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REGISTRO REVISORI LEGALI: DISPONIBILI LE ISTRUZIONI PER COMUNICARE I DATI

Registro revisori legali: disponibili le istruzioni per comunicare i dati

Pubblicate il 25 giugno 2013 le istruzioni per comunicare i dati dei revisori al nuovo registro presso il Ministero dell'Economia e Finanze

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Sono disponibili le istruzioni per comunicare i dati anagrafici e professionali dei revisori legali e delle società di revisione al nuovo registro tenuto dal MEF.  Nel sito www.revisionelegale.mef.gov.it  è presente la Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2013 (pubblicata il 25 giugno 2013) che stabilisce le modalità di trasmissione telematica delle informazioni relative alla gestione del registro nell’ambito dell’attività della revisione legale. Il citato provvedimento, in base a quanto indicato dall’art. 17 del D.M. del 20 giugno 2012 n. 145, avvia la fase di “prima formazione del Registro” attraverso la quale tutti i soggetti (persone fisiche e società di revisione) già iscritti nel Registro dei revisori legali sono tenuti, entro il termine di 90 giorni, a comunicare:
- le informazioni inerenti il contenuto obbligatorio del Registro,
- le informazioni strumentali,
- l’opzione per l’elenco dei revisori attivi o per l’iscrizione nella sezione “inattivi”.
Le informazioni del Registro dovranno essere aggiornate e integrate solo telematicamente accedendo nell’apposita Area riservata del nuovo “portale” della revisione legale, accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento personale. Infatti, l’art. 16 del D.M. n. 145/2012 dispone che i revisori legali e le società di revisione che saranno iscritti nel Registro dei revisori legali nel corso del periodo di “prima formazione” e successivamente a tale periodo, sono tenuti ad accreditarsi alla sezione “Area Riservata” per aggiornare il proprio contenuto informativo e le informazioni strumentali necessarie alla tenuta del registro. La citata Determina disciplina la procedura di accreditamento all’area riservata del portale nel rispetto dei principi di integrità dell’informazione, sicurezza delle comunicazioni e riservatezza dei dati personali.
Nello specifico, tutti i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti a comunicare le informazioni previste attraverso le seguenti modalità. E’ innanzitutto necessario verificare l’iscrizione al Registro revisori legali sul sito:
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ricercaRevisori/
Infatti, nell’ipotesi in cui il proprio codice fiscale/partita Iva non risulti corretto prima di procedere all’accreditamento è necessario inviare segnalazione all’indirizzo PEC [email protected] con oggetto “Anomalia codice fiscale o partita IVA”, allegando copia immagine di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale/certificato di attribuzione della partita IVA.
Avvenuta tale verifica, si può procedere alla comunicazione e l’aggiornamento delle seguenti informazioni:
- per le persone fisiche: dati anagrafici, dati di indirizzo tra i quali quello dove il revisore svolge la propria attività, recapito telefonico, casella di posta elettronica, eventuali iscrizioni in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi;
- per le società di revisione: legale rappresentante, indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia, riferimenti per contattare la società, nome, cognome e numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali dei soci o amministratori della società di revisione ed altri revisori legali che svolgono attività per conto della società.
Leggi tutto l'articolo nel sito dedicato interamente ai Revisori legali: 
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