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I CRITERI PER QUALIFICARE IL LAVORO SUBORDINATO

I criteri per qualificare il lavoro subordinato

La Cassazione chiarisce nella sentenza N. 16935 del 8 Luglio 2013 i requisiti del lavoro subordinato. Il caso della collaborazione di un medico.

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Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo.
In sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale.
IL CASO
La Corte di Appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che accoglieva la domanda del lavoratore, proposta nei confronti della società, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con detta società, la condanna della stessa al pagamento di differenze retributive e la declaratoria di nullità del licenziamento intimato oralmente, con condanna al pagamento del consequenziale risarcimento del danno.
A fondamento del decisum, la Corte, innanzitutto, rilevava che l'istruttoria espletata dimostrava la sussistenza della sottoposizione al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro sicché poteva ritenersi la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. nel caso di specie infatti la  qualificazione risultava difficile  a causa della natura intellettuale dell'attività svolta ( prestata da un medico  in una casa di riposo) ma  la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione,  era stata verificata sulla base di elementi sussidiari con accertamento di fatto da parte del giudice.
Quanto alle reclamate differenze retributive la Corte territoriale assumeva che queste trovavano fondamento nei turni settimanali di lavoro predisposti dalla società e nelle dichiarazioni dei testi.
 Avverso la sentenza di secondo grado, la società ricorreva  in Cassazione sulla base di tre motivi, che sono stati rigettati. 

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