HOME

/

PMI

/

BLACK LIST - WHITE LIST - PARADISI FISCALI

/

ELENCHI BLACK LIST : SCADENZA 2 NOVEMBRE 2010

Elenchi BLACK LIST : scadenza 2 Novembre 2010

Pronto il software per la compilazione degli elenchi Black List . Sul sito dell'Agenzia delle Entrate c’e’ gia’ il software per la compilazione e spedizione telematica degli elenchi Black List.

Ascolta la versione audio dell'articolo

La prima presentazione degli elenchi Black List è ormai prossima: la scadenza è stata fissata al 2.11.2010 per dichiarare i mesi di luglio-agosto-settembre 2010. Una unica dichiarazione per i contribuenti trimestrali,  tre  dichiarazioni per i contribuenti mensili .

Il software per la compilazione si puo' scaricare dal sito dell'Agenzia.

1) Soggetti interessati alla presentazione degli Elenchi Black List

L’obbligo della comunicazione Black List interessa tutti i soggetti passivi IVA italiani (imprese e professionisti) che effettuano operazioni con soggetti passivi (imprese o professionisti) che hanno sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi c.d. “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001.

L'elenco dei Paesi Interessati

2) Operazioni oggetto di comunicazione Black List


Secondo il disposto dell’art. 1 del DM 30.3.2010, la comunicazione va effettuata con riguardo alle seguenti operazioni attive / passive intervenute con operatori di paesi black list:

- cessioni di beni;

- prestazioni di servizi rese

- acquisti di beni;

- prestazioni di servizi ricevute.

Vanno esclusi dall’elenco Black List i contribuenti privati.


Per i clienti e fornitori esteri persone fisiche (imprese individuali o professionisti), occorre indicare cognome e nome, data e stato estero di nascita, nonché indirizzo del domicilio fiscale. Si tratta di elementi che, per i paesi black list, generalmente non sono noti e andranno richiesti tempestivamente.

Tra gli acquisti imponibili vanno indicati, pur se gia’ indicati nel mod. Intra degli Acquisti intracomunitari, tutti gli acquisti per i quali si e’ operato il reverse charge (o l’integrazione della fattura ricevuta). Es.: un acquisto dal Lussemburgo.

Le note di variazione (Note di accredito) vanno detratte dalle operazioni attive o passive se afferenti il medesimo periodo, altrimenti vanno indicate a parte (righi A11-A14 se afferenti precedenti periodi del medesimo anno, A15-A18 se afferenti anni precedenti)

Nella comunicazione devono essere riportati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA. La comunicazione riguarda, ad esempio, le operazioni non imponibili (ex artt. 8, 9, ecc. DPR n. 633/72) e le prestazioni di servizi rese / ricevute “generiche” ex art. 7-ter DPR 633/72.

Sono percio’ da includere nella comunicazione anche le prestazioni di servizi da e verso paesi black list, che risultano escluse da Iva per mancanza del requisito di territorialità, se effettuate dall’1.9.2010 ; si tratta, in particolare, delle seguenti casistiche:


- servizi resi da soggetti italiani ad operatori stabiliti all’estero in stati black list, fuori dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972 (ad esempio un trasporto di beni commissionato da un cliente svizzero, le consulenze tecniche e legali, le provvigioni, le prestazioni pubblicitarie, ecc.);

- prestazioni, rese o ricevute sempre con controparte operatori black list, che sono escluse da imposta in Italia ai sensi degli articoli 7-quater (prestazioni di consulenza, perizie o simili su immobili situati all’estero; servizi alberghieri o di ristorazione resi all’estero, ecc.) e 7-quinques del DPR 633/1972 (servizi relativi ad attività culturali, di istruzione, ricreative, effettuati all’estero, come le fiere tenute all’estero, ecc.). Esempio: un ristorante, un albergo ovvero una fiera fatturati ad un soggetto passivo italiano da un’impresa residente a Hong Kong.

Vanno incluse sin dal mese di luglio 2010 tutte le prestazioni da e verso operatori di black list, soggette ad Iva in Italia, anche mediante autofatturazione (Es.: servizio di consulenza acquistato da impresa italiana presso un fornitore di Singapore che l’impresa italiana autofattura con Iva ai sensi dell’art. 17; servizio alberghiero fornito in Italia da società italiana a impresa di Hong Kong assoggettato ad Iva in fattura).

