essendo onere della pubblica accusa fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato.
In particolare, l’accertamento induttivo compiuto dagli Uffici finanziari può rappresentare un valido elemento di indagine per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge. Difatti il giudice penale non può limitarsi a recepire acriticamente i contenuti dell’accertamento, dovendo procedere ad un’ attenta valutazione degli stessi e di ogni altro indizio acquisito in sede processuale.
Questo, in sintesi, il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 09 settembre 2014, n. 37355, che ha annullato la pronuncia di condanna con cui i giudici di appello si sono limitati ad affermare l’attendibilità dell’ accertamento induttivo senza procedere ad una precisa ed autonoma valutazione degli elementi in esso esposti.

1) Evasione IVA , per il penale onere della prova sull'accusa

IL CASO
La Corte d’appello di Campobasso confermava , nei confronti del rappresentante legale di una srl, la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. 10 marzo 200, n,74 .
In particolare, il Collegio di merito, nel ritenere integrato il reato di omessa dichiarazione Iva, osservava che l’accertamento induttivo era attendibile “non solo perché determinato sulla base della dichiarazione annuale dei redditi e del bilancio di esercizio, ma anche perché conforme alle stime di settore prodotte all'Agenzia delle Entrate (che hanno la caratteristica di assegnare gli indici mediani una valenza probatoria significativa) e, peraltro, non smentito da alcuna documentazione che il prevenuto avrebbe potuto e dovuto produrre “
L’imputato presentava ricorso per cassazione deducendo la violazione del citato articolo 15, avendo la Corte d’appello ritenuto provato il superamento della soglia di punibilità sulla scorta del solo accertamento induttivo.
A parere del ricorrente, i giudici hanno operato un’inammissibile inversione dell’onere della prova, ponendo a base della decisione le risultanze dell’attività accertativa, senza procedere a specifica ed autonoma valutazione degli elementi fattuali emersi in sede processuale.
IL COMMENTO
1. ACCERTAMENTO INDUTTIVO: RILEVANZA IN AMBITO PENALE
La giurisprudenza, secondo un consolidato e condivisibile orientamento, ha chiarito che l’autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario non esclude che il giudice penale, nella formazione del proprio libero convincimento, possa tener conto delle presunzioni tributarie alla stregua di elementi indiziari, fermo restando l’obbligo di dare conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
Sul punto, la Corte di cassazione, ha infatti affermato che «il giudice penale può avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione però che gli stessi siano assunti non con l'efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori», poiché, ai fini penali, le presunzioni tributarie «hanno il valore di un indizio», di talché «per assurgere a dignità di prova devono trovare oggettivo riscontro o in distinti elementi di prova ovvero in altre presunzioni gravi, precise e concordanti» (Cass.pen. 19 gennaio 1998).

2) per approfondire scarica il commento completo con il testo integrale della sentenza:

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