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DICHIARAZIONE IMU ENTRO IL 4.2.2013: L’OBBLIGO NON È PER TUTTI

Dichiarazione Imu entro il 4.2.2013: l’obbligo non è per tutti

E' obbligatoria nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI, quando gli immobili godono di una riduzione dell’imposta o quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per la verifica del corretto pagamento dell’IMU.

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La dichiarazione Imu va presentata al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Va consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, che ne rilascia apposita ricevuta, oppure può essere spedita in busta chiusa mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU” e indicando anche l’anno di riferimento. In alternativa può essere inviata telematicamente con posta certificata.

1) Termini

La scadenza del 4 febbraio riguarda gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, mentre la regola generale prevede che la dichiarazione sia presentata entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso dei beni immobili, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Le istruzioni del modello dichiarativo precisano che:

  • la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi salvo che “non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”;
  • sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini Ici, in quanto compatibili;
  • per gli immobili per i quali dall’1.1.2012 è sorto l’obbligo dichiarativo, la dichiarazione IMU va presentata entro il 4.2.2013, salvo il rispetto del termine di 90 giorni se lo stesso cade successivamente.
     

2) Obbligatoria per gli immobili con riduzioni d’imposta

  • Fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati per i quali è prevista la riduzione al 50% della base imponibile IMU. La dichiarazione IMU va presentata solo nel caso in cui si perde il diritto all’agevolazione in quanto, come precisato nelle istruzioni: “… è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione”.
  • Fabbricati di interesse storico o artistico, per i quali è prevista la riduzione al 50% della base imponibile IMU.
  • Immobili per i quali il Comune può ridurre l’aliquota fino allo 0,4%, si tratta in particolare degli immobili:
    non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR (immobili relativi a imprese commerciali e immobili che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni);
  • posseduti da soggetti IRES;
  • locati/affittati. A tal proposito si precisa che la dichiarazione IMU non va presentata per i contratti di locazione/affitto registrati a decorrere dall’1.7.2010 poiché da tale data, al momento della registrazione, devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate anche i relativi dati catastali. Diversamente, l’obbligo dichiarativo sussiste per i contratti registrati prima dell’1.7.2010, a meno che i dati catastali dell’immobile non siano stati comunicati in sede di cessione, risoluzione o proroga del contratto tramite il mod. CDC.
    La dichiarazione non va altresì presentata nei casi in cui il Comune abbia previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, particolari adempimenti in capo al contribuente (ad esempio, consegna del contratto di locazione o autocertificazione).
  • Immobili “beni merce”, per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota (per tali beni ciascun comune può decidere di ridurre l’aliquota fino allo 0,38% fintanto che permanga tale destinazione, non siano locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori). Sono beni merce i fabbricati “costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori”.
  • Terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP (imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola), sia nel caso di acquisto, sia nel caso di perdita del diritto all’agevolazione. Non sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro il prossimo 4.2.2013 i coltivatori diretti e gli IAP che abbiano già comunicato la propria condizione soggettiva ai fini ICI e la stessa permanga anche ai fini IMU (risoluzione 2/DF del 18.01.2013).


 

