Con il DL 138/2011, a decorrere dal 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del Decreto), si inasprisce la lotta all'evasione fiscale introducendo una nuova sanzione accessoria per i professionisti che, in presenza di determinati requisiti, omettono l’emissione del “documento certificativo dei corrispettivi” quali possono essere :
- ricevuta fiscale,
- parcella,
- fattura
per le loro prestazioni, ovvero l'immediata sospensione dall'Albo o Ordine alla quarta violazione in 5 anni.
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1) La nuova norma in dettaglio
In pratica, per i lavoratori autonomi obbligati all'iscrizione in Albi o Ordini professionali come i commercialisti gli avvocati, ingegneri, ecc. cui siano "contestate" 4 distinte violazioni all’obbligo di emissione di fattura compiute nell'arco di un quinquennio, in giorni diversi, è prevista la sospensione dall'albo/ordine, da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 1 mese (estesa ad un periodo da 15 giorni a 6 mesi in caso di recidiva). Da notare che vengono quindi considerate come unica violazione le eventuali omissioni di più fatture nello stesso giorno;
Dato che non è prevista la retroattività, il computo delle 4 violazioni decorre a partire dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del Decreto.
In deroga a quanto previsto dalle disposizioni in via generale (art. 19 c. 7 del Dlgs 472/97), la sanzione accessoria della sospensione risulta immediatamente esecutiva dal momento in cui viene accertata la quarta violazione nel quinquennio; ciò significa che non si deve attendere l'esito dell'eventuale contenzioso instaurato e neanche la definizione in via agevolata impedisce l'adozione del provvedimento di sospensione.
Infine, è importante sottolineare che per le violazioni commesse da uno studio associato la sanzione sarà applicata nei confronti di tutti i professionisti associati.