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ACCERTAMENTI SPRINT IN PRESENZA DI REATI FISCALI

Accertamenti sprint in presenza di reati fiscali

La Cassazione nell' ordinanza n.14287/2014 ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso a carico di un contribuente, sospettato di maxi evasione fiscale, a soli sette giorni dall'ispezione poiché costituisce motivo d'urgenza il pericolo di accrescere le frodi e, quindi, il credito dello Stato. Nel caso concreto si trattava di omessa dichiarazione dei redditi, di contrabbando aggravato e di trasferimento fraudolento di valori.

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IL CASO
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. Lombardia n. 1/44/11, depositata il 19 gennaio 2011, con la quale veniva accolto l'appello di M.R.J. contro la decisione di quella provinciale relativa all'avviso di accertamento inerente all'Irpef, Irap ed Iva per il 1999.
In particolare il giudice di secondo grado aveva rilevato che l'atto impositivo era stato avviato alla notificazione il 27.12.2007, e cioè sette giorni dopo che la Guardia di finanza, al termine della verifica, aveva consegnato al contribuente copia del relativo verbale con le varie infrazioni rilevate, sicché il termine di giorni sessanta previsti per eventuali contestazioni prima dell'accertamento, non era stato osservato, senza che le ragioni di urgenza, connesse alla ravvicinata decadenza per l'emissione dell'avviso, fossero state indicate.
Il contribuente di origine albanese, con residenza anagrafica in Svizzera, cittadinanza americana; sposato in Italia, e in concreto residente vicino Milano, operava nel settore di compravendita di barche di grosse dimensioni; era amministratore di varie società; intratteneva rapporti con enti societari considerati fantasma, e con sede nelle Isole Vergini Britanniche; era titolare di diversi conti correnti bancari con numerosissime operazioni attive e passive. Si trattava di rilevanti volumi di affari realizzati, per i quali l'interessato aveva omesso di presentare addirittura la relativa dichiarazione dei redditi.
Il contribuente resiste con controricorso, ed ha depositato memoria. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente Agenzia denunzia violazione di varie norme di legge, giacché il giudice non poteva pronunciare l'annullamento dell'avviso di accertamento, emesso con carattere di urgenza subito dopo che la polizia tributaria aveva trasmesso il relativo verbale, e il termine del 31.12.2007 per la possibilità della sua levata sarebbe scaduto quasi nell'immediatezza da lì a pochi giorni, pena la decadenza. Si trattava secondo Parte erariale di ragione implicita nell'atto, atteso che il contribuente era in possesso di copia del verbale dei verificatori, e doveva sapere, o comunque ne era in grado, che a giorni altrimenti si sarebbe determinata la decadenza per l'Agenzia.
IL COMMENTO
1. LO SCENARIO GIURISPRUDENZIALE E LA NORMA GIURIDICA FORMULATA DALLE SEZIONI UNITE CON SENTENZA N. 18184 DEL 29.7.2013
L’articolo 12, introduce una forma di collaborazione particolare con un periodo di tempo ampio 60 giorni prima dell’accertamento, periodo di tempo destinato alla dialettica tra le parti (contraddittorio procedimentale) prima dell’emissione del provvedimento. La norma, poi, introduce nell'ordinamento una particolare e concreta forma di "collaborazione" tra amministrazione e contribuente, attraverso la previsione di un termine dilatorio di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica, prima della cui scadenza, e salvo le eccezioni di cui si dirà, l'atto impositivo - come la norma prescrive con espressione "forte" -"non può essere emanato": tale intervallo temporale è destinato a favorire l'interlocuzione tra le parti anteriormente alla (eventuale) emissione del provvedimento, e cioè il contraddittorio procedimentale. Quest'ultimo è andato assumendo, in giurisprudenza e in dottrina (e nella stessa legislazione), proprio con specifico riferimento alla materia tributaria, un valore sempre maggiore, quale strumento diretto non solo a garantire il contribuente, ma anche ad assicurare il migliore esercizio della potestà impositiva, il quale, nell'interesse anche dell'ente impositore, risulterà tanto più efficace, quanto più si rivelerà conformato ed adeguato - proprio in virtù del dialogo tra le parti, ove reso possibile - alla situazione del contribuente, con evidenti riflessi positivi anche in termini di deflazione del contenzioso (se non, ancor prima, nel senso di indurre l'amministrazione ad astenersi da pretese tributarie ritenute alfine infondate).
In punto di diritto si è reso necessario un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite nell'esercizio della funzione nomofilattica, tramite il quale porre fine all'acceso dibattito sul tema delle conseguenze scaturenti dalla violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto. Giova rammentare che quest’ultimo disposto, rubricato “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”, dispone, al comma 7, che: "Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impostori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'art. 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11". (........)

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