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INCARICO IN CDA E PROFESSIONE DI AVVOCATO: È DOVUTA LA CONTRIBUZIONE ?

Incarico in CDA e professione di avvocato: è dovuta la contribuzione ?

Sentenza n.5975/2013 della Cassazione: per l'avvocato l'incarico in CDA può non essere legato alla professione e non soggetto a contributi, diversamente dalla consulenza finanziaria. Vanno dunque valutate nello specifico le attività esercitate dal professionista

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La Corte di Cassazione nella sentenza 5975 dell'11 Marzo 2013  ripercorre la propria giurisprudenza in tema di attività esercitate e/o connesse alla professione di avvocato, definita ai sensi dell'ordinamento di detta professione di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella L. 22 gennaio 1934, n. 36, distinguendo quali redditi e volumi d'affari vadano assoggettati o meno a contribuzione ai sensi della L. 20 settembre L. 20 settembre 1980, n. 576.
Nel caso di specie conferma la decisione della Corte d'appello che ha escluso l'obbligo contributivo in quanto non era in concreto ravvisabile l'intreccio tra attività in CDA e conoscenze del professionista ma ricorda anche  recenti pronuncie con cui affermava ad esempio che:
" l'attività di consulenza finanziaria svolta dall'avvocato deve reputarsi connessa - o comunque non estranea - rispetto a quella tipica della professione, con la conseguenza che i relativi redditi e volumi di affari vanno assoggettati a contribuzione ai sensi della L. 20 settembre 1980, n. 576, artt. 10 e 11, e successive modifiche. Ed ha precisato (cfr.Cass. n. 14684/2012) come, al fine di stabilire se i redditi prodotti dall'attività di un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali, soggetti, come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, il concetto di "esercizio della professione" debba essere interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo".
IL CASO
All’avv. D.M.S. veniva ingiunto di pagare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la somma di € 4.4.77,66, a titolo di contributi per gli anni dal 1999 al 2002.
L’avv. D.M.S. proponeva opposizione avverso tale ingiunzione di pagamento ritenendo che gli emolumenti che gli erano stati corrisposti dalla società XY nel 1999 e nel 2000, quale componente del consiglio di amministrazione, non potevano essere qualificati come compensi di natura professionale.
Il Tribunale di Salerno accoglieva parzialmente tale opposizione, annullando la cartella opposta e dichiarando il diritto dell’opponente ad essere iscritto alla Cassa solo a decorrere dall’anno 2000.
La Corte d’Appello di Salerno confermava tale sentenza.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello proponeva ricorso in Cassazione la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

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