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DICHIARAZIONE IVA 2011: ALCUNE DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

Dichiarazione Iva 2011: alcune delle principali novità

La novità più importante di quest'anno della Dichiarazione Iva 2011, è che insieme alla dichiarazione, può essere avanzata la richiesta di rimborso Iva, attraverso la compilazione del nuovo quadro VR all'interno della dichiarazione stessa

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Dal 1° febbraio 2011 è possibile presentare la dichiarazione Iva annuale, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 2011/5474 del 17 gennaio 2011.
La novità più importante di quest'anno è che insieme alla dichiarazione, può essere avanzata la richiesta di rimborso Iva , attraverso la compilazione del nuovo quadro VR all'interno della dichiarazione stessa. È infatti “andato in pensione” il vecchio modello VR cartaceo, che fino all'anno scorso doveva essere presentato all'Agente della riscossione.
Si ricorda, inoltre, che presentando la dichiarazione Iva annuale entro il 28.02.2011, si sarà esonerati dall'obbligo di Comunicazione dati Iva.

1) Frontespizio e Quadro VA

Frontespizio
Il frontespizio del Modello Iva 2011 non contiene più il riquadro dedicato al “Domicilio per la notificazione degli atti” .
Per effetto del D.l. n. 78/2010 2 , la comunicazione di un domicilio diverso dalla residenza fiscale, per la notificazione degli atti e degli avvisi dell'Agenzia delle Entrate, non può più essere effettuato in sede di dichiarazione annuale. Il contribuente deve effettuare apposita comunicazione all'ufficio competente, utilizzando lettera raccomandata con avviso di ricevimento o modalità telematiche che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Quadro VA
Il quadro VA della dichiarazione Iva 2011 non contiene più , in corrispondenza del rigo VA1 , la casella 6 , utilizzata fino all'anno scorso da parte dei soggetti non residenti che operavano in Italia con una doppia posizione Iva (stabile organizzazione e identificazione diretta o rappresentante fiscale).
Con l'introduzione del d.lgs. n. 18/2010, infatti, è stato modificato l'art. 17 del D.p.r. 633/72. Secondo la norma previgente, il soggetto non residente aveva la facoltà di identificarsi ai fini Iva in Italia e nel caso in cui non lo facesse gli obblighi Iva venivano effettuati dal cessionario o committente residente tramite il meccanismo dell'autofattura. Ora, invece, gli obblighi Iva relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nello Stato da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, sono effettuati esclusivamente dai cessionari o committenti.

2) Quadro VJ

Il nuovo regime di territorialità dei servizi ha reso necessario modificare i riferimenti contenuti nei righi:
  • VJ3 , contenente l'ammontare degli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 17, comma 2, per i quali l'assolvimento degli obblighi Iva è stato effettuato mediante l'emissione di autofattura o mediante l'integrazione del documento emesso dal soggetto non residente;
  • VJ9 , contenente l'importo relativo gli acquisti intracomunitari di beni , compresi quelli di oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero.

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3) Quadro VR

Il quadro VR rappresenta la novità più importante del modello Iva 2011.
Fino all'anno scorso, infatti, tale quadro non esisteva nella dichiarazione Iva. I contribuenti intenzionati a chiedere il rimborso Iva risultante dalla dichiarazione annuale, dovevano presentare il modello VR cartaceo, in duplice esemplare, al Concessionario della riscossione territorialmente competente, dall'1.2 al 30.09.

Dal 1° febbraio 2011 , invece, per chiedere il rimborso dell'Iva, già a partire dal periodo d'imposta 2010, si dovrà compilare il nuovo quadro VR in sede di dichiarazione Iva annuale.

In particolare, sono stati previsti i seguenti righi:

  • VR6, riservato ai contribuenti per i quali è ammessa l'erogazione del credito entro 3 mesi dalla richiesta. In tale casella è necessario indicare il:
    - codice 1 per i soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma, dell'articolo 17;
    - codice 2 per i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, ossia i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
    - codice 3 per i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
    - codice 4 per i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati;
  • VR7 , contenente una casella da barrare a cura dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80 % da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, nei confronti dei quali il limite annuo per la compensazione è elevato ad 1 milione di €.
  • VR8 , contenente una casella da barrare per segnalare la condizione di operatività ;
  • VR9, dove indicare la presenza della condizione di virtuosità e l'ammontare erogabile senza garanzia .

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 5822/2011 del 28.01.2011, sono state definite le regole che gli uffici finanziari e i concessionari dovranno rispettare per l'erogazione dei rimborsi.

In particolare, è stata prevista una procedura semplificata per i contribuenti virtuosi, in base alla quale:

  • entro 10 giorni dall'invio della dichiarazione, qualora il contribuente abbia richiesto l'erogazione del rimborso in conto fiscale, l'Agenzia trasmetterà all'agente della riscossione i dati relativi alla domanda di rimborso ;
  • l'agente della riscossione , entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, chiederà al contribuente la presentazione:
    - di apposita garanzia 11 , nel caso in cui sia dovuta;
    - ovvero della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti virtuosi ;
  • successivamente, tra il 48° e il 60° giorno successivo alla presentazione, l'agente della riscossione erogherà il rimborso , con accredito sul conto corrente bancario o postale, comunicato dall'intestatario del conto fiscale.

Per tutti gli altri soggetti, invece, il rimborso sarà erogato con le modalità e i termini previsti dall'articolo 20, comma 4-bis, del decreto interministeriale n. 567 del 28.12.1993.

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