È uscita il 4 novembre 2011 una circolare del ministero dell’Economia per fugare i dubbi interpretativi sull’art. 49 del DLgs 231/2007 (normativa antiriciclaggio) modificato dal decreto legge 138 del 13 agosto 2011 che ha ridotto da 5.000 a 2.500 euro i limiti nell’uso del contante per le transizioni tra i privati .
Il problema era nato da molte segnalazioni da parte di istituti di credito che avevano ritenuto di dover comunicare all’amministrazione finanziaria come irregolari e quindi sanzionabili tutti i versamenti o prelevamenti dai conti correnti uguali o superiori a 2500.
Il ministero sottolinea invece che la violazione della norma si ha solo per i trasferimenti rispetto ai quali esistano “concreti elementi” che facciano sospettare il pagamento di un bene o di un servizio non tracciabile superiore alla soglia. La sanzione, lo ricordiamo , può arrivare al 40 per cento della somma trasferita.
Tali concreti elementi devono essere indicati dagli istituti nella comunicazione al Ministero per la valutazione di possibili illeciti.
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Ti consigliamo:
1) Le segnalazioni dei libretti di deposito al portatore
• per quelli che superano il nuovo limite di 2.500 euro è previsto l’obbligo di trasformazione in libretti nominativi o la loro estinzione Gli istituti sono tenuti a fare la segnalazione delle violazioni entro 30 giorni dal momento in cui il libretto viene presentato allo sportello bancario. Ugualmente non vi è obbligo di segnalazione per i libretti oggetto di procedura di ammortamento
• per i libretti invece che contenevano somme superiori ai 5.000 euro al 30 giugno e non regolarizzati entro il 30 settembre scorso la segnalazione è già obbligatoria.
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2) Per ulteriori dettagli sulle modalità di uso dei contanti vedi anche:
Contanti: il nuovo limite è 2.500 Euro