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770/2022: LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI

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ENTRO IL 19/12 RAVVEDIMENTO OPEROSO DEL MODELLO 770/2013

Entro il 19/12 ravvedimento operoso del modello 770/2013

Entro il prossimo 19 dicembre 2013 i contribuenti potranno sanare mediante ravvedimento operoso le violazioni inerenti il modello 770/2013, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 20 settembre 2013.

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Come noto, le violazioni inerenti il modello 770/2013 Ordinario/Semplificato, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 20/09/2013 (termine prorogato dal DPCM 24/07/2013), possono essere sanate mediante ravvedimento operoso qualora non siano state già constatate o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) di cui il contribuente ne era formalmente a conoscenza.

1) Dichiarazione tardiva

E’ considerata “tardiva” la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello; pertanto, entro il prossimo 19/12 il contribuente potrà sanare la violazione mediante ravvedimento operoso:
  • presentando la dichiarazione (nel frontespizio del modello non va barrata alcuna casella);
  • versando una sanzione ridotta di € 25 (1/10 di € 258), mediante F24, utilizzando il codice tributo “8911” ed indicando, quale periodo di riferimento, l’anno della violazione (ossia il “2012”).
Resta ferma l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 (art. 2, co. 3 , D.Lgs. N.471/97) indipendentemente dal versamento o meno delle ritenute.
Qualora non risultano versate le ritenute indicate nel 770/2013 “tardivo” trova applicazione anche la sanzione, in misura pari al 30%, prevista per l’ omesso o insufficiente versamento.

2) Dichiarazione omessa

Qualora il modello 770/2013:
  • viene presentato con un ritardo superiore ai 90 giorni (ossia dopo il 19/12/2013);
  • non viene presentato;
la dichiarazione è considerata omessa e non più sanabile con ravvedimento; in tal caso, l’Ufficio applica le sanzioni ex art. 2, D.Lgs.471/97, distinguendo tra:
  • ritenute non versate: è prevista una sanzione dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di € 258. Secondo la CM 23/99 tale sanzione è applicabile anche qualora solo una delle ritenute risulti non versata alla data della violazione;
  • ritenute versate: è prevista una sanzione da € 258 a € 2.065 nel caso in cui, ancorché non dichiarate, le ritenute siano state versate.
In aggiunta a tali disposizioni è altresì prevista l’applicazione di una sanzione pari a € 51 per ogni percipiente non indicato in dichiarazione.

3) Infedele dichiarazione

È considerata “infedele” la dichiarazione nella quale l'ammontare di compensi, interessi e altre somme dichiarate è inferiore rispetto a quanto accertato dall'Ufficio. Per tale violazione è prevista una sanzione differenziata in relazione al versamento o meno delle ritenute; in particolare il soggetto interessato deve versare:
  • ritenute non versate: una sanzione dal 100% al 200% dell'importo delle ritenute non versate, con un minimo di € 258;
  • ritenute versate entro il 20/09: una sanzione da €.258 a € 2.065 se le ritenute sono state versate entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria.
In aggiunta a tali disposizioni è altresì prevista l’applicazione di una sanzione pari a € 51 per ogni percipiente non indicato in dichiarazione.

4) Ravvedimento operoso

È possibile sanare la dichiarazione “infedele” mediante ravvedimento operoso:
  • presentando una “integrativa” entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo (ossia, entro il 31/07/2014);
  • effettuando il versamento:
    • delle ritenute non versate maggiorate degli interessi calcolati a giorni;
    • delle sanzioni ridotte in misura pari:
      • al 12,5% (1/8 del 100%) se le ritenute non sono state versate (con un minimo di € 32);
      • a € 32,00 (1/8 di € 258) se le ritenute sono state versate entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria (ossia, entro il 20/09/2013);
      • € 6,00 (1/8 di € 51) per ogni percipiente non indicato in dichiarazione.

5) Intermediario: omessa o tardiva trasmissione telematica

Oltre alle sanzioni comminate al contribuente è, altresì, prevista una specifica sanzione in capo all’intermediario che non trasmette ovvero trasmette in ritardo le dichiarazioni. In particolare, secondo la CM 11/2008 la trasmissione telematica si considera:
  • omessa: se non è stata effettuata ovvero non è andata a buon fine;
  • tardiva: se è stata effettuata:
    • oltre il termine di presentazione della dichiarazione, qualora l’impegno alla trasmissione sia stato assunto entro il 20/09/2013;
    • oltre 1 mese dall’assunzione dell’impegno alla trasmissione qualora lo stesso sia assunto dopo il 20/09/2013.
Per tali violazioni è applicabile una sanzione da € 516 a € 5.164 (art. 7-bis, DLgs 241/97).
Anche per le violazioni commesse dall’intermediario è possibile ricorrere al ravvedimento; ciò fermo restando che non siano iniziate attività di controllo da parte dell’Ufficio.
In particolare, per sanare l’omessa trasmissione telematica del modello l’intermediario deve:
  • presentare la dichiarazione entro 90 giorni dal termine di scadenza (ossia entro il prossimo 19/12);
  • versare la sanzione ridotta pari a € 52,00 (1/10 di € 516), mediante F24, utilizzando il codice tributo “8924” ed indicando quale periodo di riferimento, l’anno in cui si è realizzata la violazione o il ritardo, ossia “2013” per il modello 770/2013.
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Commenti

Marcello La Spina - 18/02/2015

Buona sera, come posso sanare la presentazione integrativa del mod.770/2014 eseguita nel mese di febbraio 2015? Devo dichiarare un percipienti dimenticato ma per il quale le ritenute sono state regolarmente versate. Grazie.

Luca Spreafico - 19/03/2015

E' sanabile usando lo strumento del ravvedimento "lunghissimo" introdotto dalla legge di stabilità 2015, ovvero versando 1/9 della sanzione minima che in base all'art. 2 del Dls. 471/97 corrisponde a 258 + 51* ciascun percipiente omesso. quindi pari a 34.33 euro.

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