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REVISORI: LE REGOLE PER LA REVOCA E LE DIMISSIONI DALL’INCARICO

Revisori: le regole per la revoca e le dimissioni dall’incarico

Con il DM n. 257/2012 il MEF integra anche il regolamento attuativo in materia di privacy al fine di disciplinare il trattamento dei dati personali nell’ambito del Registro dei revisori legali e di quello del tirocinio.

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Con pubblicazione in GU n. 43 del 20/02/2013 di due nuovi decreti, il MEF:
  • regolamenta i casi e le modalità di revoca per giusta causa, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale;
  • disciplina l’istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori “inattivi”.

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1) DM 261/2012

Con il DM 261/2012 (attuativo dell’art. 13, del DLgs. 39/2010) il MEF disciplina i casi e le modalità di:
  • revoca per giusta causa;
  • dimissioni dall’incarico di revisore legale;
  • di risoluzione consensuale del contratto di revisione.
Per ciò che concerne la revoca, l’incarico affidato ai revisori legali o alle società di revisione legale può essere revocato solo per giusta causa. Al tal fine, l’organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore/società di revisione di aver presentato all’assemblea proposta di revoca, esplicitandone i motivi. L’assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore/società di revisione e sentito l’organo di controllo, revoca l’incarico e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore/società di revisione legale.
Tra i motivi che giustificano la revoca per giusta causa figurano tra gli altri:
  • il cambio del soggetto che, ai sensi dell’art. 2359 c.c., esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell’ambito del medesimo gruppo;
  • il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell’incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all’acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento.
Questi sono parte anche delle circostanze idonee a motivare le dimissioni.
Tuttavia, sono nulli, eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta causa.
Inoltre, il revisore/società di revisione legale e la società oggetto di revisione possono “consensualmente” optare per la risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale.
In tal caso, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore/società di revisione.
In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre 6 mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

2) DM 16/2013

Con il DM 16/2013 (attuativo dell’art. 8, del DLgs. 39/2010) il MEF disciplina, invece, l’istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori “inattivi”.
In particolare, l’iscrizione nella cd “Sezione inattivi” del Registro può avvenire:
  • d’ufficio: per i soggetti già iscritti nel Registro che non hanno assunto incarichi di revisione per 3 anni consecutivi ovvero che non hanno collaborato ad un’attività di revisione in una società di revisione per 3 anni consecutivi;
  • su richiesta dell’interessato: anche prima del decorrere dei 3 anni per l’iscrizione d’ufficio, sentito il parere della Commissione istituita ai sensi dell’art. 42 del DLgs 39/2010, previa presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di revisione. Il MEF, sentito il parere della Commissione, dispone l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro 90 giorni dal ricevimento.
Il revisore iscritto nella sezione “inattivi”, salvo che abbia preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale, per assumere nuovi incarichi deve partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento, al fine di acquisire o mantenere le conoscenze teoriche e le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'attività di revisore legale.
Il revisore che partecipa volontariamente al programma di formazione è tenuto al pagamento del contributo annuale finalizzato alla copertura dei costi relativi alla formazione, il cui importo sarà stabilito con decreto del MEF.
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