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SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: COSA CAMBIA DOPO IL D.M. 34/2013 E IL DDL SEMPLIFICAZIONI

Società tra professionisti: cosa cambia dopo il D.M. 34/2013 e il Ddl semplificazioni

Le indicazioni del D.M. 34/2013 e le novità del Ddl semplificazioni per la disciplina delle società tra professioni

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Con il Decreto n. 34/2013 viene adottato il Regolamento che disciplina l'istituzione delle società tra professionisti (Stp), così come previsto dalla legge che ha riformato le professioni "ordinistiche" (articolo 10, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183). Con il Ddl semplificazioni viene chiarito quale regime fiscale applicare al reddito prodotto dalle Stp.

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1) La nuova disciplina delle società tra professionisti

Il comma 3 dell’art. 10 L. 183/2011 dispone che: “è consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre”. La norma indica due caratteristiche che la costituenda società dovrà avere ovvero:
  • dovrà esercitare una o più attività professionali regolamentate;
  • dovrà essere costituita in una delle forme societarie già previste dal nostro ordinamento.
Di conseguenza non viene introdotto un nuovo modello societario che va ad affiancarsi a quelli già esistenti, ma i soci della costituenda società hanno facoltà di scegliere tra le seguenti forme societarie:
  • Società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
  • Società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni);
  • Cooperative.
La forma di società da adottare dipenderà quindi dai soci, che al momento della costituzione dovranno effettuare una serie di valutazioni sulle diverse fattispecie, in ordine alla responsabilità.

2) Le indicazioni del D.M. n. 34/2013

Con il decreto interministeriale n. 34/2013, il legislatore ha fornito ulteriori indicazioni su:
  • ambito di applicazione,
  • modalità di conferimento dell’incarico,
  • obblighi di informazione al cliente,
  • obblighi di pubblicità da espletare mediante iscrizione della società all’Albo di Appartenenza in caso di società uni disciplinare o all’Albo o registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attivita' individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo,
  • obbligo di iscrizione al Registro imprese.
Inoltre sono stati evidenziati i provvedimenti disciplinari da intraprendere in caso di non rispetto delle regole deontologiche perviste dall’Ordine o Collegio nel quale è iscritta.
Nulla dunque in merito alle regole fiscali cui assoggettare il reddito prodotto dalle suddette società.

3) Le novità del Ddl semplificazioni

L'approvazione del Ddl Semplificazioni nella seduta n. 10 del Consiglio dei Ministri dello scorso 19 giugno, ha, invece sciolto il nodo relativo al regime fiscale da applicare alle costituende società. Il loro reddito seguirà le stesse regole di quello prodotto dalle Associazioni Professionali senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche: reddito da lavoro autonomo, determinato con criterio di cassa. L'imposizione si avrà quindi in capo ai soci, che riceveranno per trasparenza i profitti in proporzione alle quote di partecipazione. Anche l'Irap, come per le Associazioni professionali, sarà dovuta.
Accogliendo l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, il Ddl Semplificazioni interviene anche per chiarire alcuni aspetti della contribuzione dovuta alle Casse di previdenza. In particolare, come stabilito recentemente dall'Agenzia delle Entrate, la fattura emessa dalla società sarà gravata del contributo integrativo che, una volta incassato, andrà versato alla cassa di previdenza di categoria.
Diversificazioni si avranno invece nel caso in cui la società sia composta da soci non professionisti. La relativa quota di utile incassata dovrà:
  • essere dichiarata tra i redditi di lavoro autonomo se si tratta di un soggetto non imprenditore;
  • si cumulerà al proprio reddito d'impresa, secondo le regole della trasparenza fiscale per il socio imprenditore.
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