1) Moltiplicatori ed esempi di calcolo dell'IMU
Per i fabbricati iscritti in Catasto edilizio urbano, il valore è quello che si ottiene applicando all’ammontare delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori (DIVERSI rispetto all’ICI):
Gruppo/categoria catastale Moltiplicatore
A (escluso A/10), C/2, C/6 e C/7 160
B, C/3, C/4 e C/5 140
A/10 e D/5 80
D (escluso D/5) 60 (65 dal 2013)
C/1 55
Per i terreni agricoli, il valore è quello ottenuto moltiplicando l’ammontare del reddito dominicale catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per 130 (110 per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola);
• per le aree edificabili, il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Vedi gli esempi di calcolo sul BLOG :
2) Aliquote, detrazioni versamento dell'IMU 2012
Le aliquote IMU applicabili sono le seguenti:
- Aliquota ordinaria 0,76% - Il Comune, con delibera del consiglio comunale, può aumentare o diminuire tale aliquota:
• fino allo 0,3%;
• fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti da soggetti passivi Ires o immobili locati;
• fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice (Decreto Liberalizzazioni – D.L. n. 1 del 24.01.2012): a condizione che il fabbricato non sia locato e per un periodo comunque non superiore a 3 anni dal termine dei lavori. - Aliquota ridotta 0,4% - Valida per ABITAZIONE PRINCIPALE e sue PERTINENZE
Il Comune può aumentare o diminuire tale aliquota fino allo 0,2%
Aliquota ridotta 0,2% - Valida per FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Il Comune può diminuire tale aliquota fino allo 0,1%
DETRAZIONI
Per l’abitazione principale, oltre all’applicazione di un’aliquota IMU ridotta (0,4% in luogo dello 0,76% ordinario), è prevista un’ulteriore agevolazione consistente in una detrazione pari a € 200 (rapportata al periodo dell’anno in cui sussiste tale destinazione), fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta.
In più, per gli anni 2012 e 2013, tale detrazione è maggiorata di € 50 per ogni figlio con al massimo 26 anni di età, a condizione che questi dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell’abitazione principale.
La maggiorazione può raggiungere al massimo un importo complessivo pari a € 400, al netto della detrazione di base di € 200.
Ne consegue che la maggiorazione della detrazione spetta per un numero massimo di 8 figli e la detrazione può raggiungere al massimo i € 600 (€ 200 + € 400), sempre fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta.
ESEMPIO:
Il Sig. Rossi è proprietario di una sola casa, in cui ha la residenza anagrafica e in cui dimora abitualmente, destinata quindi ad abitazione principale. Nella stessa casa vive e ha la residenza anagrafica anche il figlio Marco, di 3 anni. L’abitazione è iscritta a Catasto come categoria catastale A/3 e la rendita catastale di tale abitazione, rivalutata del 5%, è pari a € 496.
Categoria catastale A/3
Rendita catastale rivalutata del 5% € 496,00
Base imponibile IMU (€ 496 x 160) € 79.360,00
IMU dovuta (€ 79.360 x 0,4%) € 317,44
Detrazione base abitazio e principale € 200,00
Detrazione ulteriore abitazione principale per figli conviventi ≤ 26 anni € 50,00
IMU da versare € 67,44
Da notare inoltre che:
• in presenza di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione dell’immobile ad abitazione principale;
• il Comune interessato può, “nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”, aumentare l’ammontare della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta. In tal caso, però, il Comune non può fissare, per gli immobili tenuti a disposizione, un’aliquota IMU superiore a quella ordinaria;
• la detrazione prevista per l’abitazione principale spetta anche agli immobili degli Istituti autonomi case popolari e delle cooperative a proprietà indivisa assegnati come abitazione principale ai soci;
• la detrazione prevista per l’abitazione principale e la relativa aliquota ridotta si applica anche all’ex coniuge non assegnatario della casa coniugale e, se deliberato dal Comune, all’anziano/disabile residente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’abitazione non sia locata.
Per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero, non è possibile l’assimilazione all’abitazione principale ai fini IMU, riconosciuta invece in passato ai fini ICI.
VERSAMENTI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
L’IMU deve essere versata, come avveniva per l’ICI, in 2 rate di pari importo, precisamente per il 2012:
• entro il 16.06.2012, che, essendo sabato, slitta al 18.06.2012, il 50% dell’importo dovuto;
• entro il 16.12.2012 il restante 50%.
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, con modalità che al momento non sono state ancora stabilite dall’Agenzia delle Entrate.
Le attività di accertamento e riscossione dell’IMU saranno svolte direttamente dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.