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

Antonio - 14/03/2012

Salve, se un trasportatore con sede in Chiasso mi fattura spese pari a 9 € per il ritorno dei documenti doganali relativi ad una esportazione in Svizzera devo comunque fare l'autofattura così come previsto per la black list? Grazie mille!!

paola - 28/10/2011

salve ho una fattura di merce di un fornitore svizzero e sulla fattura c'è scritto iva assolta ai sensi dell'art 17 comma 2 dpr633/72 ora mi chiedo nella blck list dove devo indicare l'importo della fattura tra gli acquisti imponibili o non? e se tra quelli imponibili indico anche l'iva che ho integrato in contabilità grazie

cristiana - 28/10/2010

Ma anche se passiva quella col rappresentante fiscale??? Cioè non solo ci ho già pagato l'iva...Un'altra: fattura passiva di royalties senza iva da Malta: l'autofattura va fatta perchè è anche intrastat....Ma il black list? NOn ho ancora capito se Malta è stata tolta o meno dagli elenchi....Dice dal 1 luglio al 4 agosto si è esclusi. Ma dopo il 4 agosto addirittura Malta non c'è più nell'elenco!!

Luigia - 28/10/2010

Malta non è piu' nei paesi black List. Trova approfondimenti nel nostro dossier e anche in una [Circolare del Giorno](http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/6573-Triangolazioni-e-Quadrangolazioni-Intra-Extra-Comunitarie:-Casi-pratici-e-soluzioni.html) dedicata all'argomento.

Luigia - 28/10/2010

Si direi che la fattura di trasporto deve essere integrata con l'autofattura in quanto le prestazioni di trasporto passeggeri continuano ad essere considerate territorialmente rilevanti nello Stato in cui si svolge materialmente il trasporto. Per quanto riguarda invece le operazioni con il rappresentante fiscale sia la circolare 53 che Assonime con la circolare 35 hanno confermato che vanno sempre indicate, anche se con Iva.

cristiana - 28/10/2010

Ho due fatture passive Svizzere della Bravo Fly per acquisto volo aereo: una con codice iva CH_ESC (IVA ESCLUSA)e una con iva con rappresentante fiscale. Vanno incluse entrambe? Io ho messo solo la prima e l'ho indicata al rigo A27 (acquisti non soggetti a Iva). Ma come si registra sta fattura? Va fatta l'autofattura? E in tal caso andava al rigo A21 degli acquisti imponibili??

Luigia - 19/10/2010

Volevo segnalare la sezione del [Forum di Fisco e Tasse](http://www.fiscoetasse.com/forum/black-list/) dove si parla di Black List

TIZIANA - 19/10/2010

vorrei sapere se l'acquisto di pedaggi autostradali in svizzera da parte di un'impresa di autotrasporti va indicato nella black list oppure no

monica - 21/04/2011

Buongiorno Tiziana, mi si è presentato ora un caso analogo al Suo per pedaggi autostradali in svizzare di una società di autotrasporti, Le ha esculse dalla presentazione della comunicazione black list? grazie per la risposta

Sarah - 18/10/2010

ho due domande: 1. importazioni=acquisti? ho partecipato ad un incontro formativo presso ass.ne industriali mn e si diceva che le importazioni, in quanto il materiale passa per dogana con tanto di bollette doganali, non debba essere incluso nelle dichiarazioni, ossia all'amministrazione è tutto noto: cosa ne pensate? 2. valore doganale spesso diverso anche se di poco dal valore della fattura, riferendomi agli acquisti, quale devo indicare? e l'iva da indicare quale diventa? grazie

Angelo Saitta - 19/10/2010

Le importazioni, nell'essenza, sono degli acquisti, e così dovrebbero essere ricomprese negli elenchi. Tuttavia, queste operazioni sono già tracciate attraverso la dichiarazione di importazione, per cui l'inclusione nella comunicazione darebbe luogo a una duplicazione di adempimenti. A favore dell'esclusione delle importazioni depone il tenore delle istruzioni di compilazione, dove, fra i dati da riepilogare, si fa menzione delle esportazioni ma non delle importazioni

Luigia - 28/10/2010

la circolare 53/2010 ha chiarito che anche le importazioni vanno indicate nell'elenco black list. Fine dei dubbi.

Angelo Saitta - 15/10/2010

Il caso della Svizzera è emblematico: è citata come paese nella black list della residenza, mentre è citata nell'altra lista solo per le società che non pagano le imposte cantonali e municipali. Questa duplice citazione pone il problema se si deve o meno segnalare un'operazione eseguita con un operatore economico svizzero che paga le imposte municipali e cantonali. Si ritiene che a tale dubbio vada data risposta positiva poiché la Svizzera è citata globalmente come paese e quindi ai fini dell'elenco non dovrebbe rilevare il fatto che l'operatore non residente paghi o meno le imposte cantonali e municipali. Ci sono, invece, alcuni paesi inseriti in una delle due black list solo a certe condizioni: è il caso del Lussemburgo che è indicato solo nella black list Cfc e alla condizione che si tratti di una società holding costituita ai sensi della locale normativa risalente al 31 luglio 1929. In tal caso non essendo citato il Lussemburgo nella black list come paese, si ritiene che l'indicazione nell'elenco sia da eseguire solo per i rapporti, appunto, con le società holding del 1929.

