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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

La nuova disciplina delle società tra professionisti

Regolamento nel DM 34/2013: per le società professionali multidisciplinari, rileva l’attività individuata come “prevalente” nello statuto/atto costitutivo.

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Come noto l’art. 10 della Legge n. 183/2011, nell’ambito della più ampia riforma degli ordini professionali, ha introdotto la disciplina relativa alla costituzione delle società tra professionisti (STP) con la quale è possibile l’esercizio dell’attività professionale in forma societaria.
L’attuazione dei vari aspetti della nuova disciplina è stata demandata ad un apposito regolamento (DM n. 34/2013 del 08/02/2013 in GU n.81 del 06/04/2013) con il quale sono state di recente regolamentate alcune specifiche materie: conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale, regime di incompatibilità, iscrizione al Registro delle imprese e all’Albo professionale, regime disciplinare.

1) STP : caratteristiche ed elementi specifici dell’atto costitutivo

A seguito dell'introduzione della nuova disciplina delle società tra professionisti (STP) i professionisti potranno esercitare l’ attività professionale in forma societaria, fermo restando l’attuale modalità (studio associato o società semplice), ormai non più obbligatoria.
In particolare, per esercitare l'attività regolamentata dall'Ordine, si può scegliere di utilizzare uno dei modelli societari “regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”; è, pertanto, consentita la costituzione di società secondo i modelli previsti per:
  •  società di persone (Ss, Snc, sas)
  •  società capitali (Spa, Srl, Sapa)
  •  società cooperative
La società per poter essere qualificata come STP deve contenere, nell’ambito dell’ atto costitutivo, i seguenti elementi:
  • esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci professionisti.
  • qualifica dei soci compresa tra:
  • professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi
  • professionisti UE, purché in possesso di un titolo di studio abilitante
  • soggetti non professionisti per lo svolgimento di sole prestazioni “tecniche” (soci d'opera)
  • soggetti non professionisti solo per finalità d'investimento (soci di capitale)
  • numero dei soci professionisti e partecipazione al capitale sociale tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni/ decisioni dei soci
  • polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.

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2) Le indicazioni del DM 34/2013

Con il recente DM 34/2013, si è data attuazione alle disposizioni in materia di società tra professionisti; al riguardo, si osserva che:
 1. la STP deve fornire al cliente le seguenti informazioni:
  •  diritto di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata a uno o più professionisti scelti dallo stesso cliente
  •  possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale
  •  esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, determinate anche dalla presenza di soci con finalità d’investimento
2. la partecipazione a più società professionali, ancorché multidisciplinari, è incompatibile “per tutta la durata della iscrizione della società all’ordine di appartenenza”; tale incompatibilità viene meno dalla data del recesso/esclusione del socio ovvero dalla data di trasferimento dell’intera partecipazione alla STP.
3. la STP va iscritta, in una sezione speciale del registro delle imprese nonché in una sezione speciale degli Albi o dei registri tenuti presso l’Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
4.  la STP risponde dinnanzi all’Ordine/Collegio di appartenenza per la violazione delle nome deontologiche.

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