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AGGIORNAMENTO AGENTI AL REGISTRO IMPRESE: EXTRA TIME ENTRO IL 30 OTTOBRE

Aggiornamento agenti al registro imprese: extra time entro il 30 ottobre

E' scaduto il 30 settembre l'obbligo per gli agenti e rappresentanti, iscritti agli ex ruoli, di aggiornare la propria posizione al registro imprese. Il ministero dello sviluppo economico concede altri 30 giorni per farlo, ma con una piccola sanzione.

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Nessun extra-time invece per le persone fisiche iscritte negli ex ruoli, ma inattive alla data del 12.05.2012: per esse scatta in automatico la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione REA.
Con la Circolare 3662/c del 10.10.2013 il Ministero dello sviluppo economico fornisce alle camere di commercio le modalità operative per gestire le domande di aggiornamento arrivate in ritardo.

Scarica GRATIS il Fac-simile Dichiarazione ritenuta ridotta agenti di commercio

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1) Le imprese attive al 12.05.2012

Le imprese (ditte individuali e società) iscritte nell’abrogato ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio che al 12.05.2012 risultavano attive, dovevano aggiornare la loro posizione nel RI/REA mediante la procedura "Comunica Starweb" (o altro programma compatibile) entro il 12 maggio 2013, poi prorogato al 30.09.2013 dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23.04.2013.
Per le imprese che non hanno provveduto all'aggiornamento entro il 30.09.2013, è previsto un ulteriore termine di 30 giorni (quindi entro il 30 ottobre 2013) per adempiere all'obbligo, pagando una sanzione di 10 Euro per ogni rappresentante legale. La sanzione salirà a 51,30 Euro per ogni rappresentante legale per le pratiche successive al 30.10.2013.
Scaduto il termine del 30.10.2013, senza che vi sia stato l'adeguamento, si procederà con l'applicazione del divieto di prosecuzione dell'attività.

2) Le persone fisiche inattive al 12.05.2012

Le persone fisiche che risultavano iscritte nel ruolo degli agenti e rappresentanti e che alla data del 12.05.2012 non svolgevano più alcuna attività, dovevano iscriversi in una sezione speciale del Rea, tramite la procedura telematica "comunica Starweb", o un altro programma compatibile; anche in questo caso l'adempimento è stato prorogato al 30 settembre 2013 con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23.04.2013.
Le persone fisiche che non hanno aggiornato la loro posizione entro il 30.09.2013, decadranno dalla possibilità di iscriversi all'apposita sezione REA. Per tali soggetti, quindi, non c'è l'applicazione di sanzioni, né la possibilità di rimediare al ritardo. É previsto tuttavia che:
  • nei 4 anni successivi alla data del 12.05.2012, se si tratta di ex mediatori;
  • nei 5 anni successivi alla data del 12.05.2012, se si tratta di ex agenti e rappresentanti,
essi potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale per un futuro avvio dell'attività.

Allegato

Circolare Ministero Sviluppo Economico 3662 del 10.10.2013
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