Luigia Lumia - 15/10/2010

Sanzioni per l'omissione o irregolarità Black List. L’omissione degli elenchi o la loro compilazione in modo incompleto comporta la sanzione da un minimo di 516 a un massimo di 4.130 euro. Per queste violazioni non sono applicabili le riduzioni previste in caso di continuazione dall’art. 12 del D.Lgs. 472/1997. Pertanto, per ogni omissione, si applicherà una distinta sanzione. Le sanzioni in esame sono invece definibili per mancata impugnazione (riduzione ad un quarto ai sensi degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997) e così pure è applicabile la riduzione per ravvedimento (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).

Davide - 15/10/2010

Ma quindi non c'è il penale?

Angelo Saitta - 15/10/2010

Nell’ipotesi di: • omissione della comunicazione; • comunicazione con dati incompleti; • comunicazione con dati non veritieri; è prevista l’applicazione del doppio della sanzione di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 471/97. Va evidenziato che, poiché il rinvio a tale ultima disposizione è generico, non è chiaro se la sanzione applicabile sia il doppio di quella prevista dal comma 1 (da € 258 a € 2.065) ovvero di quella prevista dal comma 4 del citato art. 11 (da € 516 a € 1.032). Per espressa previsione normativa nelle predette ipotesi non operano le disposizioni di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97 in materia di cumulo giuridico, in base alle quali, in presenza di una pluralità di violazioni, viene applicata la sanzione più elevata. Di conseguenza, al sussistere di più violazioni relative agli obblighi di comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi c.d. “black list” sarà applicata una distinta sanzione per ciascuna violazione commessa.

Luigia Lumia - 15/10/2010

Per quanto riguarda la operazioni con un cliente o fornitore svizzero, riteniamo prudenzialmente che vada sempre esposto anche se non rientra tra le società esenti da imposte cantonali o municipali, come richiesto dalla black list del 2001. Per i clienti e fornitori aventi sede nel Lussemburgo riteniamo sempre prudenzialmente, che vada comunque incluso negli elenchi, anche se la black list richiama solo le (ormai scomparse) società holding del 1929, esenti da imposte del Granducato

Luigia - 15/10/2010

Le operazioni poste in essere con il rappresentante fiscale in un Paese non black list (quindi anche in Italia) di un soggetto passivo con sede, residenza o domicilio in un Paese black list dovrebbero essere riepilogate negli elenchi. Pertanto, sempre prudenzialmente, e’ bene includere anche le operazioni svolte interamente in Italia (ad es. la cessione effettuata da un italiano nei confronti del rappresentate fiscale in Italia di un soggetto black list, quindi cessione Italia su Italia). Per quanto riguarda le vendite o gli acquisti nei confronti di una società sammarinese, devono essere sempre indicati; un dubbio potrebbe sorgere per gli acquisti da San Marino per i quali il cedente ha assolto a monte l’Iva italiana versandola all’Agenzia delle Entrate di Pesaro, ma in assenza di istruzioni ufficiali è opportuno includere tutte le tipologie di operazioni con San Marino.

maria - 15/10/2010

Quali sono le sanzioni previste per la mancata presentazione della comunicazione BLACK LIST?!

antonella - 15/10/2010

A proposito di Svizzera vorrei sapere come ci si deve comportare con le operazioni da Lussemburgo e Svizzera . Grazie

Angelo Saitta - 14/10/2010

Le uniche operazioni da non inserire nella comunicazione saranno le cessioni tra operatori nazionali e quelli aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata di beni mobili e immobili ubicati fuori dal territorio dello stato. E questo il caso, ad esempio, della vendita da parte di un'impresa italiana di beni strumentali a imprenditori svizzeri nel corso di una fiera tenutasi in Svizzera, o la vendita di un ufficio ubicato in territorio della Repubblica di San Marino ceduto da una società sammarinese a una italiana.

Anna - 14/10/2010

Chiedevo come ci si deve comportare con le operazioni con San Marino. Inoltre non so se è stato chiarito come comportarsi con le operazioni effettuate con rappresentanti fiscali di soggetti residenti in Paesi Black List

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

BLACK LIST - WHITE LIST - PARADISI FISCALI · 04/08/2023 Svizzera fuori dalla black list: i vantaggi per i contribuenti

Svizzera fuori dai paradisi fiscali: pubblicato in GU n 175/2023 il decreto mef

Svizzera fuori dalla black list: i vantaggi per i contribuenti

Svizzera fuori dai paradisi fiscali: pubblicato in GU n 175/2023 il decreto mef

Transfer pricing interno: tra orientamenti controversi e principio di certezza del diritto

Principio di ragionevolezza e richiamo al valore normale nel transfer pricing "domestico", punto di arrivo interpretativo in una recente sentenza della Cassazione n. 10422/2023

Paradisi fiscali: origine e natura

Origine e natura dei “cosiddetti” paradisi fiscali

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.