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DICHIARAZIONE IMU: PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE NON SERVE

Dichiarazione Imu: per l’abitazione principale non serve

Dopo la pubblicazione del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni non c’è più dubbio: per l’abitazione principale e le pertinenze non serve presentare la dichiarazione Imu. Sono pochi i casi in cui, in deroga a questa regola generale, sarà necessario adempiere all’obbligo.

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Il modello di dichiarazione Imu e le relative istruzioni sono state pubblicate di recente, con decreto del 30.10.2012 . Visto che il termine di presentazione della dichiarazione inizialmente era stato fissato al 30.09.2012, si è reso necessaria la sua proroga, fissata al 30 novembre 2012 con il D.l. 174/2012. Sulla scadenza però non c’è ancora “pace”: un maxiemendamento presentato in sede di conversione del D.L. n. 174/2012 posticiperebbe infatti la scadenza al 4 febbraio 2013.

1) Abitazione principale

In linea generale si può affermare che la dichiarazione IMU non va presentata per l’abitazione principale in quanto il Comune è già a conoscenza delle informazioni riguardanti le residenze anagrafiche. Non va presentata nemmeno per comunicare i figli conviventi di età non superiore ai 26 anni per i quali è possibile usufruire della maggiorazione della detrazione di € 50.
Le uniche eccezioni a questa regola generale sono indicate proprio dalle istruzioni ministeriali e riguardano i seguenti casi:

  • componenti del nucleo familiare che hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo Comune. Ad esempio, con riferimento all’immobile in comproprietà di 2 coniugi non legalmente separati, destinato ad abitazione principale di uno solo dei 2 poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile sito nel medesimo territorio comunale, la dichiarazione IMU va presentata dal coniuge che usufruisce, per lo stesso, dell’agevolazione per l’abitazione principale;
  • abitazione principale la cui superficie si estende su più Comuni. La dichiarazione IMU va presentata solamente ai Comuni in cui il soggetto non ha la residenza anagrafica, specificando nella parte dedicata alle «Annotazioni» che si tratta di «Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi»;
  • separazione, annullamento o cessazione del matrimonio. L’ex coniuge assegnatario della casa coniugale è tenuto a presentare la dichiarazione IMU solo se il Comune in cui si trova l’ex casa coniugale non è:
    • il Comune di celebrazione del matrimonio;
    • il Comune di nascita dell’ex coniuge assegnatario.
      Al verificarsi di tali fattispecie, infatti, il Comune nel quale è situata l’ex casa coniugale non dispone del provvedimento di separazione e quindi non è in grado di verificare la variazione del soggetto passivo;
  • immobili posseduti da cittadini italiani non residenti. La dichiarazione IMU da parte dei residenti all’estero che possiedono immobili in Italia va presentata solo nel caso in cui il Comune abbia deliberato che l’immobile posseduto dagli stessi è considerato direttamente adibito ad abitazione principale.
     

2) Le pertinenze dell’abitazione principale

Le istruzioni al modello dichiarativo chiariscono che nel caso di pertinenze dell’abitazione principale la dichiarazione IMU non va presentata poiché il Comune è in possesso di tutti gli elementi necessari ai fini del calcolo dell’imposta.
Si ricorda che sono pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali:

  • C/2 (magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa);
  • C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse);
  • C/7 (tettoie chiuse o aperte).

Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale solo un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa. Entro il suddetto limite di 3 pertinenze, il contribuente può scegliere a quali pertinenze applicare il regime agevolato (aliquota ridotta e detrazione).
 

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