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ESECUZIONE DELL’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Esecuzione dell’accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Quando l’esecuzione dell’accordo di composizione o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta

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Dopo l’omologazione, l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e il piano del consumatore vanno attuati. In questa fase entrano in gioco il liquidatore, l’Organismo di composizione e il giudice, con le modalità indicate dall’art. 13 della legge 3/2012. Il liquidatore provvede a vendere i beni del debitore, mentre l’Organismo di composizione si occupa di risolvere le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigilare sull’esatto adempimento dell’accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

1) L'attuazione dell’accordo della crisi e del piano del consumatore

L’esecuzione, cioè l’attuazione, sia dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento che del piano del consumatore (art. 13 della Legge 3/2012) prevede che, se per il pagamento dei crediti sono utilizzati beni (ed anche, riteniamo, crediti) sottoposti a pignoramento oppure se ciò è previsto dall’accordo o dal piano, il Giudice, su proposta dell’organismo di composizione della crisi che assiste il debitore, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva di tutti i beni compresi nell’accordo o nel piano e delle somme incassate. Questo liquidatore, ai sensi del comma 8° dell’art. 15, può essere anche un organismo di composizione.
Il liquidatore deve possedere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare previsti dall’art. 28 del RD 267/1942 e può essere, quindi, un professionista (avvocato o commercialista) oppure una società di professionisti od una persona che abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in almeno una società per azioni (1° comma dell’art. 13).
Se non è nominato il liquidatore, il debitore, con l’assistenza dell’organismo di composizione procede all’esecuzione del piano, cioè alla liquidazione dei beni e dei crediti in esso previsti.
L’organismo di composizione della crisi ha il compito di risolvere le eventuali difficoltà che insorgono nell’esecuzione dell’accordo o del piano e di vigilare sull’esatto adempimento degli stessi, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il Giudice investito della procedura, cioè quello che ha omologato l’accordo o il piano. Questi, sentito il liquidatore, verificata la conformità dell’atto o degli atti dispositivo/i (per esempio: vendita di un bene, cessione di un credito, ecc.) all’accordo o al piano del consumatore e tenuto conto della possibilità di pagamento dei crediti impignorabili (art. 545 c.p.c.), dell’IVA e delle ritenute di acconto, autorizza con decreto lo svincolo delle somme ottenute e ordina la cancellazione della trascrizione dell’eventuale pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, compresa la trascrizione del decreto di fissazione dell’udienza e del decreto di omologazione dell’accordo o del piano, e la cessazione di ogni forma di pubblicità. In ogni caso, il Giudice può sospendere gli atti di esecuzione dell’accordo quando ricorrano gravi e giustificati motivi (commi 2° e 3°). A questo punto, il liquidatore o il debitore (se il primo non è stato nominato) possono pagare i creditori pecuniari.
Riteniamo che sarebbe stato opportuno prevedere, analogamente al fallimento ed alla liquidazione del patrimonio del debitore, un provvedimento del Giudice di chiusura di queste procedure paraconcorsuali o, meglio ancora, utilizzare a questo scopo il decreto del Giudice di cui al precedente capoverso, prevedendolo dopo la conclusione del programma dei pagamenti ai creditori, pecuniari e non, previsti nell’accordo di composizione o nel piano del consumatore.
I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori con titolo o causa anteriore al momento in cui è stata effettuata la pubblicità relativa all’omologazione del piano del consumatore (art. 12-bis, comma 3°) oppure quella avente per oggetto la proposta di accordo di composizione ed il decreto di fissazione della relativa prima udienza (art. 10, comma 2°, lettera a) (comma 4°).
I crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento di accordo di composizione o di quello di piano del consumatore (in primo luogo l’indennità dovuta all’organismo di composizione della crisi che assiste il debitore) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, cioè sono prededucibili dalle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo (vale a dire che vengono soddisfatti, cioè pagati prima degli altri crediti ammessi nella massa passiva della procedura paraconcorsuale), con l’esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno o di ipoteca per la parte destinata al pagamento dei crediti in tal modo garantiti (comma 4°-bis).
Infine, quando l’esecuzione dell’accordo di composizione o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest’ultimo, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi che lo assiste, può modificare la proposta di accordo o di piano. In tal caso, la procedura riparte dall’inizio con le modalità previste per l’accordo di composizione e per il piano del consumatore (comma 4°-ter).

