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L’IMU 2012: COME SI CALCOLA

L’IMU 2012: come si calcola

Aliquote e detrazioni dell'IMU in vigore già dal 2012 in forma sperimentale.

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In attesa di chiarimenti dell'Agenzia e di possibili modifiche delle aliquote da parte dei Comuni, il governo ha comunque ribadito pochi giorni fa  che la prima rata dell'Imu si pagherà a giugno come previsto dalla Manovra Monti. Vediamo come.

1) Moltiplicatori ed esempi di calcolo dell'IMU

Per i fabbricati iscritti in Catasto edilizio urbano, il valore è quello che si ottiene applicando all’ammontare delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori (DIVERSI rispetto all’ICI):

Gruppo/categoria catastale                           Moltiplicatore
A (escluso A/10), C/2, C/6 e C/7                                   160
B, C/3, C/4 e C/5                                                              140
A/10 e D/5                                                                            80
D (escluso D/5)                                                                  60 (65 dal 2013)
C/1                                                                                         55



Per i terreni agricoli, il valore è quello ottenuto moltiplicando l’ammontare del reddito dominicale catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%,  per  130 (110 per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola);


• per le aree edificabili, il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Vedi gli esempi di calcolo sul BLOG :

2) Aliquote, detrazioni versamento dell'IMU 2012

Le aliquote IMU applicabili sono le seguenti:

  • Aliquota ordinaria 0,76% -  Il Comune, con delibera del consiglio comunale, può aumentare o diminuire tale aliquota:
    • fino allo 0,3%;
    • fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti da soggetti passivi Ires o immobili locati;
    • fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice (Decreto Liberalizzazioni – D.L. n. 1 del 24.01.2012):  a condizione che il fabbricato non sia locato  e  per un periodo comunque non superiore a 3 anni dal termine dei lavori.
  • Aliquota ridotta 0,4% - Valida per ABITAZIONE PRINCIPALE e sue PERTINENZE
    Il Comune può aumentare o diminuire tale aliquota fino allo 0,2%

Aliquota ridotta 0,2%  - Valida per FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Il Comune può diminuire tale aliquota fino allo 0,1%




DETRAZIONI 


Per l’abitazione principale, oltre all’applicazione di un’aliquota IMU ridotta (0,4% in luogo dello 0,76% ordinario), è prevista un’ulteriore agevolazione consistente in una detrazione pari a € 200 (rapportata al periodo dell’anno in cui sussiste tale destinazione), fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta.

In più, per gli anni 2012 e 2013, tale detrazione è maggiorata di € 50 per ogni figlio con al massimo 26 anni di età, a condizione che questi dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell’abitazione principale.
La maggiorazione può raggiungere al massimo un importo complessivo pari a € 400, al netto della detrazione di base di € 200.
Ne consegue che la maggiorazione della detrazione spetta per un numero massimo di 8 figli e la detrazione può raggiungere al massimo i € 600 (€ 200 + € 400), sempre fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta.

ESEMPIO:

Il Sig. Rossi è proprietario di una sola casa, in cui ha la residenza anagrafica e in cui dimora abitualmente, destinata quindi ad abitazione principale. Nella stessa casa vive e ha la residenza anagrafica anche il figlio Marco, di 3 anni. L’abitazione è iscritta a Catasto come categoria catastale A/3 e la rendita catastale di tale abitazione, rivalutata del 5%, è pari a € 496.

Categoria catastale                                        A/3
Rendita catastale rivalutata del 5%             € 496,00
Base imponibile IMU (€ 496 x 160)              € 79.360,00
IMU dovuta (€ 79.360 x 0,4%)                         € 317,44
Detrazione base abitazio e principale          € 200,00
Detrazione ulteriore abitazione principale per figli conviventi ≤ 26 anni € 50,00
IMU da versare                                                  € 67,44

Da notare inoltre che:
• in presenza di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione dell’immobile ad abitazione principale;
• il Comune interessato può, “nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”, aumentare l’ammontare della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta. In tal caso, però, il Comune non può fissare, per gli immobili tenuti a disposizione, un’aliquota IMU superiore a quella ordinaria;
• la detrazione prevista per l’abitazione principale spetta anche agli immobili degli Istituti autonomi case popolari e delle cooperative a proprietà indivisa assegnati come abitazione principale ai soci;
• la detrazione prevista per l’abitazione principale e la relativa aliquota ridotta si applica anche all’ex coniuge non assegnatario della casa coniugale e, se deliberato dal Comune, all’anziano/disabile residente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’abitazione non sia locata.

Per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero, non è possibile l’assimilazione all’abitazione principale ai fini IMU, riconosciuta invece in passato ai fini ICI.

VERSAMENTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

L’IMU deve essere versata, come avveniva per l’ICI, in 2 rate di pari importo, precisamente per il 2012:


• entro il 16.06.2012, che, essendo sabato, slitta al 18.06.2012, il 50% dell’importo dovuto;
• entro il 16.12.2012 il restante 50%.


Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, con modalità che al momento non sono state ancora stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

Le attività di accertamento e riscossione dell’IMU saranno svolte direttamente dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

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