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770/2022: LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI

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MODELLO 770: LE NOVITÀ DEL SEMPLIFICATO PER IL 2011

Modello 770: le novità del semplificato per il 2011

Modello 770 quest’anno ai tempi supplementari. Per effetto della proroga il termine di presentazione slitta al 22 agosto 2011. Oltre alla scadenza cambiano anche i contenuti del modello soprattutto per la presenza del nuovo prospetto SY.

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Il modello 770 è la dichiarazione che devono compilare quei soggetti che si sostituiscono al contribuente nei rapporti col fisco, e che sono chiamati sostituti d’imposta. In sostanza essi trattengono le imposte dovute sui compensi, salari, pensioni dei contribuenti, e poi le versano allo Stato. È ad esempio sostituto d’imposta il datore di lavoro che trattiene dalla busta paga del dipendente le imposte da quest’ultimo dovute.
Il modello 770 si compone di due parti:

  • semplificato;
  • ordinario;

e l’obbligo di presentazione dell’una o dell’altra dipende dalla tipologia di dati che devono essere dichiarati.

1) Il modello 770 semplificato

I sostituti devono presentare il mod. 770/2011 semplificato per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti:

  • redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati;
  • indennità di fine rapporto;
  • prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • provvigioni e redditi diversi;
  • i dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli dell’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione;
  • i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (solo quando il sostituto non è obbligato a presentare anche il modello 770 Ordinario);
  • i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o detraibili.

2) Termini di presentazione per il 770/2011

Il modello 770/2011 semplificato (approvato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17.01.2011) deve essere presentato solo per via telematica entro il 31 luglio, scadenza che quest’anno slitta al 22 agosto 2011 perché:
• il 31 luglio cade di domenica;
• dal 1° agosto fino al 20 agosto le scadenze sono congelate per effetto della proroga effettuata con D.p.c.m. del 12.05.2011;
• il 21 agosto cade di domenica.

3) Le principali novità del mod. 770/2011

La prima novità di quest’anno è all’interno del Frontespizio. È stata eliminata, infatti, la sezione dedicata al domicilio per la notifica degli atti. Questo significa che non è più possibile esprimere in dichiarazione la volontà che gli atti e gli avvisi arrivino presso un domicilio diverso da quello fiscale, ma è necessario inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Novità anche per i dati delle certificazioni di lavoro dipendente e assimilati:

  • nella parte “B” è possibile indicare le somme erogate negli anni 2008-2009-2010, tassate con l’aliquota ordinaria, per le quali è applicabile l’imposta sostitutiva del 10% ;
  • nella parte “D” si possono indicare i dati delle operazioni di conguaglio relative all’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Di conseguenza anche il prospetto SS è stato modificato. Questi i nuovi campi del rigo SS2:

  • 37, per gli importi trattenuti a titolo di imposta sostitutiva per premi di produttività;
  • 38, per gli importi trattenuti a titolo di interessi sull’imposta sostitutiva per premi di produttività.

Di grande rilevanza il nuovo prospetto SY, inserito per effetto del nuovo obbligo (introdotto dall’art. 15 comma 2 del Decreto legge 78/2009) per il sostituto di applicare la ritenuta d’acconto del 20% sulle somme liquidate attraverso il pignoramento.
Il quadro SY si compone di tre sezioni:

  • La prima dedicata al terzo erogatore;
  • La seconda riservata al debitore;
  • La terza per le Banche e le Poste Italiane S.p.A. che riporteranno le ritenute d’acconto del 10%, operate nei confronti dei beneficiari di bonifici, disposti da committenti per usufruire delle detrazioni del 36% e del 55% . A tal proposito ricordiamo che con il Decreto legge 98/2011 (manovra correttiva 2011) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6.7.2011 la misura della ritenuta è stata ridotta al 4%
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