2) Le fasi della procedura di accordo di composizione della crisi di sovraindebitamento

1)      Il debitore (consumatore od impresa non soggetta al fallimento od ente non commerciale), assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento, presenta al Tribunale competente per territorio la proposta di accordo per la ristrutturazione e il pagamento dei debiti;
2)        L’organismo di composizione presenta, entro tre giorni dal deposito di essa presso il Tribunale, la proposta di accordo con la ricostruzione della posizione fiscale del debitore all’agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche degli Enti Locali;
3)     Il Giudice fissa con decreto la data dell’udienza, da tenersi entro 60 giorni dal deposito della proposta di accordo, dispone la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto entro 40 giorni prima dell’udienza stessa, stabilisce le idonee forma di pubblicità della proposta e del decreto e l’eventuale trascrizione di quest’ultimo (effettuate dall’organismo di composizione che assiste il debitore);
4)    I creditori fanno pervenire all’organismo di composizione che assiste il debitore le loro dichiarazioni di assenso (o di dissenso) alla proposta presentata dal debitore. Se non inviano tale dichiarazione, il consenso si dà per prestato (silenzio – assenso);
5)       All’udienza, accertata l’assenza di atti in frode ai creditori, il Giudice dispone la revoca del decreto di cui al punto 3);
6)      Se l’accordo viene accettato da tanti creditori che rappresentano il 60% dei debiti (esclusi quelli di cui al comma 2° dell’art. 11 della Legge 3/2012) del debitore, l’organismo trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e col testo dell’accordo accettato;
7)     Il Giudice, entro 6 mesi dalla presentazione della proposta di accordo, omologa con decreto l’accordo stesso e dispone le idonee forme di pubblicità per esso (effettuate dall’organismo). L’accordo omologato diviene obbligatorio per i creditori una volta effettuata la pubblicità;
8)   Il Giudice, se ciò è previsto dall’accordo o se per questo sono utilizzati beni o crediti sottoposti a pignoramento, nomina un liquidatore che può essere anche un organismo di composizione e che procede alla liquidazione dei beni e dei crediti previsti nell’accordo;
9)    Se non è nominato il liquidatore, il debitore, con l’assistenza dell’organismo di composizione, procede all’esecuzione dell’accordo, cioè alla liquidazione dei beni e dei crediti in esso previsti;
10)     Al termine della liquidazione dei beni, il Giudice autorizza con decreto lo svincolo delle somme ottenute, la cancellazione della trascrizione dell’eventuale pignoramento e la cessazione di ogni forma di pubblicità;
11)     Il liquidatore o il debitore (se il primo non è stato nominato) procedono al pagamento dei debitori pecuniari. La procedura si conclude.

3) Le fasi della procedura del piano del consumatore

1)     Il consumatore - debitore, assistito da un organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento, presenta al Tribunale competente per territorio la proposta di piano del consumatore per la ristrutturazione e il pagamento dei debiti;
2)       L’organismo di composizione presenta, entro tre giorni dal deposito di essa presso il Tribunale, la proposta di piano del consumatore con la ricostruzione della posizione fiscale di quest’ultimo all’agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche degli Enti Locali;
3)      Il Giudice fissa con decreto la data della prima udienza, da tenersi entro 60 giorni dal deposito della proposta di piano, dispone la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto entro 30 giorni prima dell’udienza stessa e sospende eventuali procedimenti di esecuzione forzata in corso sui beni del consumatore - debitore;
4)       Il Giudice, entro 6 mesi dalla presentazione della proposta di piano del consumatore, omologa con decreto il piano stesso e dispone le idonee forme di pubblicità per il provvedimento, compresa l’eventuale trascrizione (effettuate dall’organismo di composizione che assiste il debitore). L’accordo omologato diviene obbligatorio per i creditori una volta effettuata la pubblicità;
5)      Il Giudice, se ciò è previsto dal piano o se per questo sono utilizzati beni o crediti sottoposti a pignoramento, nomina un liquidatore che può essere anche un organismo di composizione e che procede alla liquidazione dei beni e dei crediti previsti sempre nel piano;
6)      Se non è nominato il liquidatore, il consumatore - debitore, con l’assistenza dell’organismo di composizione, procede all’esecuzione del piano del consumatore, cioè alla liquidazione dei beni e dei crediti in esso previsti;
7)        Al termine della liquidazione dei beni, il Giudice autorizza con decreto lo svincolo delle somme ottenute, la cancellazione della trascrizione dell’eventuale pignoramento e la cessazione di ogni forma di pubblicità;
8)        Il liquidatore o il debitore (se il primo non è stato nominato) procedono al pagamento dei debitori pecuniari. La procedura si conclude.

Allegato

Legge del 27 gennaio 2012 n. 3 - Crisi da sovraindebitamento
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