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ACCONTO IMU 2013 SOSPESO CON RISERVA

Acconto Imu 2013 sospeso con riserva

Ancora non è detta l'ultima parola per chi ha beneficiato della sospensione dell'acconto Imu dello scorso 17.06. Lo stop infatti è condizionato all'introduzione della riforma sulla fiscalità immobiliare entro il 31.8.2013, che se non sarà raggiunta comporterà l'obbligo di pagamento entro il 16.9.

Ascolta la versione audio dell'articolo
Alla data attuale non è stato ancora annunciato alcun “progetto” di Riforma sulla fiscalità immobiliare. Considerando che il tempo a disposizione è assai ristretto (il 31.08 non è così lontano) è possibile che l'evoluzione della sospensione non sia pro-contribuente. Secondo la stampa specializzata è anche possibile che il Legislatore, per evitare il versamento del 16.09.2013, intervenga con una proroga della sospensione.

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1) La sospensione confermata dalla L. 85/2013

La sospensione del versamento dell'acconto Imu 2013, in scadenza lo scorso 17.6.2013, è stata convalidata ufficialmente dalla conversione in legge 85/2013 del D.l. 54/2013.
Si ricorda, infatti, che benché il decreto legge entri in vigore immediatamente con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è necessaria la sua conversione in legge entro 60 giorni perché i contenuti in esso racchiusi non perdano di efficacia. La perdita di efficacia è "ex nunc", il che significa che il decreto-legge non convertito perde efficacia sin dall’inizio, cioè sin dal momento della sua entrata in vigore.
È quindi importante verificare ogni volta che la conversione in legge del decreto sia stata effettuata, e se il testo abbia subito modifiche nell'iter di conversione.

2) Chi rientra nella sospensione

L'art. 1 del D.l. 54/2013 conv. in L. 85/2013 non ha subito rilevanti modifiche rispetto al testo approvato dal Governo, salvo la previsione della possibilità da parte dei singoli Comuni di utilizzare per il 2013 il c.d. “avanzo di amministrazione non vincolato”.
Riassumendo dunque, la sospensione è valida per:
  • abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77;
  • terreni agricoli e fabbricati rurali;
ma è subordinata all’introduzione della Riforma della tassazione fiscale sul patrimonio immobiliare, inclusa la disciplina sulla TARES, e la deducibilità dell’IMU per gli immobili strumentali, che dovrà essere adottata entro il 31.8.2013.
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