3) Obbligatoria per mancanza di informazioni da parte del Comune

  • Immobile in leasing. Il soggetto tenuto a presentare la dichiarazione è il locatario in quanto soggetto passivo “a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto” anche se gli immobili sono da costruire o in corso di costruzione. La Circolare n. 3/DF del 18.05.2012 ha chiarito che la disciplina è applicabile anche ai contratti di leasing stipulati prima dell’entrata in vigore della Legge n. 99/2009, e che pertanto sono compatibili le dichiarazioni ICI già presentate;
  • immobile oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente ad oggetto un’area fabbricabile. Il contribuente dovrà dichiarare il valore dell’aera, e le sue successive modificazioni in quanto tali dati non sono presenti nella banca dati catastale. La dichiarazione IMU non va presentata nel caso in cui il Comune abbia predeterminato il valore venale delle aree fabbricabili ed il contribuente vi si sia adeguato per il calcolo dell’imposta;
  • terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
  • area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato;
  • immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria. In tal caso, infatti, è tenuto al pagamento dell’imposta l’assegnatario dell’alloggio, nonostante non sia ancora stato stipulato l’atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore (principio valido ai fini Ici e applicato anche all’Imu);
  • immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, oppure variazione della destinazione ad abitazione principale dell’alloggio, come ad esempio nel caso in cui l’alloggio sia rimasto inutilizzato o non sia stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno;
  • immobile concesso in locazione da un IACP o da un Ente di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità come ad esempio nel caso in cui l’alloggio sia rimasto inutilizzato o non sia stato adibito ad abitazione principale per parte dell’anno;
  • immobili esenti ex art. 7, comma 1, lett. c) ed i), D.Lgs. n. 504/92. Rientrano in tale fattispecie gli immobili posseduti e utilizzati sia anteriormente che posteriormente all’1.1.2012 e che continuano ad essere posseduti / utilizzati nel 2012;
  • immobili che erano esenti, cioè quelli dichiarati inagibili o inabitabili, e che sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge n. 104/92;
  • immobile che ha perso/acquistato il diritto all’esenzione IMU durante l’anno;
  • fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in Catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati sostenuti costi aggiuntivi a quelli di acquisizione. Per costi aggiuntivi si intendono gli ulteriori costi sostenuti successivamente all’acquisto dell’immobile e che possono determinare una variazione in aumento o in diminuzione del valore venale dello stesso;
  • immobile oggetto di riunione di usufrutto, non dichiarata in Catasto;
  • immobile oggetto di estinzione del diritto di abitazione/uso/enfiteusi/superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in Catasto o dipenda da atto per il quale si sono utilizzate le procedure telematiche MUI;
    parti comuni dell’edificio, ex art. 1117, n. 2, C.c, accatastate in via autonoma, come bene comune censibile. In caso di condomino, la dichiarazione va presentata dall’amministratore;
  • immobile oggetto di multiproprietà ex D.Lgs. n. 427/98. La dichiarazione va presentata dall’amministratore del condominio/comunione;
  • immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da soggetti interessati da fusioni, incorporazioni o scissioni;
  • immobile oggetto di acquisto/cessazione di un diritto reale per effetto di legge (ad esempio, usufrutto legale dei genitori).

La dichiarazione va comunque presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.


 

4) Esenzione per l'abitazione principale

In linea generale si può affermare che la dichiarazione IMU non va presentata per l’abitazione principale in quanto il Comune è già a conoscenza delle informazioni riguardanti le residenze anagrafiche. Non va presentata nemmeno per comunicare i figli conviventi di età non superiore ai 26 anni per i quali è possibile usufruire della maggiorazione della detrazione di € 50.
Le uniche eccezioni a questa regola generale sono indicate proprio dalle istruzioni ministeriali e riguardano i seguenti casi:

  • componenti del nucleo familiare che hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo Comune. Ad esempio, con riferimento all’immobile in comproprietà di 2 coniugi non legalmente separati, destinato ad abitazione principale di uno solo dei 2 poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile sito nel medesimo territorio comunale, la dichiarazione IMU va presentata dal coniuge che usufruisce, per lo stesso, dell’agevolazione per l’abitazione principale;
  • abitazione principale la cui superficie si estende su più Comuni. La dichiarazione IMU va presentata solamente ai Comuni in cui il soggetto non ha la residenza anagrafica, specificando nella parte dedicata alle «Annotazioni» che si tratta di «Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi»;
  • separazione, annullamento o cessazione del matrimonio. L’ex coniuge assegnatario della casa coniugale è tenuto a presentare la dichiarazione IMU solo se il Comune in cui si trova l’ex casa coniugale non è:
    • il Comune di celebrazione del matrimonio;
    • il Comune di nascita dell’ex coniuge assegnatario;
  • immobili posseduti da cittadini italiani non residenti. La dichiarazione IMU da parte dei residenti all’estero che possiedono immobili in Italia va presentata solo nel caso in cui il Comune abbia deliberato che l’immobile posseduto dagli stessi è considerato direttamente adibito ad abitazione principale.


 

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